Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 febbraio 2010
Proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di taluni prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, metrafenone, spinosad, thiacloprid, thiamethoxam.


IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visti i decreti di autorizzazione provvisoria, ai sensi dell' art. 8 comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei prodotti fitosanitari elencati nel dispositivo del presente decreto contenenti, da sole o in associazione, le sostanze attive clothianidin, metrafenone, spinosad, thiacloprid, thiamethoxam, non presenti sul mercato comunitario alla data del 26 luglio 1993 ed iscritte in allegato I del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 successivamente all'autorizzazione del relativo prodotto fitosanitario;
Visti i decreti di modifica successiva delle autorizzazioni di cui trattasi ed ulteriori decreti correlati tra cui il decreto 14 settembre 2009 concernente «Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil»;
Visto il decreto 17 febbraio 2005, di attuazione della direttiva 2004/99/CE della Commissione del 1° ottobre 2004, concernente l'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva thiacloprid fino al 31 dicembre 2014;
Visto il decreto 10 novembre 2006, di attuazione della direttiva 2006/41/CE della Commissione del 7 luglio 2006, concernente l'iscrizione nel sopra citato allegato I della sostanza attiva clothianidin fino al 31 luglio 2016;
Visto il decreto 29 maggio 2007, di attuazione della direttiva 2007/6/CE della Commissione del 14 febbraio 2007, concernente l'iscrizione nel sopra citato allegato I delle sostanze attive metrafenone, spinosad e thiamethoxam fino al 31 gennaio 2017;
Considerato che i prodotti in questione hanno superato positivamente la prima fase delle verifiche previste in relazione all'accertamento della conformita' alle condizioni riguardanti le sostanze attive sopraindicate e, ove pertinente, degli ulteriori requisiti di cui alla parte A delle disposizioni specifiche riportate nell'allegato dei suddetti decreti;
Considerato che la sostanza attiva beta-cyfluthrin, contenuta nel prodotto fitosanitario Poncho Beta in miscela con la sostanza attiva clothianidin, e' stata iscritta nel sopra citato allegato I con decreto 20 giugno 2003, di attuazione della direttiva 2003/31/CE della Commissione dell'11 aprile 2003, precedente all'autorizzazione del prodotto in questione e che, pertanto, in tale autorizzazione si e' tenuto conto delle disposizioni e dei requisiti di cui al suddetto decreto del 20 giugno 2003;
Considerato, inoltre, che e' attualmente in corso il riesame delle specifiche condizioni di autorizzazione dei prodotti in questione alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto, tenendo conto delle conclusioni del rapporto di valutazione delle sostanze attive componenti adottato dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e delle ulteriori condizioni di cui alle disposizioni specifiche, parte B ove pertinente, riportate nell'allegato dei suddetti decreti;
Ritenuto di dover procedere ad una proroga delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione di almeno 12 mesi, a far data dal presente decreto, al fine di consentire la conclusione del suddetto riesame assicurando, nel contempo, la legittima continuita' delle relative autorizzazioni al commercio e all'impiego;

Decreta:

E' prorogata di dodici mesi, a far data dal presente decreto, l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari elencati nella sottostante tabella, registrati con decreti ai numeri ivi riportati, alle condizioni stabilite dai relativi decreti di autorizzazione, successive modifiche e ulteriori decreti correlati tra cui il decreto 14 settembre 2009 concernente «Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil».
Sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti e gli eventuali adeguamenti delle condizioni di autorizzazione di tali prodotti in applicazione delle disposizioni di cui alle direttive di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti.
E' fatto salvo, inoltre, ogni adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione di tali prodotti fitosanitari in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 e successive modifiche e ad ogni altra eventuale disposizione riguardante le sostanze attive componenti.

Parte di provvedimento in formato grafico


Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed avra' valore di notifica alle imprese interessate.
Roma, 25 febbraio 2010

Il direttore generale: Borrello
 
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