Gazzetta n. 81 del 8 aprile 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 2010
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010. (Ordinanza n. 3862).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2009, n. 3741, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in relazione ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010;
Considerato che le eccezionali ed abbondanti precipitazioni che nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010 hanno colpito la regione Calabria hanno generato gravi dissesti idrogeologici caratterizzati da smottamenti e movimenti franosi che hanno interessato anche centri abitati, in particolare nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia;
Considerato, inoltre, che i fenomeni idrogeologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumita' e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Ritenuto, comunque, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata;
Acquisita l'intesa della regione Calabria;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Il presidente della regione Calabria e' nominato commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale in premessa, e provvede, previa individuazione dei comuni colpiti, anche avvalendosi delle province calabresi nonche' dei comuni interessati dagli eventi in qualita' di soggetti attuatori, alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo e al ripristino della viabilita', a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui in premessa, nonche' alla realizzazione di interventi prioritari e permanenti di mitigazione dei rischi idrogeologici e idraulici.
2. Il commissario delegato ed i soggetti attuatori, per gli adempimenti di propria competenza, si avvalgono, senza ulteriori oneri, della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonche' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
3. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi resisi necessari per il superamento dell'emergenza, ed all'avvio urgente della messa in sicurezza dei territori individuati ai sensi del comma 1. Il piano degli interventi, predisposto sulla base delle risorse finanziarie disponibili e con il coinvolgimento degli enti locali interessati, deve contenere:
a) la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute da parte delle amministrazioni dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque prima della pubblicazione della presente ordinanza, sulla base di apposita rendicontazione, ivi compresi gli interventi di somma urgenza e gli emolumenti spettanti al personale appartenente alla pubblica amministrazione a fronte delle ore di lavoro straordinario effettivamente reso, come certificato dalle prefetture per quanto concerne il personale prefettizio, le Forze di Polizia, ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e dei rimborsi dovuti per l'impiego del volontariato e della Croce rossa italiana nei termini di cui all'art. 3;
b) la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza ancora necessari, nonche' per l'avvio dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilita', degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilita', nonche' la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica;
c) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita';
d) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per la ripresa delle attivita' produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili e mobili;
e) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati destinati ad abitazione principale.
4. Il piano di cui al comma 3 deve essere predisposto in accordo con il piano generale degli interventi adottato ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2009, n. 3741, nel rispetto di quanto previsto dai commi 9 e 10 del richiamato art. 1, e comunque in modo da garantire la gestione unitaria degli interventi.
5. Il commissario delegato, al fine di effettuare una valutazione tecnica, anche attraverso l'attivita' di sopralluogo e monitoraggio, degli eventi e del rischio ancora in atto, di disporre la perimetrazione delle aree interdette, previa diffida all'autorita' comunale competente ed eventualmente inadempiente, e di definire gli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio, nonche' quelli di somma urgenza, provvede a costituire e a coordinare un gruppo tecnico costituito da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri membro della commissione grandi rischi, da un rappresentante della direzione regionale dei Vigili del fuoco, da un rappresentante dell'autorita' di bacino regionale, da un rappresentante per ogni dipartimento regionale coinvolto nel superamento dell'emergenza in rassegna, dal competente dirigente tecnico di ciascuna amministrazione provinciale colpita dagli eventi calamitosi, da un rappresentante per ogni prefettura competente in relazione al territorio interessato e da un rappresentante dell'Universita' della Calabria o, nel caso in cui quest'ultimo ne faccia parte ad altro titolo, da un rappresentante di uno dei centri di competenza di cui al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile 11 settembre 2007, n. 4324.
6. Per il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attivita' che e' tenuto a svolgere con riferimento allo stato di emergenza in argomento, il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del personale di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009.
7. In favore del personale di cui ai commi 1, lettera a), e 6 direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, e' corrisposto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario, effettivamente reso, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.
8. Ai dirigenti e al personale con incarico di posizione organizzativa o di alta professionalita', cui sono stati affidati specifici compiti per attivita' direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso mensile rapportato alla retribuzione di posizione in misura non superiore al 25% della medesima.
9. Il commissario delegato provvede con proprio provvedimento alla determinazione e quantificazione dei compensi di cui ai commi 7 e 8 stabilendone limiti e procedure con oneri a carico dell'art. 12, della presente ordinanza.
10. Per le attivita' di cui al comma 5 il commissario delegato, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, puo' avvalersi anche della struttura di missione di cui all'art. 9 della presente ordinanza.
11. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, il commissario delegato e i soggetti attuatori si avvalgono delle deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3741 del 18 febbraio 2009.
 
