Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2010 (vai al sommario)
LEGGE 31 marzo 2010, n. 50
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3175):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'interno (Maroni) il 4 febbraio 2010.
Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) in sede referente l'8 febbraio 2010 con pareri del Comitato per la Legislazione e delle Commissioni V, VI, VIII, X XI e Questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite il 16 e 25 febbraio 2010; 2 e 4 marzo 2010.
Esaminato in aula l'8 e 9 marzo 2010 e approvato l'11 marzo 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2070):
Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) 2ª (Giustizia) in sede referente il 15 marzo 2010 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.) (presupposti di costituzionalita'), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 13ª (Ambiente), Questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali) in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 16 marzo 2010.
Esaminato dalle commissioni riunite il 16, 18 e 30 marzo 2010.
Esaminato in aula il 16 marzo 2010 e approvato il 30 marzo 2010.



Avvertenza:
Il decreto-legge 4 febbraio 2010 n. 4, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
28 del 4 febbraio 2010.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 71.



 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 4 FEBBRAIO 2010, N. 4.

All'articolo 1:

al comma 3, lettera a), le parole: «, di cui all'articolo 2-duodecies, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione»;
al comma 3, lettera b), sono premesse le seguenti parole: «coadiuva l'autorita' giudiziaria nell'»;
al comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) coadiuva l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e amministra i beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare»;
al comma 3, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni».

All'articolo 2:

al comma 1, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta»;
al comma 2, al primo periodo, le parole: «in posizione di fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410» e il secondo periodo e' soppresso;
al comma 5, primo periodo, le parole: «all'albo ufficiale dei revisori dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro dei revisori contabili».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «delegati» sono inserite le seguenti: «anche con poteri di rappresentanza»;
al comma 2, al primo periodo, le parole: «sequestrati e confiscati» sono sostituite dalle seguenti: «confiscati anche in via non definitiva» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione»;
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «e confiscati» sono inserite le seguenti: «anche in via non definitiva»;
al comma 4, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' negli altri casi stabiliti dalla legge»;
al comma 5, le parole da: «dell'autorita' giudiziaria» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di enti e associazioni di volta in volta interessati e l'autorita' giudiziaria».

All'articolo 4:

al comma 1:
all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, entro il limite di spesa di cui all'articolo 10»;
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonche' le modalita' delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorita' giudiziaria»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 1, comma 3, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonche' l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio».

All'articolo 5:

al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente:
«Oa) all'articolo 2-ter, quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime modalita' al fine dell'accertamento di tali diritti, nonche' della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione. Con la decisione di confisca, il tribunale puo', con il consenso dell'amministrazione interessata, determinare la somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni. Si applicano le disposizioni per gli indennizzi relativi alle espropriazioni per pubblica utilita'. Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo trovano applicazione nei limiti delle risorse disponibili per tale finalita' a legislazione vigente"»;
al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) l'articolo 2-sexies e' sostituito dal seguente:

"Art. 2-sexies. - 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore.

2. L'amministratore e' scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata promuove le intese con l'autorita' giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonche' la pubblicita' dei compensi percepiti, secondo modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.
3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresi',svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario.
4. Il giudice delegato puo' adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli puo' altresi' autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da tecnici o da altre persone retribuite.
5. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia puo' chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene.
6. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.
7. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni e' conferita all'Agenzia, la quale puo' avvalersi di uno o piu' coadiutori. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed e' rinnovabile tacitamente. L'incarico puo' essere conferito all'amministratore giudiziario designato dal tribunale. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore gia' nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2-octies e all'approvazione di un conto provvisorio. L'Agenzia puo' farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilita', da tecnici o da altre persone retribuite secondo le modalita' previste per l'amministratore giudiziario.
8. L'amministratore viene immesso nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditivita' dei beni medesimi.
9. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento.
10. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonche' sullo stato dell'attivita' aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.
11. L'amministratore, con la frequenza stabilita dal giudice delegato, presenta relazioni periodiche sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia.
12. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attivita' economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attivita' economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacita' produttiva e del suo mercato di riferimento, puo' indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.
13. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.
14. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della societa' Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o societa' disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. E' conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.
15. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o societa' sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile";
b) l'articolo 2-septies e' sostituito dal seguente:
"Art. 2-septies. - 1. L'amministratore non puo' stare in giudizio, ne' contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. Nei casi in cui l'amministrazione e' affidata all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, la stessa richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui al primo periodo.
2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato e all'Agenzia, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresi' segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.
3. L'amministratore deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacita', puo' in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale, su proposta del giudice delegato o dell'Agenzia, o d'ufficio.
4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore";
c) l'articolo 2-octies e' sostituito dal seguente:

