Gazzetta n. 79 del 6 aprile 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 28 luglio 2009, n. 217 |
Regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Secche della Meloria». |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare ed in particolare l'articolo 31 con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, al punto 3), le Secche della Meloria; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 19, comma 5, che prevede l'approvazione con decreto del Ministro dell'ambiente di un regolamento delle aree marine protette che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonche' in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e in particolare l'articolo 14, comma 1, lettera f), che abroga l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e l'articolo 4, comma 1, che istituisce la Segreteria Tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, la quale accorpa la Segreteria tecnica per le aree marine protette; Visto l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto; Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Secche della Meloria», espresso dal Comune di Livorno con nota prot. n. 75821 del 3 ottobre 2006; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Secche della Meloria» espresso dalla Provincia di Livorno con nota prot. n. 14021 del 14 marzo 2007; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Secche della Meloria» espresso dalla Regione Toscana con delibera di Giunta Regionale n. 696 del 9 ottobre 2006; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di istituzione dell'area marina protetta «Secche della Meloria»; Visto il parere favorevole sulla proposta di regolamento di disciplina espresso nella seduta del 24 gennaio 2008 dalla Conferenza Unificata, ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 853/2008 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2008; Vista la nota del 6 giugno 2008, prot. UL/2008/5116, con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato necessario procedere all'approvazione del Regolamento di disciplina e delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Secche della Meloria», ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Decreta:
Art. 1
E' approvato l'allegato regolamento di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Secche della Meloria». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 luglio 2009
Il Ministro: Prestigiacomo Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 246
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1983, n. 16, S.O.: «Art. 31. Nella prima applicazione della presente legge, l'accertamento di cui al secondo comma dell'art. 26, ha luogo con riferimento alle seguenti aree: 1) Golfo di Portofino; 2) Cinque Terre; 3) Secche della Meloria; 4) Arcipelago Toscano; 5) Isole Pontine; 6) Isola di Ustica; 7) Isole Eolie; 8) Isole Egadi; 9) Isole Ciclopi; 10) Porto Cesareo; 11) Torre Guaceto; 12) Isole Tremiti; 13) Golfo di Trieste; 14) Tavolara, Punta Coda Cavallo; 15) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu; 16) Capo Caccia, Isola Piana; 17) Isole Pelagie; 18) Punta Campanella; 19) Capo Rizzuto; 20) Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre.». - La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, S.O. - Si riportano i testi dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.: «5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, e' approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90: «Art. 4 (Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato dall'art. 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.: «2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.». - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O. - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132. «6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.». - L'art. 77 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente: «Art. 77 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.».
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| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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