Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2010 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2010, n. 3
Testo del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 2010), coordinato con la legge di conversione 22 marzo 2010, n. 41 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: «Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1

Garanzia di sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole
maggiori

1. E' istituito per il triennio 2010, 2011 e 2012, un nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilita', affidabilita' e continuita', la possibilita' di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla societa' Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico che agisce in forza delle attribuzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, definisce le condizioni del servizio di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore ad una soglia standard per sito di consumo che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico con parametri minimi di disponibilita', affidabilita' e continuita' comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;
b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per l'intero periodo triennale, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga nei primi quindici mesi di prestazione del servizio e comunque non superiore all'intero corrispettivo annuale di cui alla lettera c);
c) il prezzo del nuovo servizio non e' superiore al doppio del prezzo di cui alla deliberazione della medesima Autorita' 15 dicembre 2006, n. 289/06, previsto per il servizio di interrompibilita' istantanea;
d) le quantita' massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sicilia e 500 MW in Sardegna.
(( 3. In ogni sito di consumo, il servizio di cui al presente articolo puo' essere prestato unicamente per quote di potenza non impegnate:
a) in qualsiasi altro servizio remunerato volto alla sicurezza del sistema elettrico;
b) in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare il pieno adempimento.
3-bis. I soggetti che prestano il servizio di cui al presente articolo non possono altresi' avvalersi, per le medesime quote di potenza, delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, limitatamente al periodo in cui gli stessi si avvalgono delle misure previste dal presente articolo e ferma restando la titolarita', ai sensi della medesima disposizione, delle eventuali assegnazioni ottenute o successivamente incrementate, anche ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto. ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica):
«2. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede alla sicurezza e all'economicita'
del sistema elettrico nazionale, e persegue tali obiettivi
attraverso specifici indirizzi anche con la finalita' di
salvaguardare la continuita' di fornitura e di ridurre la
vulnerabilita' del sistema stesso».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 32 della
legge 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'
in materia di energia»:
«6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con
provvedimenti da adottare entro trenta giorni dal termine
di cui al comma 2, disciplina misure volte a consentire, a
partire dalla conclusione del contratto di mandato per la
programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e fino
alla messa in servizio dell'interconnector e comunque per
un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei
limiti della capacita' di trasporto oggetto della richiesta
di esenzione di cui al comma 3, degli eventuali contratti
di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per
la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali
selezionati. A tal fine, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas determina i corrispettivi che i clienti
finali selezionati sono tenuti a riconoscere, in ragione
del costo efficiente per la realizzazione e la gestione di
efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna S.p.a. a
fronte delle predette misure, individuando nel contempo la
modalita' di riequilibrio, a favore dei clienti finali
diversi da quelli selezionati, degli eventuali vantaggi
originati dalle predette misure nell'ambito del periodo
ventennale di esenzione di cui al comma 3, nonche' le
modalita' per la copertura delle eventuali differenze
maturate in capo a Terna S.p.a. tra detti corrispettivi ed
i costi conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei
contratti di approvvigionamento all'estero nell'ambito
delle medesime misure.».



 
Art. 2
Estensione della capacita' di interconnessione
di cui all'articolo 32, legge 23 luglio 2009, n. 99

1. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Terna S.p.a. determina il possibile incremento della capacita' di interconnessione con l'estero di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in ragione dell'aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete da parte dei clienti finali. Tale incremento (( , da considerare aggiuntivo rispetto alla capacita' attualmente prevista dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 99 del 2009, )) e' comunque non superiore a 500 MW.
2. Terna, entro trenta giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma 1, organizza le procedure concorsuali di cui ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativamente agli interconnector che realizzano l'incremento di capacita' di interconnessione di cui al comma 1, nonche' alle quote di interconnector che non risultino finanziate a seguito delle procedure gia' esperite alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per effetto di rinuncia dei soggetti investitori.
3. Le procedure di cui al comma 2 prevedono un'assegnazione prioritaria ai soggetti che assumano impegni vincolanti a rendere disponibili, entro il 31 marzo 2011, risorse incrementali di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete, secondo parametri fissati da Terna S.p.a. e sulla base dei criteri e modalita' definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nei limiti dell'incremento della capacita' di interconnessione associato a dette risorse incrementali che risulti realizzabile senza pregiudizio dei livelli di sicurezza. Con riferimento ai soggetti che assumono tali impegni, Terna S.p.a. fissa i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali e di assegnazione di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, tenendo conto delle modificazioni dei prelievi e delle potenze disponibili associate a dette risorse incrementali.
(( 3-bis. Le procedure di cui al comma 2, relative alle quote di interconnector che non risultino finanziate a seguito delle procedure gia' esperite, anche per effetto di rinuncia dei soggetti investitori, prevedono un'assegnazione prioritaria ai clienti finali per i propri siti di consumo ubicati in Sicilia o in Sardegna, per una potenza complessiva non superiore a 60 MW in Sicilia e a 40 MW in Sardegna. ))
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie deliberazioni assunte ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in conformita' alle disposizioni del presente articolo.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 23
luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia»:
«Art. 32 (Impulso alla realizzazione del mercato unico
dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di
interconnector con il coinvolgimento di clienti finali
energivori). - 1. Al fine di contribuire alla realizzazione
del mercato unico dell'energia elettrica, la societa' Terna
S.p.a. provvede, a fronte di specifico finanziamento da
parte di soggetti investitori terzi, a programmare,
costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei
medesimi soggetti uno o piu' potenziamenti delle
infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma
di «interconnector» ai sensi del regolamento (CE) n.
1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2003, nonche' le necessarie opere di
decongestionamento interno della rete di trasmissione
nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento
globale fino a 2000 MW della complessiva capacita' di
trasporto disponibile con i Paesi esteri, in particolare
con quelli confinanti con il nord dell'Italia.
2. Terna S.p.a. comunica un elenco di massima di
possibili infrastrutture da realizzare ai sensi del comma 1
e delle relative opere al Ministro dello sviluppo economico
ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
Terna S.p.a. organizza una procedura concorsuale per la
selezione dei soggetti che intendono sostenere il
finanziamento dei singoli interconnector, specificando nel
bando le misure ed i corrispettivi di cui al comma 6 per il
singolo interconnector, le condizioni del contratto di
mandato da stipulare con i soggetti aggiudicatari per la
programmazione e la progettazione dell'opera e l'impegno
che i medesimi soggetti devono assumere a stipulare un
successivo contratto di mandato per la costruzione e
l'esercizio dell'interconnector, il cui perfezionamento e'
subordinato al rilascio di apposita esenzione, per una
durata pari a venti anni, dall'accesso a terzi sulla
capacita' di trasporto che tali infrastrutture rendono
disponibile, secondo le modalita' di cui al decreto del
Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre
2005.
4. Ciascun interconnector che ottiene l'esenzione di
cui al comma 3 deve entrare in servizio entro trentasei
mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto di rilascio dell'esenzione stessa; in difetto,
e' riconosciuto il diritto, da esercitare entro i sessanta
giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, a
ciascuno dei soggetti selezionati di rinunciare alla
realizzazione dell'infrastruttura ed ai relativi diritti di
utilizzazione della connessa capacita' di trasporto, fermo
restando il pagamento degli oneri gia' sostenuti da Terna
S.p.a. in esecuzione dei contratti di mandato di cui al
comma 3.
5. In considerazione dell'impatto che il significativo
incremento della capacita' complessiva di interconnessione
indotto dalle disposizioni del presente articolo puo' avere
