Gazzetta n. 81 del 8 aprile 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2010 |
Determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985. |
|
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessita'; Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86, concernente l'istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art.12, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2009; Ritenuto necessario provvedere alla determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione dei benefici economici previsti dalla citata legge 8 agosto 1985, n. 440;
Decreta:
Art. 1 Oggetto e finalita'
Il presente decreto determina ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990 i criteri, le modalita' e le forme di pubblicita' per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985. |
| Art. 2 Beneficiari
Gli assegni straordinari vitalizi sono assegnati a cittadini italiani che abbiano illustrato la Patria attraverso meriti acquisiti nei campi delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia, del lavoro, nel disimpegno di pubblici uffici o di attivita' svolte a fini sociali, filantropici, umanitari, e che versino in stato di particolare necessita'. I candidati devono: a) essere in possesso della cittadinanza italiana; b) essere in possesso di documentazione che attesti la chiara fama ed i meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale; c) versare in uno stato di particolare necessita'; d) non aver subito pronunce di condanne penali irrevocabili con conseguente interdizione dai pubblici uffici. |
| Art. 3 Assegno straordinario vitalizio
L'importo massimo annuo dell'assegno vitalizio, commisurato all'attuale costo della vita, ammonta ad euro 24.000,00, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2009, citato in premessa. |
| Art. 4 Istruttoria delle richieste di concessione
Le domande di concessione dell'assegno vitalizio sono registrate in apposita banca dati presso l'ufficio competente del Segretariato generale. L'istruttoria delle domande consiste nella verifica del possesso dei citati requisiti previsti dalla legge n. 440/1985 attraverso l'esame della documentazione allegata alla domanda. In caso di documentazione incompleta od insufficiente, l'ufficio preposto interessa l'ufficio territoriale del Governo di competenza al fine di acquisire l'ulteriore documentazione. Il possesso dei requisiti di cui ai punti b) e c) di cui all'art. 2 e' dimostrato sulla base dei seguenti criteri: lettera b): presenza di documentazione relativa a riconoscimenti consistenti, a titolo esemplificativo, in giudizi positivi formulati dalla critica e dalla stampa specializzata, apprezzamenti e segnalazioni da parte di personalita' riconosciute a livello nazionale, attestazioni di merito da parte di esperti, di accademici, di enti, organismi, istituzioni di varia natura, pubblici e privati. La fama ed i meriti acquisiti e come sopra documentati, devono essere estesi a livello nazionale e/o internazionale, accrescendo e onorando l'immagine dell'Italia. La documentazione deve pertanto contenere riscontri oggettivi dai quali si desuma che l'attivita' svolta dall'interessato ha accresciuto il prestigio dell'Italia; lettera c): presenza di documentazione relativa ad una situazione economica complessiva che evidenzi una condizione di particolare necessita' (reddito annuale dichiarato, eventuali altre entrate, beni mobili e immobili di proprieta', situazioni debitorie, spese impreviste e documentate, stati di malattia e/o di disagio sociale che richiedano cure ed assistenza materiale) tale da fare emergere l'esigenza di restituire all'interessato un'esistenza dignitosa. Tale esigenza sussiste: in presenza di una situazione reddituale complessivamente non superiore al reddito medio della popolazione italiana, come rilevato annualmente da organi istituzionali; in presenza di circostanze di straordinaria ed obiettiva necessita' economica che rendano insufficiente il reddito in godimento. Le risultanze dell'istruttoria vengono compiutamente illustrate ed inoltrate al Consiglio dei Ministri per l'esame e la conseguente valutazione di merito. |
| Art. 5 Concessione dell'assegno vitalizio
La concessione dell'assegno straordinario vitalizio e' deliberata dal Consiglio dei Ministri e, previa comunicazione al Parlamento, viene attribuita con decreto del Presidente della Repubblica. La concessione dell'assegno puo' essere revocata nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui all'art. 2, lettere c) e d). |
| Art. 6 Pubblicita'
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del Governo www.governo.it Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 4 febbraio 2010
Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 131 |
|
|
|