Gazzetta n. 80 del 7 aprile 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 1 aprile 2010 |
Revisione e aggiornamento dell'albo degli esperti, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. (Decreto n. 79/Ric.). |
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IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modifiche del decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244» con la quale, tra l'altro, e' stato previsto che le funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR); Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e successive modificazioni e integrazioni; Visti, in particolare, l'art. 7, comma 1, del predetto decreto legislativo, nonche' l'art. 4, comma 5, del predetto decreto ministeriale, che prevedono che il MIUR, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti e dei programmi presentati nell'ambito delle procedure valutative e negoziali, possa avvalersi di esperti iscritti in apposito elenco/albo, previo accertamento dei requisiti di onorabilita', qualificazione scientifica e esperienza professionale nella ricerca industriale; Visto il decreto n. 1521/Ric. del 20 dicembre 2001 con il quale il capo del Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici del MIUR ha indetto una selezione pubblica finalizzata alla formazione del richiamato elenco degli esperti; Visti i decreti n. 1176/Ric. del 2 agosto 2002, n. 603/Ric. del 24 marzo 2003, n. 891/Ric. del 7 maggio 2003, n. 1543/Ric. dell'8 settembre 2003, con i quali il capo del Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici del MIUR, all'esito della richiamata selezione pubblica, ha provveduto alla formale costituzione e aggiornamento dell'albo degli esperti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, consultabile all'indirizzo http://roma.cilea.it/sirio alla voce Albo degli esperti; Cosiderato che con decreto ministeriale n. 625/Ric. del 22 ottobre 2009 sono stati nominati i componenti del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999; Ritenuta l'opportunita' di procedere alla revisione e all'aggiornamento di un nuovo elenco degli esperti secondo criteri e procedure idonei ad assicurare la massima funzionalita' dello stesso; Ritenuto per quanto sopra premesso di procedere ad una selezione pubblica con termini aperti;
Decreta:
Art. 1 Finalita'
1. Ai fini della revisione e dell'aggiornamento costante dell'elenco degli esperti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e al decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, e' indetta una selezione pubblica internazionale secondo i criteri e le procedure di seguito specificati. |
| Art. 2 Requisiti di ammissibilita'
1. Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso di diploma di laurea (DL), conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. n. 509/1999, oppure della laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) di cui al D.M. n. 270/2004, o che abbiano conseguito presso una Universita' straniera una laurea dichiarata «equivalente» dalle competenti Universita' italiane e secondo la vigente normativa in materia (art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001), e appartenenti ad una delle seguenti categorie: a) dipendenti pubblici con qualifica di: professori o ricercatori di ruolo universitari; dirigenti di ricerca/tecnologi o primi ricercatori/tecnologi o ricercatori/tecnologi degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche e integrazioni, nonche' dell'ENEA e dell'ASI; b) dirigenti di ruoli tecnici delle Amministrazioni pubbliche che abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio; c) professionisti, esperti e dipendenti in possesso di documentata esperienza tecnico-scientifica, almeno quindicennale, in imprese e/o centri di ricerca pubblici o privati. |
| Art. 3 Criteri per l'inserimento nell'Albo
1. L'inserimento degli esperti nell'elenco e' effettuato sulla base di un apposito accertamento atto a verificare: la competenza tecnico-scientifica sia relativa a una o piu' aree scientifico-disciplinari di cui all'allegato A del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 reperibile al seguente indirizzo: http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/0220Settor_cf2.ht m, sia con riferimento ai comparti produttivi (di cui alla classificazione ATECO 2007) nell'ambito dei quali il richiedente esplica la predetta competenza; l'esperienza di gestione e di valutazione, nel settore della ricerca industriale, di programmi e/o organismi di elevata complessita'. |
| Art. 4 Modalita' di presentazione e contenuto delle domande
