Gazzetta n. 75 del 31 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 marzo 2010
Approvazione di n. 12 studi di settore relativi ad attivita' professionali.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009 e 4 dicembre 2009;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attivita' economiche;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 18 marzo 2008, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2007;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 21 maggio 2009, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2008;
Visto l'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 gennaio 2009, concernente l'approvazione del programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale;
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge del 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con la legge n. 25 del 26 febbraio 2010, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 18 febbraio 2010;

Decreta:

Art. 1
Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' professionali:
a) Studio di settore TK30U (che sostituisce lo studio di settore SK30U) - Attivita' di cartografia e aerofotogrammetria, codice attivita' 71.12.40; Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro, codice attivita' 74.90.21; Attivita' riguardanti le previsioni meteorologiche, codice attivita' 74.90.92; Altre attivita' di consulenza tecnica nca, codice attivita' 74.90.93;
b) Studio di settore UK10U (che sostituisce lo studio di settore TK10U) - Servizi degli studi medici di medicina generale, codice attivita' 86.21.00; Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi, codice attivita' 86.22.01; Attivita' dei centri di radioterapia, codice attivita' 86.22.03; Studi di omeopatia e di agopuntura, codice attivita' 86.22.05; Centri di medicina estetica, codice attivita' 86.22.06; Altri studi medici specialistici e poliambulatori, codice attivita' 86.22.09; Laboratori radiografici, codice attivita' 86.90.11;
c) Studio di settore UK19U (che sostituisce lo studio di settore TK19U) - Fisioterapia, codice attivita' 86.90.21; Altre attivita' paramediche indipendenti nca, codice attivita' 86.90.29;
d) Studio di settore UK22U (che sostituisce lo studio di settore TK22U) - Servizi veterinari, codice attivita' 75.00.00;
e) Studio di settore UK23U (che sostituisce lo studio di settore TK23U) - Servizi di progettazione di ingegneria integrata, codice attivita' 71.12.20;
f) Studio di settore UK24U (che sostituisce lo studio di settore TK24U) - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari, codice attivita' 74.90.12;
g) Studio di settore UK25U (che sostituisce lo studio di settore TK25U) - Consulenza agraria fornita da agronomi, codice attivita' 74.90.11;
h) Studio di settore VK03U (che sostituisce lo studio di settore UK03U) - Attivita' tecniche svolte da geometri, codice attivita' 71.12.30;
i) Studio di settore VK04U (che sostituisce lo studio di settore UK04U) - Attivita' degli studi legali, codice attivita' 69.10.10;
j) Studio di settore VK05U (che sostituisce lo studio di settore UK05U) - Servizi forniti da dottori commercialisti, codice attivita' 69.20.11; Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali, codice attivita' 69.20.12; Attivita' dei consulenti del lavoro, codice attivita' 69.20.30;
k) Studio di settore VK18U (che sostituisce lo studio di settore UK18U) - Attivita' degli studi di architettura, codice attivita' 71.11.00;
l) Studio di settore VK21U (che sostituisce lo studio di settore UK21U) - Attivita' degli studi odontoiatrici, codice attivita' 86.23.00.
2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei compensi e dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
1) per lo studio di settore TK30U (Altre attivita' tecniche);
2) per lo studio di settore UK10U (Studi medici);
3) per lo studio di settore UK19U (Attivita' professionali paramediche indipendenti);
4) per lo studio di settore UK22U (Servizi veterinari);
5) per lo studio di settore UK23U (Servizi di ingegneria integrata);
6) per lo studio di settore UK24U (Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari);
7) per lo studio di settore UK25U (Consulenza agraria fornita da agronomi);
8) per lo studio di settore VK03U (Attivita' tecniche svolte da geometri);
9) per lo studio di settore VK04U (Attivita' degli studi legali);
10) per lo studio di settore VK05U (Servizi contabili e consulenze del lavoro);
11) per lo studio di settore VK18U (Studi di architettura);
12) per lo studio di settore VK21U (Attivita' degli studi odontoiatrici).
3. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza e la normalita' economica risultanti dagli specifici indicatori.
4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni ovvero esercenti attivita' d'impresa, che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di piu' attivita' professionali, ovvero di piu' attivita' d'impresa, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita', rispettivamente, dei compensi o dei ricavi.
5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.
 
Art. 2
Categorie di contribuenti alle quali non si applicano
gli studi di settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
2. Per lo studio di settore UK23U ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, di cui alla lettera a) del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi.
 
Art. 3
Variabili delle attivita' professionali o delle imprese

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 18 marzo 2008, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 6 del presente decreto.
2. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione dello studio di settore VK04U approvato con il presente decreto e' effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 18 marzo 2008 e 21 maggio 2009, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 6 del presente decreto.
 
Art. 4
Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, nonche' dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.
2. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonche' i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
 
Art. 5
Applicazione definitiva degli studi monitorati

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, gli studi di settore UK02U (Studi di ingegneria), UK06U (Revisori contabili, periti e consulenti) e UK17U (Periti industriali) di cui al decreto 6 marzo 2008, successivamente modificato dal decreto 19 maggio 2009, sono approvati in via definitiva.
 
Art. 6

Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2010

Il Ministro: Tremonti
 
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