Gazzetta n. 75 del 31 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 marzo 2010
Approvazione di n. 24 studi di settore relativi ad attivita' economiche nel comparto dei servizi.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti 5 febbraio 1999, 24 ottobre 2000, 2 agosto 2002, 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009 e 4 dicembre 2009;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attivita' economiche;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 18 marzo 2008, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2007;
Visto l'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 gennaio 2009, concernente l'approvazione del programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale;
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge del 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con la legge n. 25 del 26 febbraio 2010, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 18 febbraio 2010;

Decreta:

Art. 1
Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore dei servizi:
a) Studio di settore TG98U (che sostituisce lo studio di settore SG98U) - Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari, codice attivita' 95.12.01; Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette), codice attivita' 95.29.02; Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie, codice attivita' 95.29.03; Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso, codice attivita' 95.29.04; Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca, codice attivita' 95.29.09;
b) Studio di settore TG99U (che sostituisce lo studio di settore SG99U) - Altre attivita' dei servizi di informazione nca, codice attivita' 63.99.00; Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport, codice attivita' 74.90.94; Altre attivita' professionali nca, codice attivita' 74.90.99; Concessione dei diritti di sfruttamento di proprieta' intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright), codice attivita' 77.40.00; Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio, codice attivita' 82.11.01; Gestione di uffici temporanei, uffici residence, codice attivita' 82.11.02; Altri servizi di sostegno alle imprese nca, codice attivita' 82.99.99; Agenzie matrimoniali e d'incontro, codice attivita' 96.09.03; Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari), codice attivita' 96.09.04; Organizzazione di feste e cerimonie, codice attivita' 96.09.05; Altre attivita' di servizi per la persona nca, codice attivita' 96.09.09;
c) Studio di settore UG38U (che sostituisce lo studio di settore TG38U) - Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili, codice attivita' 95.23.00;
d) Studio di settore UG40U (che sostituisce lo studio di settore TG40U) - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione, codice attivita' 41.10.00; Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione, codice attivita' 42.99.01; Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri, codice attivita' 68.10.00; Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto), codice attivita' 68.20.01; Affitto di aziende, codice attivita' 68.20.02;
e) Studio di settore UG42U (che sostituisce lo studio di settore TG42U) - Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari, codice attivita' 73.11.02; Attivita' delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari, codice attivita' 73.12.00;
f) Studio di settore UG46U (che sostituisce lo studio di settore TG46U) - Riparazione e manutenzione di trattori agricoli, codice attivita' 33.12.60;
g) Studio di settore UG48U (che sostituisce lo studio di settore TG48U) - Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video, codice attivita' 95.21.00; Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa, codice attivita' 95.22.01;
h) Studio di settore UG52U (che sostituisce lo studio di settore TG52U) - Imballaggio e confezionamento di generi alimentari, codice attivita' 82.92.10; Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari, codice attivita' 82.92.20;
i) Studio di settore UG53U (che sostituisce lo studio di settore TG53U) - Traduzioni e interpretariato, codice attivita' 74.30.00; Organizzazione di convegni e fiere, codice attivita' 82.30.00;
j) Studio di settore UG54U (che sostituisce lo studio di settore TG54U) - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, codice attivita' 92.00.02 (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi); Sale giochi e biliardi, codice attivita' 93.29.30;
k) Studio di settore UG69U (che sostituisce lo studio di settore TG69U) - Attivita' di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia, codice attivita' 39.00.01; Costruzione di edifici residenziali e non residenziali, codice attivita' 41.20.00; Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, codice attivita' 42.11.00; Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, codice attivita' 42.12.00; Costruzione di ponti e gallerie, codice attivita' 42.13.00; Costruzione di opere di pubblica utilita' per il trasporto di fluidi, codice attivita' 42.21.00; Costruzione di opere di pubblica utilita' per l'energia elettrica e le telecomunicazioni, codice attivita' 42.22.00; Costruzione di opere idrauliche, codice attivita' 42.91.00; Altre attivita' di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca, codice attivita' 42.99.09; Demolizione, codice attivita' 43.11.00; Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno, codice attivita' 43.12.00; Trivellazioni e perforazioni, codice attivita' 43.13.00; Realizzazione di coperture, codice attivita' 43.91.00; Altre attivita' di lavori specializzati di costruzione nca, codice attivita' 43.99.09;
l) Studio di settore UG73A (che sostituisce lo studio di settore TG73A) - Magazzini di custodia e deposito per conto terzi, codice attivita' 52.10.10; Movimento merci relativo a trasporti ferroviari, codice attivita' 52.24.30; Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri, codice attivita' 52.24.40;
m) Studio di settore UG73B (che sostituisce lo studio di settore TG73B) - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali, codice attivita' 52.29.10; Intermediari dei trasporti, codice attivita' 52.29.21; Altre attivita' postali e di corriere senza obbligo di servizio universale, codice attivita' 53.20.00;
n) Studio di settore UG76U (che sostituisce lo studio di settore TG76U) - Catering per eventi, banqueting, codice attivita' 56.21.00; Mense, codice attivita' 56.29.10; Catering continuativo su base contrattuale, codice attivita' 56.29.20;
o) Studio di settore UG77U (che sostituisce lo studio di settore TG77U) - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri, codice attivita' 50.10.00; Trasporto marittimo e costiero di merci, codice attivita' 50.20.00; Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari), codice attivita' 50.30.00; Trasporto di merci per vie d'acqua interne, codice attivita' 50.40.00; Altre attivita' dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua, codice attivita' 52.22.09; Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali, codice attivita' 85.32.01;
