L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Nella sua adunanza del 10 marzo 2010; Visto il titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo», cosi' come modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante «attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CCE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE e il regolamento (CE) n. 2006/2004»; Visto l'art. 27, comma 11, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo», cosi' come modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, che prevede che l'Autorita', con proprio regolamento, disciplini le procedure istruttorie in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione; Visto il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell'Autorita' n. 17589 del 15 novembre 2007, ai sensi del sopra citato art. 27, comma 11, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; Considerata la necessita' di modificare il suddetto regolamento (art. 7, comma 3) con riguardo alla disciplina dei termini del procedimento, consentendo al collegio dell'Autorita' di prorogare il termine per la conclusione del procedimento fino ad un massimo di sessanta giorni, in ragione di particolari esigenze istruttorie, nonche' in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento; Ritenuto, pertanto, di dover modificare il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell'Autorita' n. 17589 del 15 novembre 2007, all'art. 7, comma 3;
Delibera di sostituire il testo del comma 3, dell'art. 7 del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell'Autorita' n. 17589 del 15 novembre 2007, con il seguente: «Con provvedimento motivato del collegio, il termine puo' essere prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni, in presenza di particolari esigenze istruttorie, nonche' in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento. Con le stesse modalita', il termine puo' essere altresi' prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni, nel caso in cui il professionista presenti degli impegni». Il presente provvedimento verra' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Roma, 10 marzo 2010
Il presidente: Catricala' Il segretario generale: Fiorentino |