Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PROVVEDIMENTO 10 marzo 2010
Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'«Universita' degli studi di Bari».


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera a), del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;
Esaminata l'istanza del 1° febbraio 2010 prot. m. dg DAG 5 febbraio 2010 n. 18405.E con la quale il prof. Petrocelli Corrado nato a Bari il 25 settembre 1952, in qualita' di rettore e legale rappresentante dell'Universita' degli studi di Bari, ha chiesto l'accreditamento dell'Universita' degli studi di Bari, con sede legale in Bari, piazza Umberto I n. 1 - codice fiscale n. 80002170720 e P.IVA 01086760723, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;
Visto che nella suddetta istanza del 1° febbraio 2010, il rettore, prof. Petrocelli Corrado, in qualita' di legale rappresentante, ha dichiarato che l'Universita' degli studi di Bari ha adeguato il proprio statuto ed il proprio regolamento didattico di Ateneo a quanto stabilito dagli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dall'art. 6, legge n. 341/90;
Considerato che l'Universita' di Bari puo' attivare corsi di perfezionamento, formazione ed aggiornamento professionale, anche a pagamento;
Atteso che i requisiti posseduti dall'Universita' degli studi di Bari risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;
Verificato in particolare:
che l'istante dispone di sede idonea allo svolgimento dell'attivita', presso la II facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Bari, via Acton, 77 - Taranto;
che i formatori nelle persone di:
avv. Barberio Roberto nato a Castel Morrone (Caserta) il 20 giugno 1943;
avv. Cianciola Ernesto nato a Bari il 4 luglio 1950;
avv. Schiavone Enrico Claudio nato a Martina Franca (Taranto) il 24 giugno 1962;
prof. Tafaro Laura nata a Bari il 7 novembre 1971;
prof. Tafaro Sebastiano nato a Minervino Murge (Bari) il 7 agosto 1936;
prof. Uricchio Antonio Felice nato a Bitonto (Bari) il 10 luglio 1961, sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera a) e 10, comma 5, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone
l'accreditamento dell'«Universita' degli studi di Bari», con sede legale in Bari, piazza Umberto I n. 1 - codice fiscale n. 80002170720 e P.IVA 01086760723, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera a) e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.
L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.
L'ente iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.
La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comportera' la revoca dello stesso con effetto immediato.
Roma, 10 marzo 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
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