sulla gestione del sistema elettrico italiano e sui
relativi livelli di sicurezza, alle procedure concorsuali
di cui al comma 3 possono partecipare esclusivamente
clienti finali, anche raggruppati in forma consortile fra
loro, che siano titolari di punti di prelievo ciascuno con
potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da
un fattore di utilizzazione della potenza impegnata
mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40 per
cento escludendo i quindici giorni di minori prelievi di
energia elettrica su base annua e che si impegnino a
riduzioni del proprio prelievo dalla rete, secondo
modalita' definite da Terna S.p.a., nelle situazioni di
criticita' in relazione al potenziamento del sistema di
interconnessione. Ciascun cliente che soddisfa i requisiti
di cui al precedente periodo puo' partecipare alle
procedure concorsuali di cui al comma 3 per una quota non
superiore al valore della potenza disponibile complessiva
dei predetti punti di prelievo. La perdita di titolarita'
di punti di prelievo di cui al presente comma comporta la
decadenza dai relativi diritti, ferme restando le eventuali
obbligazioni assunte nei confronti di Terna S.p.a.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con
provvedimenti da adottare entro trenta giorni dal termine
di cui al comma 2, disciplina misure volte a consentire, a
partire dalla conclusione del contratto di mandato per la
programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e fino
alla messa in servizio dell'interconnector e comunque per
un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei
limiti della capacita' di trasporto oggetto della richiesta
di esenzione di cui al comma 3, degli eventuali contratti
di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per
la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali
selezionati. A tal fine, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas determina i corrispettivi che i clienti
finali selezionati sono tenuti a riconoscere, in ragione
del costo efficiente per la realizzazione e la gestione di
efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna S.p.a. a
fronte delle predette misure, individuando nel contempo la
modalita' di riequilibrio, a favore dei clienti finali
diversi da quelli selezionati, degli eventuali vantaggi
originati dalle predette misure nell'ambito del periodo
ventennale di esenzione di cui al comma 3, nonche' le
modalita' per la copertura delle eventuali differenze
maturate in capo a Terna Spa tra detti corrispettivi ed i
costi conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei
contratti di approvvigionamento all'estero nell'ambito
delle medesime misure.
7. Per i casi in cui i soggetti selezionati esercitano
il diritto di rinunciare alla realizzazione
dell'infrastruttura ai sensi del comma 4, i provvedimenti
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di cui al
comma 6 prevedono il diritto dei soggetti stessi di
avvalersi delle misure di cui al medesimo comma, a fronte
dei relativi corrispettivi, non oltre l'esercizio del
diritto di rinuncia.
8. Ai clienti finali selezionati nelle procedure di cui
al presente articolo vengono ridotte, se esistenti, le
obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilita'
istantanea e con preavviso resi a Terna S.p.a. nella misura
del 20 per cento rispetto agli ammontari vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, con conseguente
riduzione del corrispettivo cui i medesimi clienti hanno
diritto per il periodo rimanente sotteso alle succitate
obbligazioni. Le quote non coperte dei servizi di
interrompibilita' a seguito delle suddette riduzioni
vengono eventualmente riallocate da Terna Spa, esperita una
rivalutazione delle necessita' di sistema, a soggetti
diversi dai predetti clienti finali. Con l'estinguersi
delle suddette obbligazioni, i clienti finali selezionati
non sono ammessi all'erogazione dei servizi di
interrompibilita' istantanea e con preavviso eventualmente
richiesti da Terna Spa che potranno invece essere resi, con
le medesime modalita' attualmente in vigore, da clienti
finali diversi da quelli selezionati.
9. Terna Spa provvede ad assegnare le obbligazioni di
erogazione dei servizi di interrompibilita', che si
rendessero eventualmente disponibili, ai migliori offerenti
selezionati mediante un'asta al ribasso a valere sul
corrispettivo per il servizio da rendere, disciplinata
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che opera
per minimizzare il corrispettivo di dispacciamento imposto
all'utenza finale a remunerazione del complessivo servizio
di interrompibilita', anche ai fini della riallocazione di
cui al comma 8.».
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 30 della
legge 23 luglio 2009, n. 99:
«18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all' art.
32, comma 8, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge i criteri e le modalita' per
l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente
e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure
di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le
societa' utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente
derivanti dall'applicazione del presente comma sono
destinate all'ammodernamento della rete elettrica. Le
assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari per
i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge.».



