Gazzetta n. 75 del 31 marzo 2010 (vai al sommario)
LEGGE 5 marzo 2010, n. 46
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002.
 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 del trattato stesso.
 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata la spesa di euro 29.260 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1829):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 16 ottobre 2009.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente, il 3 novembre 2009, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 2 e 16 dicembre 2009.
Esaminato in aula e approvato il 16 dicembre 2009. Camera dei deputati (atto n. 3072):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri ) in sede referente il 22 dicembre 2009 con pareri delle commissioni I, II e V.
Esaminato dalla III commissione 20 gennaio e 4 febbraio 2010.
Esaminato in aula l'8 febbraio e approvato, il 9 febbraio 2010.
 
Allegato

TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DI PERSONE CONDANNATE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA
II Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Dominicana, qui di seguito denominati "le Parti".

RITENENDO che lo scopo delle pene sia il reinserimento sociale delle persone condannate;
CONSIDERANDO che per il conseguimento di tale obiettivo sarebbe proficuo offrire ai cittadini privati della liberta', a seguito della commissione di un reato, la possibilita' di scontare la condanna nel Paese di cui sono cittadini,
HANNO convenuto quanto segue:

Articolo I

Ai fini del presente Trattato:
a) "condanna" significa qualsiasi pena o misura privativa della liberta' personale inflitta da un giudice a seguito della commissione di un reato.
b) "sentenza" significa una decisione del giudice con la quale venga inflitta una condanna;
c) "Stato di condanna" significa lo Stato in cui e' stata inflitta la condanna alla persona che stata o che puo' essere trasferita;
d) "Stato di esecuzione" significa lo Stato in cui e' eseguita o sara' eseguita la condanna della persona trasferita o da trasferire, e
e) "persona condannata" significa qualsiasi persona alla quale e' stata inflitta con una sentenza una condanna.

Articolo 2

1) Le Parti si impegnano a prestarsi reciproca cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate in conformita' al presente Trattato
2) Una persona condannata nel territorio di una delle due Parti puo', conformemente alle disposizioni del presente Trattato; essere trasferita nel territorio dell'altro Stato per scontare la condanna inflittale con la sentenza.

Articolo 3

Il presente Trattato si' applica solo se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la persona condannata e' cittadino dello Stato di esecuzione:
b) la sentenza e' definitiva;
c) alla data di ricevimento della richiesta, la persona condannata deve ancora scontare almeno un anno della condanna;
d) la persona condannata o - in caso di sua incapacita' dovuta a ragioni di eta' o alle condizioni fisiche e mentali - il suo rappresentante legale acconsente al trasferimento;
e) il reato per il quale la persona e' stata condannata dallo Stato di condanna costituisce reato anche per lo Stato di esecuzione;
f) la persona non e' stata condannata a morte, a meno che tale condanna non sia stata commutata, e
g) lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.

Articolo-4

1) Ogni persona condannata, alla quale puo' essere applicato il presente Trattato, deve essere informata. dallo Stato di condanna del contenuto del Trattato stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.
2) Le Parti designeranno le Autorita' competenti a dar esecuzione al presente Trattato.

Articolo 5

1) Ogni persona condannata puo' richiedere di essere trasferita in conformita' al presente Trattato avanzando domanda scritta alle competenti Autorita' dello Stato di condanna.
2) Lo Stato di condanna, se la sentenza e' definitiva, trasmette allo Stato di esecuzione:
a) la richiesta della persona condannata da cui risulti la consapevolezza di tutte le conseguenze giuridiche del trasferimento;
b) una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;
c) copia autentica della sentenza di condanna;
d) informazioni sulla natura, durata e data di inizio della condanna;
e) copia delle disposizioni di legge su cui .e' fondata la sentenza;
f) informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni di pena o su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna, e
g) quando ne sia il caso, ogni rapporto medico-sociale sulla persona Condannata, ogni. informazione sul trattamento nello Stato di condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione del trattamento nello Stato di esecuzione.

Articolo 6

Lo Stato di condanna garantira' che la persona che deve dare il consenso al trasferimento lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo e' regolata dalla legge dello Stato di condanna.

Articolo 7

Prima di decidere in ordine al trasferimento di un condannato in conformita' alla finalita' che si intende perseguire con il presente Trattato, favorendo e facilitando il reinserimento sociale del condannato, le Autorita' di ciascuno Stato considerano tra gli altri fattori, la gravita' del reato, i precedenti penali del condannato, i rapporti socio-familiari che il medesimo ha conservato con l'ambiente di origine e le sue condizioni di salute.

Articolo 8

1) La presa in carico della persona condannata da parte dello Stato di esecuzione sospende l'esecuzione della pena nello Stato di condanna.
2) L'esecuzione della condanna e' regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e questo Stato e' l'unico competente a prendere ogni decisione al riguardo.
3) Lo Stato di condanna non puo' piu' eseguire la pena se lo Stato di esecuzione considera la pena interamente espiata.

Articolo 9

l) Le Autorita' competenti dello Stato di esecuzione devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura privativa della liberta' personale stabilita nella sentenza dello Stato di condanna.
22) Se la natura o la durata della pena o della misura privativa della liberta' personale e' incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, quest'ultimo puo', per mezzo di una decisione giudiziaria o amministrativa, modificare la sanzione stabilita dallo Stato di condanna in modo da non superare il massimo della pena prevista per lo stesso reato dalla propria legge.
La natura e la durata della pena o della misura privativa della liberta' personale devono, comunque corrispondere, per quanto possibile, a quelle inflitte con la condanna da eseguirsi.

Articolo 10

Il trasferimento, in base al presente Trattato, non puo' aver luogo se a carico della persona da trasferire, relativamente agli stessi fatti che hanno determinato la condanna nello Stato di condanna, esiste nello Stato di esecuzione un procedimento penale o una sentenza di condonna definitiva.

Articolo 11

Soltanto lo Stato di condanna ha diritto di decidere sulle domande di revisione delle sentenze.

Articolo 12

Ciascuno Stato puo' accordare la grazia, l'amnistia o l'indulto conformemente alle proprie leggi, dandone immediata comunicazione all'altro Stato.
Lo Stato di esecuzione, avuta notizia di uno dei suindicati provvedimenti di clemenza, deve darne immediata esecuzione in conformita' alle proprie leggi.

Articolo 13

Lo Stato di esecuzione fornisce informazioni allo Stato di condanna sull'esecuzione della pena:
a) allorche' per la propria legge l'esecuzione e' cessata;
b) se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della pena sia terminata, e
c) se lo Stato di condanna richiede un rapporto speciale.

Articolo 14

I costi derivanti dall'applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato di esecuzione tranne le spese verificatesi esclusivamente sul territorio dello Stato di condanna.

Articolo 15

Il presente Trattato e' applicabile all'esecuzione di condanne pronunciate sia prima che dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 16

l) Il presente Trattato entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.
2) II presente Trattato avra' durata illimitata. Potra' essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avra' effetto il primo giorno del sesto mese dopo la sua notifica all'altra Parte.
3)Il presente Trattato puo' essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica e le modifiche cosi' concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste al paragrafo 1) per l'entrata in vigore del presente Trattato.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.
"Fatto a Santo Domingo di Guzman il 14 Agosto 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, tutti i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Stefano Aberto Canavesio,
Ambasciatore Straordinario e Pleinpotenziario nella Repubblica Domenicana

Per il Governo
della Repubblica Domenicana

Hugo Tolentino Dipp.
Ministro degli esteri
 
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