p) Studio di settore UG78U (che sostituisce lo studio di settore TG78U) - Attivita' delle agenzie di viaggio, codice attivita' 79.11.00; Attivita' dei tour operator, codice attivita' 79.12.00; Altri servizi di prenotazione e altre attivita' di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca, codice attivita' 79.90.19;
q) Studio di settore UG79U (che sostituisce lo studio di settore TG79U) - Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri, codice attivita' 77.11.00; Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti, codice attivita' 77.12.00; Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale, codice attivita' 77.34.00; Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri, codice attivita' 77.39.10; Noleggio di container per diverse modalita' di trasporto, codice attivita' 77.39.92;
r) Studio di settore UG81U (che sostituisce lo studio di settore TG81U) - Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione, codice attivita' 43.99.02; Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile, codice attivita' 77.32.00; Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici, codice attivita' 77.39.91;
s) Studio di settore UG82U (che sostituisce lo studio di settore TG82U) - Pubbliche relazioni e comunicazione, codice attivita' 70.21.00; Ideazione di campagne pubblicitarie, codice attivita' 73.11.01;
t) Studio di settore UG83U (che sostituisce lo studio di settore TG83U) - Gestione di piscine, codice attivita' 93.11.20; Gestione di impianti sportivi polivalenti, codice attivita' 93.11.30; Gestione di altri impianti sportivi nca, codice attivita' 93.11.90; Gestione di palestre, codice attivita' 93.13.00;
u) Studio di settore UG85U (che sostituisce lo studio di settore TG85U) - Corsi di danza, codice attivita' 85.52.01; Discoteche, sale da ballo night-club e simili, codice attivita' 93.29.10;
v) Studio di settore UG87U (che sostituisce lo studio di settore TG87U) - Altre attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale, codice attivita' 70.22.09; Agenzie di informazioni commerciali, codice attivita' 82.91.20; Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico, codice attivita' 85.60.01;
w) Studio di settore UG88U (che sostituisce lo studio di settore TG88U) - Richiesta certificati e disbrigo pratiche, codice attivita' 82.99.40; Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman, codice attivita' 85.32.03; Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche, codice attivita' 85.53.00;
x) Studio di settore UG89U (che sostituisce lo studio di settore TG89U) - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attivita' di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio, codice attivita' 82.19.09; Servizi di stenotipia, codice attivita' 82.99.91.
2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi e compensi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
1) per lo studio di settore TG98U (Riparazioni di altri beni di consumo);
2) per lo studio di settore TG99U (Altri servizi ad imprese e famiglie);
3) per lo studio di settore UG38U (Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio);
4) per lo studio di settore UG40U (Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili);
5) per lo studio di settore UG42U (Agenzie di concessione di spazi pubblicitari);
6) per lo studio di settore UG46U (Riparazione di trattori agricoli);
7) per lo studio di settore UG48U (Riparazione di apparecchi elettrici per la casa);
8) per lo studio di settore UG52U (Confezionamento di generi alimentari e non alimentari);
9) per lo studio di settore UG53U (Organizzazione di convegni ed attivita' di traduzioni ed interpretariato);
10) per lo studio di settore UG54U (Sale giochi e biliardi e gestione di apparecchi automatici da intrattenimento);
11) per lo studio di settore UG69U (Costruzioni);
12) per lo studio di settore UG73A (Movimento merci e magazzinaggio);
13) per lo studio di settore UG73B (Spedizionieri, intermediari dei trasporti e corrieri);
14) per lo studio di settore UG76U (Servizi di ristorazione collettiva);
15) per lo studio di settore UG77U (Trasporti marittimi, costieri e per vie d'acqua interne);
16) per lo studio di settore UG78U (Attivita' delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator);
17) per lo studio di settore UG79U (Noleggio di autovetture, altri mezzi di trasporto terrestre e mezzi di trasporto marittimi e fluviali);
18) per lo studio di settore UG81U (Noleggio di macchinari per la costruzione, la demolizione);
19) per lo studio di settore UG82U (Studi di promozione pubblicitaria e pubbliche relazioni);
20) per lo studio di settore UG83U (Gestione di impianti sportivi);
21) per lo studio di settore UG85U (Discoteche, sale da ballo, night club e scuole di danza);
22) per lo studio di settore UG87U (Consulenza finanziaria, amministrativo-gestionale e agenzie di informazioni commerciali);
23) per lo studio di settore UG88U (Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche, richiesta certificati);
24) per lo studio di settore UG89U (Dattilografia e fotocopiatura).
3. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza e la normalita' economica risultanti dagli specifici indicatori.
4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, ovvero di piu' attivita' professionali, per attivita' prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita', rispettivamente, dei ricavi o dei compensi.
5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli stessi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.
 
Art. 2
Categorie di contribuenti alle quali non si applicano
gli studi di settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
d) alle corporazioni dei piloti di porto esercenti le attivita' di cui allo studio di settore UG77U.
2. Per gli studi di settore UG40U e UG69U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, di cui alla lettera a) del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi.
 
Art. 3
Variabili delle imprese o delle attivita' professionali

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 18 marzo 2008, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.
 
Art. 4
Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, nonche' dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ovvero i compensi di cui all'art. 54, comma 1, del citato testo unico.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonche' i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.
4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
 
Art. 5

Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2010

Il Ministro: Tremonti
 
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