Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 marzo 2010
Determinazione, per l'anno 2009, dell'aliquota media da utilizzare per il calcolo del Prelievo unico erariale sugli apparecchi, di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza).


IL DIRETTORE PER I GIOCHI
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto l'art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, recante testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.);
Visto l'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;
Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003 concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l'art. 39, commi 13 e 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativi al prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 1, comma 82, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che demanda all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire, con appositi decreti, le modalita' di effettuazione della liquidazione del Prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti, per gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto l'art. 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha disposto che «a decorrere dal 1° gennaio 2009, il prelievo erariale unico di cui all'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e' determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 12,6 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008»;
Visto l'art. 30-bis, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha disposto che «fermo quanto disposto dall'art. 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a), del presente articolo»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e le relative disposizioni transitorie;
Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n. 452 del 12 aprile 2007, concernente le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi con vincita in denaro;
Vista la nota prot. 201000308/002/AAM/U dell'8 marzo 2010, con la quale il partner tecnologico Sogei ha comunicato le risultanze della raccolta conseguita nell'anno 2009 per il settore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro;
Considerato che in base alle comunicazioni acquisite dai Concessionari la raccolta complessiva delle somme giocate per l'anno solare 2009 risulta di € 25.200.283.816,00;
Considerato che giusto quanto disposto dal citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'ammontare complessivo del Prelievo erariale unico dovuto dai singoli Concessionari di rete per l'anno solare 2009 e' pari ad € 3.132.743.951,71;

Decreta:

Art. 1

1. Alla raccolta conseguita per l'anno 2009 nel settore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, il prelievo erariale unico e' calcolato sulla base dei seguenti scaglioni:

Parte di provvedimento in formato grafico


2. Ai fini applicativi, onde procedere alla determinazione del saldo conseguente ai versamenti gia' eseguiti dai concessionari di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, verra' considerata l'aliquota media pari al 12,43%, da applicare singolarmente alla base imponibile maturata nell'anno d'imposta 2009 da ciascun apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., percentuale definita quale rapporto tra il prelievo erariale unico da corrispondere e la base imponibile accertata per l'anno 2009.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 marzo 2010

Il direttore per i giochi: Tagliaferri Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 265
 
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