Gazzetta n. 75 del 31 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
DECRETO 12 marzo 2010
Definizione delle attribuzioni della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche.


IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della citata legge 4 marzo 2009, n. 15, e, in particolare, l'art. 13 di tale decreto che istituisce la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche;
Considerato che l'art. 13, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 150 del 2009 prevede che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche definisca con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento;
Considerato che l'art. 13, comma 11, dello stesso decreto legislativo n. 150/2009, prevede che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le modalita' di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e fissati i compensi per i componenti;
Ritenuto necessario che l'organizzazione e il funzionamento nonche' la disciplina dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione siano definiti attraverso appositi regolamenti da adottarsi con deliberazione della Commissione stessa, nel rispetto dei principi fissati dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1

1. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, approva con appositi regolamenti, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina dei suoi componenti, le norme concernenti il funzionamento nonche' la disciplina dell'autonoma gestione finanziaria.
2. L'organizzazione della Commissione prevede quanto segue:
a) per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge, la Commissione si avvale di una struttura operativa, cui e' preposto il segretario generale;
b) la struttura operativa si articola nei seguenti uffici: ufficio amministrativo-contabile e per la gestione del personale; ufficio per il supporto all'attivita' della Commissione;
c) presso la Commissione e' istituita la sezione per l'integrita' e la trasparenza delle amministrazioni di cui al comma 8 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009; alla sezione sono assegnati, con delibera della Commissione, personale della struttura ed esperti di elevata professionalita' ed esperienza sui temi della prevenzione e della lotta alla corruzione, ai sensi del comma 4 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e a valere sul contingente complessivo di esperti di cui alla medesima disposizione;
d) nell'ambito della dotazione complessiva possono essere assegnati, con delibera della Commissione, fino a sei unita' di personale a specifico supporto dell'attivita' dei componenti della Commissione;
e) per lo svolgimento dell'istruttoria relativa allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 13, comma 6, lettera m) del decreto legislativo n. 150 del 2009 e alla individuazione dei progetti sperimentali e innovativi di cui all'art. 4, comma 3 della legge n. 15 del 2009, la Commissione, con propria delibera, puo' avvalersi di un comitato tecnico-consultivo, supportato da una segreteria tecnica, a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 3 della legge n. 15 del 2009, nella misura non superiore al 5% delle dette risorse;
f) con il regolamento di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, la Commissione disciplina altresi' le modalita' del proprio funzionamento, con particolare riferimento alla convocazione delle sedute, alle istruttorie, alle modalita' di votazione, all'adozione delle delibere nonche' alle modalita' per la provvista e il trattamento del personale appartenente al contingente assegnato, nell'ambito del contingente massimo e di una misura non superiore ai 3/8 della dotazione finanziaria di cui dispone per il funzionamento, sulla base di criteri di premialita' e di controllo della produttivita';
g) la Commissione definisce altresi' i profili degli esperti e le modalita' per la loro scelta, secondo criteri di alta professionalita' e assicurando la trasparenza delle scelte, nella misura massima di dieci esperti nell'arco temporale dell'anno e per una spesa complessiva non superiore a 1/8 della dotazione finanziaria di cui dispone per il funzionamento.
3. L'autonoma gestione finanziaria della Commissione, di cui all'art. 13, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e' regolata come segue:
a) esercizio finanziario e bilancio: la gestione della Commissione risponde ai principi generali vigenti in tema di ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alla definizione degli obiettivi e dei programmi della gestione amministrativa nell'ambito della dotazione finanziaria annuale stabilita dall'art. 13, comma 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche' ai requisiti di pubblicita' e trasparenza degli atti e delle procedure; l'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione, deliberato entro il 31 dicembre dell'anno precedente cui il bilancio stesso si riferisce. Esso ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, ed e' formulato in termini di competenza e di cassa. Nel bilancio di previsione sono iscritte tutte le entrate e tutte le uscite, nel loro importo integrale, senza operare alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate. Il bilancio di previsione e' composto dal preventivo finanziario, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dalla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre ed e' corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione del collegio dei revisori. Il conto consuntivo evidenzia i risultati della gestione e delle relative variazioni approvate. E' deliberato entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed e' costituito dal conto del bilancio, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa. Ad esso sono allegati la situazione amministrativa, la relazione sulla gestione e la relazione del collegio dei revisori;