 
(( Art. 2 bis.
Autorizzazione di opere comprese nell'ambito
della rete elettrica di trasmissione nazionale

1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e la continuita' del servizio di trasmissione di energia elettrica, quale attivita' di preminente interesse statale, sono autorizzate in via definitiva le opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, come individuata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999, che siano gia' in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per le quali non sia ad oggi accertabile il titolo di autorizzazione. ))
 
(( Art. 2 ter.
Procedure per interventi di riclassamento
degli elettrodotti di interconnessione con l'estero

1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico anche in Sicilia e in Sardegna, sono realizzabili mediante la denuncia di inizio attivita' gli interventi di riclassamento fino a 380 kV degli elettrodotti di interconnessione con l'estero facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, con le modalita' di cui all'art. 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni. Tali interventi devono rispettare gli strumenti urbanistici vigenti, le norme in materia di elettromagnetismo, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, nonche' le norme tecniche per la costruzione di linee elettriche. ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1-sexies, commi
4-sexies e seguenti, del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2003, n. 290, e successive modificazioni, recante
«Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del
sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di
energia elettrica»:
«4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di
inizio attivita' gli interventi sugli elettrodotti che
comportino varianti di lunghezza non superiore a metri
lineari 1.500 e che utilizzino il medesimo tracciato,
ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari,
e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo,
sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori,
morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di
terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione
delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresi' realizzabili
mediante denuncia di inizio attivita' varianti all'interno
delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della
cubatura degli edifici. Tali interventi sono realizzabili
mediante denuncia di inizio attivita' a condizione che non
siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e
rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di
progettazione, costruzione ed esercizio di linee
elettriche, nonche' le norme tecniche per le costruzioni.
4-septies. La denuncia di inizio attivita' costituisce
parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio dell'opera principale.
4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al
Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni
interessati la denuncia di inizio attivita', accompagnata
da una dettagliata relazione, sottoscritta da un
progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che
assevera la conformita' delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con
quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche'
il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo
e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee
elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.
4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte
ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla
data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
4-decies. La sussistenza del titolo e' provata con la
copia della denuncia di inizio attivita' da cui risultino
la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei
documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione
del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso
eventualmente necessari.
4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine
indicato al comma 4-octies riscontri l'assenza di una o
piu' delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello
sviluppo economico e notifica all'interessato l'ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento.
4-duodecies. E' fatta salva la facolta' di ripresentare
la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia.
4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto
incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo
finale, da presentare al Ministero dello sviluppo
economico, con il quale attesta la conformita' dell'opera
al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto
definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto
esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non
assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono
sottoposte al regime di inizio attivita' gia' previsto al
comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le
varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio
individuato in sede di approvazione del progetto ai fini
urbanistici. In mancanza di diversa individuazione
costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici
le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di
elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo,
inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche
che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le
eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse
alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo
sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica
utilita' dall'autorita' espropriante ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo
localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il consenso dei presidenti delle regioni e province
autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di
pubblicita'.
5. Le regioni disciplinano i procedimenti di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti
elettriche di competenza regionale in conformita' ai
principi e ai termini temporali di cui al presente
articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel
territorio di piu' regioni, le autorizzazioni siano
rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di
inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della
Costituzione.
6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi
di programma con i quali sono definite le modalita'
organizzative e procedimentali per l'acquisizione del
parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi
delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo
della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle
opere di rilevante importanza che interessano il territorio
di piu' regioni.
7. Le norme del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle
reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004.
8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si
applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55.
9. All'art. 3, comma 14, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, le parole: «previo parere conforme del»
sono sostituite dalle seguenti: «previo parere del».



 
(( Art. 2 quater.

Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239

1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-sexies, secondo periodo, dopo le parole: «che non comportino aumenti della cubatura degli edifici» sono inserite le seguenti: «ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovra' superare di piu' del 20 per cento le cubature esistenti all'interno della stazione elettrica»;
b) al comma 4-quaterdecies, quarto periodo, dopo le parole: «che non comportino aumenti della cubatura degli edifici» sono inserite le seguenti: «ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovra' superare di piu' del 20 per cento le cubature esistenti all'interno della stazione elettrica». ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 4-sexies e quaterdecies
dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2003, n. 290, come modificato dalla presente legge:
«4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di
inizio attivita' gli interventi sugli elettrodotti che
comportino varianti di lunghezza non superiore a metri
lineari 1.500 e che utilizzino il medesimo tracciato,
ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari,
e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo,
sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori,
morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di
terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione
delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresi' realizzabili
mediante denuncia di inizio attivita' varianti all'interno
delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della
cubatura degli edifici ovvero che comportino aumenti di
cubatura strettamente necessari alla collocazione di
apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle
stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovra'
superare di piu' del 20 per cento le cubature esistenti
all'interno della stazione elettrica. Tali interventi sono
realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' a
condizione che non siano in contrasto con gli strumenti
urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di
elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed
esercizio di linee elettriche, nonche' le norme tecniche
per le costruzioni.».
«4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto
definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto
esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non
assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono
sottoposte al regime di inizio attivita' gia' previsto al
comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le
varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio
individuato in sede di approvazione del progetto ai fini
urbanistici. In mancanza di diversa individuazione
costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici
le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di
elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo,
inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche
che non comportino aumenti della cubatura degli edifici
ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente
necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti
tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento
di cubatura non dovra' superare di piu' del 20 per cento le
cubature esistenti all'interno della stazione elettrica. Le
eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse
alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo
sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica
utilita' dall'autorita' espropriante ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo
localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il consenso dei presidenti delle regioni e province
autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di
pubblicita'».