1. Le domande possono essere presentate in ogni momento, a decorrere dal 19 aprile 2010, tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio), dove e' possibile registrare la propria utenza e consultare le guide sull'utilizzo dei servizi offerti dallo sportello telematico. 2. Il predetto servizio on-line consentira' la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, entro i successivi sette giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca - Direzione generale per lo sviluppo e il coordinamento della ricerca - Ufficio VI - Piazzale J. F . Kennedy, 20 - 00144 Roma. La relativa busta dovra' recare la dicitura: «Candidatura per Albo Esperti». 3. In caso di difformita' fara' fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1. 4. Tutto il materiale trasmesso verra' utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi all'accertamento di cui all'art. 3. 5. Le domande, compilate on-line secondo le modalita' precedentemente indicate, dovranno fornire ogni elemento informativo idoneo all'accertamento dei requisiti di cui ai predetti articoli 2 e 3, tra cui: aree scientifico-disciplinari e comparti produttivi; istruzione e formazione; attivita' scientifica (pubblicazioni, brevetti, premi, attivita' congressuali); esperienze professionali nel settore della ricerca; esperienze di gestione e/o di valutazione di progetti di ricerca. 6. Fanno parte della domanda, a pena di esclusione, l'autocertificazione di non aver riportato condanne penali o di essere sottoposti a procedimenti penali e/o provvedimenti disciplinari e la sottoscrizione della consapevolezza delle responsabilita' penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 7. I candidati dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le informazioni e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero. |
| Art. 5 Inserimento, aggiornamento e pubblicazione dell'Albo
1. Al termine dell'accertamento, si procedera' all'inserimento dei candidati idonei nell'Albo degli esperti, inviando apposita comunicazione, corredata della relativa motivazione in caso di diniego. 2. L'inserimento degli idonei nell'Albo e' effettuato con uno o piu' decreti su proposta di una apposita Commissione nominata dal direttore generale per il coordinamento lo sviluppo della ricerca. La Commissione opera senza nuovi e maggiori oneri a carico del Ministero e si riunisce all'occorrenza, previa verifica della regolarita' formale delle domande di cui all'art. 4 svolta dall'ufficio competente che provvede anche alle funzioni di segreteria. 3. L'albo degli esperti e' strutturato in sezioni in funzione delle diverse categorie e tipologie professionali, ed e' corredato di apposite schede anagrafiche ad uso interno d'ufficio riassuntive dei dati forniti da ciascun esperto per la descrizione del relativo profilo. 4. L'albo e' consultabile all'indirizzo http://roma.cilea.it/sirio alla voce «Albo degli esperti». 5. Con cadenza annuale dalla data di iscrizione, gli esperti dovranno comunicare al Ministero, pena decadenza dall'albo, la conferma dei propri dati ovvero le eventuali variazioni intervenute, provvedendo ad aggiornare direttamente le informazioni contenute nel predetto elenco. Variazioni di natura anagrafica possono essere aggiornate in ogni momento. 6. Coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto facciano gia' parte dell'elenco degli esperti di cui alle premesse del presente decreto, sono inseriti nell'Albo, previa presentazione della domanda di cui all'art. 4 e previo accertamento dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3. |
| Art. 6 Compiti e responsabilita' degli esperti
1. Gli esperti sono responsabili della diligente, regolare e puntuale esecuzione della prestazione richiesta e sono tenuti ai previsti obblighi di riservatezza. Essi sono, altresi', responsabili delle conseguenze ascrivibili ad eventuali carenze e/o negligenze comportamentali. 2. La valutazione tecnico-scientifica degli interventi di sostegno alla ricerca industriale non puo' essere conferita ad esperti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni incarichi comunque denominati presso i soggetti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. A tal fine gli esperti inseriti nell'albo sono tenuti a dichiarare, all'atto dell'incarico, la non sussistenza di situazioni di incompatibilita' e/o conflitti di interesse diretto e indiretto. 3. Agli esperti si applica, in quanto compatibile, il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000. 4. Ai fini dell'accettazione dell'incarico gli esperti, qualora svolgano lavoro subordinato, dovranno trasmettere la relativa autorizzazione del proprio datore di lavoro, in base a quanto disposto dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
| Art. 7 Disposizioni finali e transitorie
1. Sino alla formazione del nuovo elenco degli esperti da costituire sulla base delle domande pervenute a decorrere dal 19 aprile 2010 il MIUR potra' avvalersi degli esperti di cui al vigente Albo, ovvero di singole sue sezioni specializzate in funzione delle diverse categorie e tipologie professionali, nonche' di coloro che hanno presentato la domanda di cui all'art. 4, previa specifica verifica circa il possesso dei requisiti richiesti. 2. Con successivo provvedimento sara' determinata la misura dei compensi da attribuire agli esperti all'atto dell'assegnazione dei relativi incarichi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero: http://www.istruzione.it/web/ricerca/home. Roma, 1° aprile 2010
Il direttore generale: Agostini |
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