Gazzetta n. 74 del 30 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 dicembre 2009
Inclusione delle sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009.


IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 e n. 2229/2004 che stabiliscono le modalita' attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva, che comprende, tra l'altro, le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo;
Considerato che gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformita' alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1112/2002 e n. 2229/2004 per una serie di impieghi proposti dai notificanti ai rispettivi Stati membri relatori che a loro volta hanno trasmesso le relazioni di valutazione all'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA);
Considerato che le suddette relazioni di valutazione delle sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammmonio e zolfo, esaminate dagli Stati membri relatori e dall'EFSA sono state successivamente presentate alla commissione e riesaminate nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dove sono stati approvati sotto forma di rapporti di riesame della commissione;
Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo soddisfano, in linea di massima, le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della commissione;
Considerato che per le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo, e' necessario acquisire ulteriori informazioni su alcuni punti specifici, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, per avere una conferma della valutazione del rischio gia' effettuata;
Considerato che deve essere concesso agli Stati membri un adeguato periodo di tempo per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE ed in particolare dell'art. 13;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2009/70/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2009/70/CE della Commissione si deve tenere conto anche delle eventuali limitazioni e delle prescrizioni riportate, per le sostanze attive sopra citate, nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalita' riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;
Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, si deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera b);

Decreta:

Art. 1
Iscrizione delle sostanze attive

1. Le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo, sono aggiunte, fino al 31 dicembre 2019, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche ed alle condizioni specifiche previste e riportate nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 2
Adeguamenti di fase I

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta, entro il 30 giugno 2010, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo verificando in particolare che:
a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le eventuali limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;
b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive sopra citate, presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre 2009 in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.
3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo, per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 dicembre 2009, agli adempimenti di cui al comma 2, si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° gennaio 2010; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi alle verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° luglio 2010; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
 
Art. 3
Adeguamenti di fase II

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo, come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 dicembre 2009 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto e tenendo conto delle limitazioni e delle condizioni riportate nella parte B dell'allegato al presente decreto.
2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 giugno 2012. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 giugno 2014 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.
3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 dicembre 2009, saranno valutati secondo le modalita' indicate nelle emanande direttive di inclusione.
4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2012, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° luglio 2012; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° luglio 2014; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
 
Art. 4
Rapporto di riesame

1. I rapporti di riesame, relativi alle singole sostanze attive, sono messi a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 
Art. 5
Smaltimento scorte

1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto e' consentita fino al 31 dicembre 2010.
2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto e' consentita fino al 30 giugno 2011.
3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 30 giugno 2013.
4. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto, e' consentita fino 30 giugno 2015.
5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive difenacum, cloruro di didecildimetilammonio e zolfo, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformita' con le nuove condizioni d'impiego fissate per le sostanze attive sopra citate a seguito della loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, e nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 11 dicembre 2009

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 122
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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