Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dal Consorzio per la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Reggiano»; Visto il parere favorevole formulato dalla regione Emilia Romagna in merito alla modifica proposta dal predetto Consorzio di tutela al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Reggiano»; Ha espresso, nella riunione dei giorni 17 e 18 febbraio 2010 parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo», e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. |