 
(( Art. 2 quinquies.
Disposizioni sui commissari straordinari
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78

1. Al fine di garantire una piu' celere definizione del procedimento di nomina dei commissari straordinari di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e di assicurare la realizzazione di indifferibili e urgenti opere connesse alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia aventi carattere strategico nazionale, anche avuto riguardo alla necessita' di prevenire situazioni di emergenza nazionale, ai predetti commissari non si applicano le previsioni dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. I decreti del Presidente della Repubblica di nomina dei commissari di cui al comma 2 del predetto articolo 4, gia' emanati, si intendono conseguentemente modificati. Agli oneri relativi ai commissari straordinari si fa fronte nell'ambito delle risorse per il funzionamento dei predetti interventi. ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102 recante «Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini»:
«Art. 4 (Interventi urgenti per le reti dell'energia).
- 1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro per la semplificazione normativa, individua
gli interventi relativi alla trasmissione ed alla
distribuzione dell'energia, nonche', d'intesa con le
regioni e le province autonome interessate, gli interventi
relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con
capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali
ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento
allo sviluppo socio-economico e che devono essere
effettuati con mezzi e poteri straordinari.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 sono nominati uno o piu' commissari straordinari
del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400; la relativa deliberazione del Consiglio dei
Ministri e' adottata con le stesse modalita' di cui al
comma 1 del presente articolo.
3. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali
interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura
tutte le attivita', di competenza delle amministrazioni
pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti
dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non inferiori
alla meta', eventualmente fissati in deroga dallo stesso
commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva
realizzazione degli interventi, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei
poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20,
comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi'
individuati le strutture di cui si avvale il commissario
straordinario, senza che cio' comporti nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, nonche' i poteri
di controllo e di vigilanza del Ministro per la
semplificazione normativa e degli altri Ministri
competenti.
4-bis. All' art. 17 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, al comma 1, dopo le parole: «nonche'
dell'amministrazione della giustizia» sono inserite le
seguenti: «e dell'amministrazione finanziaria relativamente
alla gestione del sistema informativo della fiscalita'».
4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte
del giudice dell'esecuzione della confisca dei terreni
abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente
costruite ai sensi dell' art. 44, comma 2, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione
all'avente diritto e della liquidazione delle somme
reciprocamente dovute in conseguenza della decisione della
Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il
contrasto della misura della confisca con la convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa
esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e con i
relativi protocolli addizionali, la stima degli immobili
avviene comunque in base alla destinazione urbanistica
attuale e senza tenere conto del valore delle opere
abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano
stati realizzati interventi di riparazione straordinaria,
miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto al valore in
essere all'atto della restituzione all'avente diritto. Ai
medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la
demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il
ripristino dello stato dei luoghi.
4-quater. A valere sulle risorse del fondo istituito ai
sensi dell' art. 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' assegnato alla
societa' Stretto di Messina Spa un contributo in conto
impianti di 1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con
proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le
assegnazioni gia' disposte. E' nominato un commissario
straordinario delegato ai sensi dell' art. 20 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive
modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al
riavvio delle attivita', anche mediante l'adeguamento dei
contratti stipulati con il contraente generale e con la
societa' affidataria dei servizi di controllo e verifica
della progettazione definitiva, esecutiva e della
realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione
delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.
4-quinquies. Il mandato del commissario straordinario
ha una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Alla scadenza del mandato, il commissario
straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sull'attivita' svolta e
trasmette i relativi atti alla struttura tecnica di
missione di cui all' art. 163, comma 3, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al
fine di realizzare specifici obiettivi determinati in
relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
statali, puo' procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni
dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
Ministri o un Ministro da lui delegato.».



 
(( Art. 2 sexies.
Riconoscimento delle tariffe incentivanti
per la produzione di energia elettrica mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare

1. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico ed abbiano inviato la richiesta di connessione dell'impianto di produzione entro l'ultima data utile affinche' la connessione sia realizzata, nel rispetto della normativa vigente, entro il 31 dicembre 2010. ))
 
Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone