IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visti gli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante norme sugli interventi urgenti per l'economia; Visto l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, concernente disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 27 novembre 1997, con il quale e' stato istituito un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive e di indirizzo, a supporto dell'attivita' di valutazione degli interventi di sostegno alle attivita' produttive; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998 con il quale il Comitato tecnico-scientifico e' stato integrato con un membro in rappresentanza dell'Associazione Bancaria Italiana; Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001 con il quale la composizione del predetto Comitato e' stata integrata con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' con un rappresentante, rispettivamente, della direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita', e della direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, appartenenti al Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2004 con il quale s'e' proceduto al rinnovo della durata del Comitato tecnico-scientifico fino alla scadenza del 29 luglio 2006; Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, convertito in legge dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, contenente disposizioni urgenti in materia di riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri ed in particolare l'istituzione del Ministero dello sviluppo economico con l'accorpamento in esso del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione; Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2007, che ha riordinato la composizione del Comitato integrandola con un rappresentante del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione e ne ha rinnovato la durata fino alla scadenza del 26 marzo 2009; Considerato che il Comitato e' nominato per due anni, rinnovabili una sola volta; Rilevato che, decorso tale termine, occorre procedere al rinnovo del Comitato stesso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, che ha riorganizzato il Ministero dello sviluppo economico su base dipartimentale; Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009, relativo all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico; Considerato che i citati cambiamenti degli assetti organizzativi richiedono di ridefinire la composizione del Comitato, sostituendo i rappresentanti delle soppresse direzioni generali con i rappresentanti dei Dipartimenti; Riscontrato che, a seguito della riorganizzazione, la direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali e' inquadrata nel Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;
Decreta: Articolo unico
1. Il Comitato tecnico-scientifico, a supporto dell'attivita' di valutazione degli interventi di sostegno alle attivita' produttive, e' costituito come segue: un rappresentante della Banca d'Italia; un rappresentante dell'Istituto Nazionale di Statistica; un rappresentante dell'Istituto Guglielmo Tagliacarne; un rappresentante del Mediocredito centrale; un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana; un rappresentante dell'Istituto per la Promozione Industriale; un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze; un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca; un rappresentante del Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione; un rappresentante del Dipartimento per l'Energia; un rappresentante del Dipartimento per le Comunicazioni. 2. Il Comitato e' presieduto dal direttore della direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali e puo' essere integrato da esperti in materie economiche e statistiche. I membri durano in carica due anni e possono essere confermati una sola volta. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 marzo 2010
Il Ministro: Scajola |