Gazzetta n. 74 del 30 marzo 2010 (vai al sommario)
LEGGE 5 marzo 2010, n. 45
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.
 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 3.360 annui a decorrere dal 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1830):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 16 ottobre 2009.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente, il 17 novembre 2009, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 24 novembre e 16 dicembre 2009.
Esaminato in aula e approvato il 16 dicembre 2009. Camera dei deputati (atto n. 3073):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri) in sede referente il 22 dicembre 2009 con pareri delle commissioni I, V, VII e X.
Esaminato dalla III commissione il 20 gennaio e 4 febbraio 2010.
Esaminato in aula l'8 febbraio e approvato, il 9 febbraio 2010.
 
Allegato

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA SULLA
COLLABORAZIONE NEL SETTORE DEL TURISMO
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova, di seguito denominati "le Parti'", Prendendo come base lo statuto dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, approvato il 27 settembre 1970 in Messico. Desiderando contribuire allo sviluppo delle relazioni nel campo del turismo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova ed alla cooperazione tra le autorita' abilitate di entrambi gli Stati. Riconoscendo che la collaborazione nel campo del turismo e' considerata un elemento importante e necessario per il consolidamento delle relazioni di amicizia tra i popoli di entrambi i Paesi. Tendendo a creare una base per l'ampliamento delle relazioni nel campo del turismo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova

Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 Le Parti, in conformita' con la legislazione nazionale di entrambi gli Stati ed in accordo con le norme del diritto internazionale, contribuiranno allo sviluppo delle relazioni nel campo del turismo.

Articolo 2 Le Parti faciliteranno lo sviluppo del turismo nei diversi modi e forme accettate, dalla pratica internazionale ivi compreso: - turismo culturale - turismo d'affari - turismo accademico - turismo balneare e di trattamento - turismo rurale - turismo ecologico - viaggi turistici in vista di partecipare alle esposizioni, fiere, eventi culturali e sportivi. ecc. - turismo di gruppo ed individuale - turismo per la gioventu'. ecc.

Articolo 3
La collaborazione definita nel presente Accordo sara' realizzata favorendo lo sviluppo della cooperazione tra le istituzioni pubbliche e gli agenti economici nel campo del turismo della Repubblica Italiana e della Repubblica di Moldova, mediante: - la creazione delle condizioni favorevoli per attirare gli investimenti ai fini di sviluppare il turismo; - il sostegno alle aziende miste nel campo di turismo: - la facilitazione dello scambio di professionisti, gruppi e delegazioni di esperti nel campo del turismo; - l'organizzazione di mostre comuni, congressi, seminari, conferenze, simposi, tavole rotonde; - la prestazione dei servizi di consulenza; - altre forme di collaborazione convenute dalle Parti.

Articolo 4
Ai fini di favorire le relazioni bilaterali nel campo del turismo, le Parti offriranno assistenza reciproca nell'apertura degli uffici d'informazioni turistiche sul territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di Moldova. Gli uffici menzionati opereranno in base della legislazione nazionale di ciascuno dei Paesi ed in conformita' alle norme del diritto internazionale.

Articolo 5
Le Parti, in ottemperanza alla legislazione nazionale di entrambi gli Stati e agli accordi internazionali, con particolare riferimento per l'Italia agli Accordi di Schengen, contribuiranno alla semplificazione delle formalita' di controllo per i turisti di entrambi gli Stati.

Articolo 6
Le Parti contribuimmo alla realizzazione delle condizioni necessarie per favorire la conclusione e la definizione dei contratti di collaborazione tra le persone giuridiche e le organizzazioni turistiche delle Parti mediante: - lo sviluppo, la gestione e la protezione delle risorse turistiche culturali e naturali; - l'allargamento della varieta' dei servizi turistici.

Articolo 7
Ai fini di sviluppare il turismo in entrambi i Paesi, le Parti coopereranno nell'organizzazione delle attivita' informative e di promozione turistica, quali: - mostre, fiere, conferenze stampa, tavole rotonde; - elaborazione e presentazione di film sul turismo; - scambio di materiali promozionali ed informativi sul turismo, di periodici specializzati e pubblicazioni scientifiche offerte dalle biblioteche e dalle case editrici di entrambi i Paesi; - scambio d'informazioni riguardanti le leggi ed altre norme che regolamentano l'attivita' nel campo del turismo; - scambio d'esperienza ed informazioni riguardanti i problemi della costruzione, ricerca scientifica nel campo del turismo, la partecipazione con statuto di membro nelle organizzazioni turistiche internazionali ed altri campi relativi allo sviluppo del turismo. Le forme concrete, il calendario e le condizioni finanziarie di queste attivita', nonche' il volume dei materiali d'informazione e pubblicita' turistica, che devono essere messi a disposizione reciprocamente, saranno stabiliti dalle Parti attraverso i programmi convenuti. Le condizioni stipulate nell'Accordo saranno rese effettive secondo le risorse disponibili.

Articolo 8
Le Parti estenderanno, in accordo con la legislazione nazionale, la collaborazione nella formazione e nello sviluppo del personale professionale per l'industria del turismo. A tale scopo le Parti converranno con apposito progetto separato: a) sullo scambio reciproco degli studenti nelle rispettive specialita' ai fini di studiare agli istituti di istruzione superiore degli entrambi i Paesi; h) sull'offerta reciproca delle possibilita' d'insegnamento e del perfezionamento del personale dirigente e degli specialisti delle autorita' abilitati nel campo del turismo; degli agenti economici ed organizzazioni turistiche, nonche' del personale alberghiero, dei ristoranti ed altre categorie di specialisti che prestano servizi turistici.

Articolo 9
Ai fini dell'esame operativo delle misure volte alla realizzazione del presente Accordo, si istituisce un gruppo misto di lavoro, costituito dai rappresentanti delle autorita' competenti delle Parti. Il gruppo di lavoro: - studiera' i problemi sorti durante il processo di realizzazione del presente Accordo; - discutera' e proporra' soluzioni per tali problemi; - elaborera' le raccomandazioni destinate a stimolare lo scambio e la cooperazione nel campo del turismo.

Articolo 10
Le autorita' responsabili della realizzazione del presente Accordo sono: nella Repubblica Italiana la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per Io sviluppo e la competitivita' del Turismo; nella Repubblica di Moldova: il Ministero della Cultura e del Turismo.

Articolo 11
Il presente Accordo non incide sui diritti e sulle obbligazioni delle Parti discendenti dagli altri trattati internazionali di cui la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova sono sottoscrittori.

Articolo 12
Le parti risolveranno le divergenze che potrebbero sorgere sull'interpretazione e la realizzazione del presente Accordo tramite negoziati e consultazioni.

Articolo 13
Le Parti, di comune intesa, possono integrare il presente Accordo con le disposizioni aggiuntive e modifiche necessarie, debitamente perfezionate in protocolli separati, che costituiranno parte integrante del presente Accordo. l protocolli summenzionati entreranno in vigore secondo le disposizioni dell'Art. 14 del presente Accordo

Articolo 14
Il presente Accordo entrera' in vigore il giorno della ricezione, attraverso canali diplomatici, dell'ultima notifica scritta con cui le quali le Parti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. Il presente Accordo e' concluso per un periodo di cinque anni. Esso verra' rinnovato automaticamente per il successivo periodo di cinque anni, a meno che una delle Parti non notifichera' per iscritto all'altra Parte, almeno sei mesi prima della scadenza della validita' del presente Accordo, la sua intenzione di recedervi. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato questo Accordo. Fatto a Roma il 7 dicembre 2006, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana. moldova ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione di quanto previsto dal presente Accordo, il testo in lingua inglese e' quello che prevale. per il Governo per il Governo della della Repubblica Italiana Repubblica di Moldova
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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