Gazzetta n. 75 del 31 marzo 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 11 marzo 2010 |
Riconoscimento, alla sig.ra Somri Sanabel, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista la richiesta presentata in data 11 gennaio 2010 dalla sig.ra Somri Sanabel, nata a Haifa (Israele) il 29 novembre 1973, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 2006/2007, il riesame del titolo professionale israeliano di «assistente sociale», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Assistente sociale»; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e' successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto l'art. 1, comma 2 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 su indicato cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del d.lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Social Work-professional retraining program-Degree of Bachelor of Arts», conseguito presso il «Bar-Ilan University» nel giugno 2002; Considerato inoltre che e' iscritto all'«Albo degli assistenti sociali» in Israele al numero 17156 dal 2002; Considerato che l'istante con il decreto del 1° luglio 2009, ha gia' ottenuto il riconoscimento del suo titolo professionale con quello italiano di assistente sociale sez. B con l'applicazione di misure compensative consistenti nel superamento di alcune materie; Preso atto che con la domanda di riesame la sig.ra Somri chiedeva la possibilita' di riconsiderare le misure compensative precedentemente concordate nella conferenza di servizi del 24 aprile 2009; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 gennaio 2010 in cui si e' convenuto di modificare la misura compensativa precedentemente concordata, sostituendola con un tirocinio di sei mesi e non di otto mesi come proposto con parere scritto dall'Ordine nazionale degli assistenti sociali; Visto il parere scritto del rappresentante di categoria; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Art. 1
Alla sig.ra Somri Sanabel, nata a Haifa (Israele) il 29 novembre 1973, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Assistenti sociali» sezione B e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di 6 (sei) mesi. |
| Art. 3
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 11 marzo 2010
Il direttore generale: Saragnano |
| Allegato A a) Tirocinio di adattamento: e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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