Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 9 febbraio 2010 |
Proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di taluni prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive nuove, non presenti sul mercato comunitario, alla data del 26 luglio 1993, in combinazione con sostanze attive note iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego, e successive modifiche, dei prodotti fitosanitari elencati nel dispositivo del presente decreto, contenenti le sostanze attive nuove, non presenti sul mercato comunitario alla data del 26 luglio 1993, famoxadone, fenamidone, iodosulfuron, iprovalicarb, isoxaflutole, metalaxil-m, oxadiargyl, in combinazione con le sostanze attive note aclonifen, cimoxanil, clorotalonil, fenoxaprop-p, fludioxonil, folpet, fosetil, mancozeb, rame; Visti il decreto ministeriale 29 luglio 2003 di attuazione della direttiva 2002/64/CE, il decreto ministeriale 26 novembre 2003 di attuazione della direttiva 2003/68/CE, il decreto ministeriale 6 febbraio 2004 di attuazione della direttiva 2003/84/CE, il decreto ministeriale 11 febbraio 2003 di attuazione della direttiva 2002/48/CE successivamente modificata con decisione 2009/685/CE, il decreto ministeriale 26 novembre 2003 di attuazione della direttiva 2003/68/CE, il decreto ministeriale 29 luglio 2003 di attuazione della direttiva 2002/64/CE, il decreto ministeriale 20 giugno 2003 di attuazione della direttiva 2003/23/CE, concernenti l'iscrizione nell'allegato I nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 rispettivamente delle sostanze attive nuove famoxadone, fenamidone, iodosulfuron, iprovalicarb, isoxaflutole, metalaxil-m, oxadiargyl; Visti il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di attuazione della direttiva 2008/116/CE, il decreto ministeriale 31 agosto 2009 di attuazione della direttiva 2008/125/CE successivamente modificata con direttiva 2009/146/CE attualmente in corso di recepimento, il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di attuazione della direttiva 2005/53/CE, il decreto ministeriale 11 settembre 2008 di attuazione della direttiva 2008/66/CE, il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di attuazione della direttiva 2007/76/CE, il decreto ministeriale 26 aprile 2007 di attuazione della direttiva 2007/5/CE successivamente modificata con decisione 2008/782/CE, il decreto ministeriale 20 febbraio 2007 di attuazione della direttiva 2006/64/CE, il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di attuazione della direttiva 2005/72/CE, il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di attuazione della direttiva 2009/37/CE, concernenti l'iscrizione nel sopra citato allegato I rispettivamente delle sostanze attive note aclonifen, cimoxanil, clorotalonil, fenoxaprop-p, fludioxonil, folpet, fosetil, mancozeb, rame; Considerato che i prodotti in questione hanno superato positivamente la prima fase delle verifiche previste in relazione all'accertamento della conformita' alle condizioni riguardanti le sostanze attive nuove; Considerato che qualora un prodotto contenga in associazione due o piu' sostanze attive, nuove e/o note, lo stesso costituisce oggetto di riesame in merito alle specifiche condizioni di autorizzazione, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI di tale decreto, solo successivamente all'iscrizione nel sopra citato allegato I di tutte le sostanze attive componenti con modalita' e tempi stabiliti dalla direttiva di iscrizione, e relativo decreto di attuazione, della sostanza attiva da ultimo iscritta; Considerato che le sostanze attive note presenti nei prodotti fitosanitari di cui trattasi sono state iscritte nel sopra citato allegato I successivamente alle sostanze attive nuove in miscela e che e' attualmente in corso la procedura di riesame di tali prodotti, anche attraverso convenzioni stipulate con istituti scientifici e universita', secondo i termini stabiliti dalla direttiva di iscrizione, e relativo decreto di attuazione, della sostanza attiva nota componente da ultimo iscritta; Considerato che ulteriori prodotti fitosanitari con analoga composizione in sostanze attive note, per i quali sono altresi' in corso le verifiche e valutazioni tecniche previste dalle sopra citate direttive, e relativi decreti di attuazione, sono stati prorogati al 31 dicembre 2010 con decreto 31 luglio 2009; Ritenuto di procedere alla proroga fino al 31 dicembre 2010 delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi al fine di consentire la prosecuzione della suddetta procedura di riesame uniformandone, al tempo stesso, il termine di scadenza con quello delle autorizzazioni relative ai prodotti con analoga composizione in sostanze attive note di cui al sopra citato decreto 31 luglio 2009;
Decreta:
E' prorogata fino al 31 dicembre 2010 l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari elencati nella seguente tabella, registrati con decreti ai numeri ivi riportati. Sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti stabiliti dai decreti d'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti, ed i provvedimenti amministrativi conseguenti, secondo le modalita' e nei termini previsti da tali decreti. E' fatto salvo, inoltre, ogni adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione di tali prodotti fitosanitari in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 e successive modifiche e ad ogni altra eventuale disposizione riguardante le sostanze attive componenti. Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' valore di notifica alle imprese interessate. Roma, 9 febbraio 2010
Il direttore generale: Borrello |
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