Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 marzo 2010
Norme sull'afflusso e circolazione dei veicoli sulle Isole Tremiti.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente;
Vista la delibera della giunta municipale del Comune di Isole Tremiti in data 16 ottobre 2009, n. 124;
Vista la nota n. 63 del 29 settembre 2009 e la nota di sollecito n. 7975 del 29 gennaio 2010, con le quali si chiedeva alla Regione Puglia l'emissione del parere di competenza;
Vista la nota dell'Ufficio territoriale del governo di Foggia protocollo n. 900/10 area III dell'8 febbraio 2010;
Vista la nota n. 9870 del 18 febbraio 2010, con la quale l'Ufficio territoriale del governo di Campobasso ha espresso il proprio parere in merito;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1
Divieto

Dal 1° aprile 2010 al 30 settembre 2010 sono vietati l'afflusso e la circolazione nel territorio del Comune di Isole Tremiti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune stesso.
 
Art. 2
Divieto

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 e' esteso sull'Isola di San Domino a tutti gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t.
 
Art. 3
Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:
a) autoambulanze e veicoli delle forze dell'ordine;
b) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
c) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale di volta in volta secondo le necessita';
d) autoveicoli adibiti al trasporto di beni di prima necessita', previa autorizzazione dell'amministrazione comunale.
 
Art. 4
Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 17 dicembre 2008.
 
Art. 5
Autorizzazioni in deroga

Ai prefetti di Foggia e Campobasso e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sulle Isole Tremiti.
 
Art. 6
Vigilanza

I prefetti di Foggia e Campobasso sono incaricati della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 11 marzo 2010

Il Ministro: Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 125
 
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