Gazzetta n. 74 del 30 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 gennaio 2010
Criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali ai fini dell'applicazione della misura «pagamenti silvoambientali»


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalita' per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la risoluzione 1999/C/56/01 «Strategia forestale dell'Unione europea»;
Vista la comunicazione della commissione al Consiglio e al Parlamento europeo COM 2006/302 - Un piano d'azione dell'UE per le foreste;
Viste le risoluzioni del Processo paneuropeo delle conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa (MCPFE);
Visto il decreto legislativo n. 227 del 18 maggio 2001 «Orientamento e modernizzazione del settore forestale»;
Visto il decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente del 16 giugno 2005 «Linee guida di programmazione forestale»;
Vista la legge n. 296, del 27 dicembre 2006 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;
Visto il «Programma quadro per il settore forestale» approvato dalla conferenza Stato regioni, rep. atti n. 265/CSR del 18 dicembre 2008;
Visto il «Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale» approvato dalla conferenza Stato regioni, rep. atti n. 63/CSR dell'8 aprile 2009;
Considerato che i pagamenti per interventi silvo-ambientali sono concessi per ettaro di superficie forestale ai beneficiari che assumono impegni silvo-ambientali che vadano oltre i pertinenti requisiti obbligatori;
Considerato che il sostegno silvo-ambientale e' destinato a compensare impegni volontari per il miglioramento della biodiversita', il contenimento dei cambiamenti climatici, la conservazione degli ecosistemi forestali di grande pregio, il consolidamento della funzione protettiva e produttiva delle foreste in relazione all'erosione del suolo, all'assetto idrologico, alla qualita' delle acque e alle calamita' naturali;
Considerato che per consentire l'attivazione della relativa misura, e' necessario disporre di requisiti obbligatori ove non gia' previsti dalla legislazione nazionale e regionale e che i criteri individuati dal presente decreto ministeriale non sostituiscono i criteri di gestione obbligatori fissati dalle norme nazionali e regionali gia' esistenti;
Considerato che gli orientamenti presenti in allegato non modificano la normativa vigente, dovendo essere intesi come quadro entro cui le parti interessate, in particolare le autorita' regionali e locali, possano attivare nuovi e pertinenti provvedimenti di gestione forestale come da citato regolamento comunitario n. 1698/2005;
Considerato che le misure silvo-ambientali rappresentano un efficace strumento per l'implementazione delle politiche forestali sul territorio in adempimento alle linee strategiche nazionali ed agli impegni internazionali ratificati dall'Italia;
Tenuto conto dell'urgenza con cui e' necessario apportare le necessarie modifiche ai programmi di sviluppo rurale al fine di attivare le pertinenti misure silvo-ambientali nella fase di revisione degli stessi programmi ai sensi del regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio;
Sentita la Conferenza Stato-regioni espressasi nella seduta del 26 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione

Il presente decreto individua i criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali ai fini dell'applicazione della misura «pagamenti silvoambientali» a norma dell'art. 47 del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
 
Art. 2
Obiettivi e criteri minimi concernenti
le buone pratiche forestali

1. Al fine di assicurare un'efficace attivazione della misura «pagamenti silvo-ambientali» sono identificati i criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali che concorrono al raggiungimento dei seguenti obiettivi, articolati in principali ed accessori;
Obiettivi principali:
miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale;
mitigazione dei cambiamenti climatici;
miglioramento della capacita' di adattamento forestale in relazione ai cambiamenti climatici;
maggiore resistenza e/o capacita' di reazione, specifica e di sistema, a incendi e calamita' naturali;
protezione idrogeologica e salvaguardia delle risorse idriche;
aumento del potenziale naturale di rinnovazione del bosco;
mantenimento del paesaggio;
salvaguardia della biodiversita' ai livelli specifico e strutturale (popolamento) e di paesaggio;
miglioramento e prevenzione fitosanitaria.
Obiettivi accessori conseguenti al raggiungimento degli obiettivi principali:
miglioramento della produzione legnosa;
migliore gestione di prodotti forestali non legnosi;
attivazione di filiere corte;
salvaguardia della salute degli operatori.
2. La proposta dei criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali e' indicata nell'allegato I. In allegato II e' riportato con un quadro sinottico il collegamento tra i criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali e gli obiettivi prioritari e accessori e le relative tematiche di intervento per la misura silvo-ambientale.
3. Al fine di attivare la misura pagamenti silvo-ambientali, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei criteri minimi di cui all'art. 1 e delle specifiche linee guida, individuano con propri provvedimenti l'elenco dei pertinenti requisiti obbligatori, ove non previsti dalle vigenti disposizioni e tenendo conto delle specifiche esigenze territoriali, ambientali e selvicolturali locali.
 
Art. 3
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 21 gennaio 2010

Il Ministro: Zaia Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 105
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
 
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