Gazzetta n. 74 del 30 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 marzo 2010
Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.


IL CAPO DELLA DIREZIONE V
del Dipartimento del Tesoro

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie»;
Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997, 22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 20 settembre 2001, 16 settembre 2002, 18 settembre 2003, 16 settembre 2004, 20 settembre 2005, 20 settembre 2006, 18 settembre 2007, 23 settembre 2008 e 23 settembre 2009, recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2009);
Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1


1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, credito revolving e con utilizzo di carte di credito, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.
 
Art. 2

1. La Banca d'Italia procede alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonche' alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno della pubblicazione.
Roma, 25 marzo 2010

Il capo della direzione: Maresca
 
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