Gazzetta n. 79 del 6 aprile 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Assisi». |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dalla Federazione regionale Coldiretti Umbria per il tramite della regione Umbria, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Assisi»; Visto il parere favorevole della regione Umbria sull'istanza di cui sopra; Ha espresso, nella riunione del 16 e 17 dicembre 2009, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, l'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Assisi» secondo il testo annesso al presente parere. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. |
| Annesso
Art. 8.
La capacita' dei contenitori in vetro dei vini «Assisi» posti in commercio e' compresa tra lo 0,187 e 3 litri. Sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente. Per il vino atto a fregiarsi della menzione «Riserva» e' obbligatorio il tappo di sughero raso bocca. |
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