IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la nota del Presidente della Corte d'appello di Venezia in data 5 febbraio 2010, prof. n. 1694, dalla quale risulta che gli uffici giudiziari di Vicenza non sono stati in grado di funzionare per assenza di personale amministrativo in data 5 febbraio 2010 in occasione dello sciopero; Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;
Decreta:
In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari di Vicenza il giorno 5 febbraio 2010 per assenza di tutto il personale amministrativo in occasione dello sciopero, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso i predetti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 8 marzo 2010
p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato Alberti Casellato |