b) collegio dei revisori: il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre persone nominate con delibera della Commissione; il Presidente e' scelto in una terna designata dal Ministro dell'economia e delle finanze, un componente e' scelto in una terna designata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
c) avanzo o disavanzo di amministrazione: nel bilancio di previsione e' iscritto come posta a se' stante, rispettivamente, delle entrate o delle spese, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello al quale il bilancio si riferisce; l'avanzo puo' essere utilizzato per il raggiungimento del pareggio del bilancio; il disavanzo e' iscritto come prima posta delle uscite per il relativo riassorbimento.
d) scritture contabili: le scritture contabili sono costituite dalle scritture finanziarie e patrimoniali; le scritture finanziarie devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti; esse devono evidenziare, inoltre, la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle da riscuotere e da pagare; sono scritture finanziarie: il giornale di cassa, la copia dei mandati, le scritture ausiliarie; le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione di bilancio o per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio;
e) competenze: e' istituito un unico centro di responsabilita' per la gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile della Commissione, con definizione in sede regolamentare delle competenze interne alla Commissione relativamente ai procedimenti di amministrazione e contabilita';
f) accertamento e riscossione delle entrate: la gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento della riscossione e del versamento. La fase dell'accertamento e' la fase giuridica in cui, sulla base di idonea documentazione, sono definite le ragioni del credito, il suo ammontare, la persona del debitore e la relativa scadenza. Il servizio di cassa e' affidato, in base a specifica convenzione in seguito a gara competitiva, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria. Le modalita' per l'espletamento del servizio di cassa sono coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n.720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi;
g) gestione delle spese: la gestione delle spese segue, conformemente al modello della contabilita' generale dello stato e degli enti pubblici, le fasi della assunzione degli impegni, della liquidazione e del pagamento; con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, si costituisce automaticamente l'impegno sui relativi stanziamenti per le seguenti spese: indennita' spettanti al Presidente e ai componenti, trattamento economico fondamentale e accessorio del segretario generale e del personale dipendente e relativi oneri riflessi, trattamenti di previdenza e di fine rapporto, canoni anche di locazione e imposte, spese puntualmente determinate, dovute in base a contratti o a disposizioni di legge o di regolamento; le spese di rappresentanza sono unicamente quelle collegate ai rapporti della Commissione con interlocutori istituzionali esterni e sono preventivamente autorizzate dal Presidente e non possono superare l'1% delle spese per il funzionamento; puo' essere previsto un fondo per le spese minute di importo non superiore a 1500 euro aggiornabile annualmente con delibera della Commissione;
h) beni mobili e immobili: i beni che costituiscono il patrimonio della Commissione si distinguono in mobili ed immobili, secondo le norme del codice civile; i beni sono descritti nei rispettivi inventari; per i materiali di consumo e' tenuta una apposita contabilita';
i) attivita' negoziale: la Commissione, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, ha piena autonomia negoziale e puo' stipulare contratti e convenzioni di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli aleatori e delle operazioni speculative, nel rispetto della legislazione statale vigente, delle disposizioni di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, nonche' delle disposizioni dell'Unione europea comunque vigenti in Italia; per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione; la scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle modalita' essenziali del contratto, la deliberazione a contrarre e la stipula del contratto avvengono, previa verifica delle disponibilita' di bilancio, nei limiti dei poteri di spesa assegnati in sede di approvazione del medesimo; per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, si applicano, di norma, le procedure aperte e ristrette previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; sulla base di una motivata determinazione della commissione, e' ammesso il ricorso alla procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando, nei casi e alle specifiche condizioni previste dagli articoli 56 e 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori sono consentite nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 125 dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti; i lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo o a verifica di regolare esecuzione, anche in corso d'opera; il collaudo e l'accertamento della regolare esecuzione non possono essere effettuati dalle persone che abbiano svolto funzioni nell'attivita' di progettazione, di direzione, di vigilanza e di controllo, di esecuzione dei lavori, o abbiano comunque partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi;
j) rinvio: per tutto quanto non espressamente previsto trovano applicazione le norme dell'ordinamento finanziario e contabile dello Stato e degli Enti pubblici.
Roma, 12 marzo 2010

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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