Gazzetta n. 79 del 6 aprile 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 28 luglio 2009, n. 217
Regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Secche della Meloria».


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare ed in particolare l'articolo 31 con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, al punto 3), le Secche della Meloria;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 19, comma 5, che prevede l'approvazione con decreto del Ministro dell'ambiente di un regolamento delle aree marine protette che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonche' in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e in particolare l'articolo 14, comma 1, lettera f), che abroga l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e l'articolo 4, comma 1, che istituisce la Segreteria Tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, la quale accorpa la Segreteria tecnica per le aree marine protette;
Visto l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;
Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Secche della Meloria», espresso dal Comune di Livorno con nota prot. n. 75821 del 3 ottobre 2006;
Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Secche della Meloria» espresso dalla Provincia di Livorno con nota prot. n. 14021 del 14 marzo 2007;
Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Secche della Meloria» espresso dalla Regione Toscana con delibera di Giunta Regionale n. 696 del 9 ottobre 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di istituzione dell'area marina protetta «Secche della Meloria»;
Visto il parere favorevole sulla proposta di regolamento di disciplina espresso nella seduta del 24 gennaio 2008 dalla Conferenza Unificata, ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 853/2008 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2008;
Vista la nota del 6 giugno 2008, prot. UL/2008/5116, con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato necessario procedere all'approvazione del Regolamento di disciplina e delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Secche della Meloria», ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Decreta:

Art. 1

E' approvato l'allegato regolamento di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Secche della Meloria».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 luglio 2009

Il Ministro: Prestigiacomo
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 246



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 31
dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa
del mare» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio
1983, n. 16, S.O.:
«Art. 31. Nella prima applicazione della presente
legge, l'accertamento di cui al secondo comma dell'art. 26,
ha luogo con riferimento alle seguenti aree:
1) Golfo di Portofino;
2) Cinque Terre;
3) Secche della Meloria;
4) Arcipelago Toscano;
5) Isole Pontine;
6) Isola di Ustica;
7) Isole Eolie;
8) Isole Egadi;
9) Isole Ciclopi;
10) Porto Cesareo;
11) Torre Guaceto;
12) Isole Tremiti;
13) Golfo di Trieste;
14) Tavolara, Punta Coda Cavallo;
15) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;
16) Capo Caccia, Isola Piana;
17) Isole Pelagie;
18) Punta Campanella;
19) Capo Rizzuto;
20) Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre.».
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
luglio 1986, n. 162, S.O.
- Si riportano i testi dei commi 3 e 4 dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 5, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree protette» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, S.O.:
«5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della marina mercantile, sentita la
Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, e'
approvato un regolamento che disciplina i divieti e le
eventuali deroghe in funzione del grado di protezione
necessario.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90:
«Art. 4 (Segreteria tecnica per la tutela del mare e la
navigazione sostenibile). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento e' istituita la Segreteria
tecnica per la tutela del mare e la navigazione
sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le aree
protette marine, istituita ai sensi dell'art. 2, comma 14,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato
dall'art. 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e
la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della
navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai sensi
dell'art. 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 77 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.:
«2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina
generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine e l'adozione delle relative misure di
salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della
Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza
unificata.».
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge
8 luglio 2003, n. 172» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132.
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
- L'art. 77 del citato decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e' il seguente:
«Art. 77 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi
dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le
funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali,
marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394.
2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina
generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine e l'adozione delle relative misure di
salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della
Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza
unificata.».



 
Allegato
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