"Art. 2-octies. - 1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate o comunque nella disponibilita' del procedimento.

2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non e' ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.
3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario o all'Agenzia, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilita' del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro e' revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.
4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies, nonche' il rimborso delle spese di cui al comma 3 del presente articolo, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.
5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica.
7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore o l'Agenzia puo' proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso";
al comma 1, lettera d):
al numero 1) e' premesso il seguente:
«1) al comma 1, secondo periodo, le parole da: "del territorio" fino a: "nella provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenzia del demanio competente per territorio in relazione al luogo"»;
i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
«2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, se confermato, prosegue la propria attivita' sotto la direzione dell'Agenzia. L'amministratore puo' essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando e' data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies";
3) al comma 3, le parole: "L'amministratore" sono sostituite dalle seguenti: "L'Agenzia" e le parole: "del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenzia del demanio competente per territorio"»;
al comma 1, lettera e), numero 1), il capoverso 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali e' effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo 2-septies, comma 2, e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima»;
al comma 1, lettera f), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonche', in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalita' di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalita' sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi"»;
al comma 1, lettera f), il numero 4) e' sostituito dai seguenti:
«4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalita' di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita e' pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e del-l'avvenuta pubblicazione viene data altresi' notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita e' effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 2-decies, comma 1. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non puo', comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 2-ter e 2-quater del presente articolo, la vendita e' effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalita' istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilita' per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinche' i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalita' organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita";
4-bis) al comma 2-quater, le parole: "Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti territoriali" e le parole: "ai sensi del comma 4" sono soppresse»;
al comma 1, lettera f), numero 5), il numero 5.1) e' sostituito dai seguenti:
«5.1) all'alinea, le parole: "e destinati" sono sostituite dalle seguenti: "e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalita' operative";
5.1-bis) alla lettera a), le parole: "previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze," sono soppresse»;
al comma 1, lettera f), dopo il numero 6) e' inserito il seguente:
«6-bis) il secondo periodo del comma 3-bis e' soppresso»;
al comma 1, lettera f), il numero 7) e' sostituito dal seguente:
«7) il comma 4 e' abrogato»;
al comma 1, lettera f), il numero 8) e' sostituito dal seguente:
«8) al comma 6, le parole: "L'amministrazione delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "L'Agenzia" e le parole da: "del competente" fino a: "medesimo Ministero" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenzia del demanio competente per territorio"»;
al comma 2, capoverso 4-bis, le parole da: «Ai casi di» fino a: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonche' agli altri casi di sequestro e confisca di beni, adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi».

All'articolo 7, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di cui al comma 3, il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente all'Agenzia i dati
relativi ai detti procedimenti e impartisce all'amministratore giudiziario le disposizioni necessarie. L'Agenzia puo' avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del bene ai fini della sua successiva destinazione.
3-ter. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano gia' presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalita' di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, l'Agenzia procede alla definizione e al compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora non si sia rilevata possibile la cessione dell'intera azienda e gli enti territoriali di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, manifestino interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, l'Agenzia puo' procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo e' versato direttamente allo Stato».

All'articolo 10:al comma 1, le parole: «dall'attuazione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui all'articolo 7».
 
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