Art. 2

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita' e costituiscono variante ai piani urbanistici, il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2009, n. 3741.
2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 
Art. 3

1. I rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione degli eventi in premessa, alla Croce rossa italiana ed ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi sostenuti sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute e delle risorse disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 4

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, e' autorizzato ad erogare, nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' adottati a seguito degli eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito nella misura massima di € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo fino ad un massimo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.
3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita' e comunque non oltre 12 mesi dall'ordinanza di sgombero.
 
Art. 5

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita' immobiliari distrutte o gravemente danneggiate, ovvero rese inagibili, ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il commissario delegato, nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza, e' autorizzato ad erogare, anche per il tramite dei soggetti attuatori, contributi fino al 70% e nel limite massimo di € 30.000,00 per ciascuna unita' abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza. Il commissario delegato e' autorizzato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare la somma fino ad un massimo di € 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalita' sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.
2. Il commissario delegato e' autorizzato a concedere un contributo a favore dei soggetti che abitano in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, fino ad un massimo di 5.000,00 euro. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.
 
Art. 6

1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attivita' commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, e' autorizzato ad erogare, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, ai soggetti interessati:
a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature che comunque non sia superiore al 50% del danno medesimo e fino ad un massimo di 200.000,00 euro;
b) un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non piu' utilizzabili, fino ad un massimo di 60.000,00 euro;
c) un contributo correlato alla durata della sospensione della attivita' e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata.
La sospensione dell'attivita' deve essere almeno di sei giorni lavorativi.
2. I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', per importi superiori a 25.000,00 euro con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.
3. Il commissario delegato definisce, con propri provvedimenti, in termini di rigorosa perequazione e sulla base delle risorse disponibili, le tipologie di intervento, la disciplina generale dell'assegnazione ed erogazione dei contributi e della rendicontazione delle spese.
4. Il commissario delegato e', altresi', autorizzato a concedere un contributo a favore dei proprietari, di beni mobili registrati distrutti o danneggiati, fino ad un massimo di 10.000,00 euro sulla base di spese fatturate per la riparazione, o in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 3.500,00 euro, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal commissario stesso con proprio provvedimento.
 
Art. 7

1. I contributi concessi per il ristoro dei danni subiti a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza sono scomputati dalle eventuali contribuzioni concesse. I medesimi contributi, con esclusione di quelli di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza tra quanto percepito a titolo di indennizzo assicurativo ed il contributo previsto.
 
Art. 8

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza, il commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente ordinanza, il cronoprogramma delle attivita' da porre in essere, articolato in relazione alle diverse tipologie d'azione, cadenzato per trimestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti, nonche' indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dal cronoprogramma.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, il comitato di rientro nell'ordinario, istituito ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3741 del 18 febbraio 2009, ha il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
 
Art. 9

1. Al fine di supportare il commissario delegato nella valutazione tecnica e pianificazione delle attivita' di prevenzione e mitigazione del rischio e di protezione civile, di cui all'art. 1, comma 5, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad istituire una apposita struttura di missione, con compiti di raccordo anche con il comitato di rientro di cui all'art. 8, nel limite di cinque unita', composta da personale del Dipartimento della protezione civile e dei centri di competenza di cui al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile 11 settembre 2007, n. 4324, e ad avvalersi di due esperti di comprovata esperienza nel settore della protezione civile, nonche', in particolare ad avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche, del dipartimento di scienza della terra dell'Universita' di Firenze e del laboratorio di cartografia ambientale e modellistica idrogeologica dell'Universita' della Calabria.
2. Il personale della struttura di missione di cui al comma 1 puo' essere autorizzato ad effettuare fino a 70 ore di lavoro straordinario mensile in deroga alla normativa vigente.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo della protezione civile.
 
Art. 10

1. L'ANAS S.p.a. Calabria e' nominata soggetto attuatore del presidente della regione Calabria - commissario delegato, con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3741 del 18 febbraio 2009, per il ripristino e la messa in sicurezza della viabilita' statale, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati ed in coordinamento con l'attivita' commissariale, anche pianificando interventi prioritari ed urgenti nell'ambito della pianificazione triennale di competenza.
 
Art. 11

1. Il commissario delegato, presidente della regione Calabria, e' autorizzato ad utilizzare i poteri di cui alla presente ordinanza al fine di fare fronte, previa individuazione dei comuni colpiti, agli eventi meteorologici che hanno colpito la regione Calabria nei giorni dal 24 al 27 settembre 2009, tenuto conto del nesso di causalita' e continuita' con i gravi eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza.
 
Art. 12

1. Ai primi oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di € 15.000.000,00, a carico del Fondo della protezione civile.
2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al commissario delegato.
3. Le amministrazioni e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al commissario delegato eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in argomento.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2010

Il Presidente: Berlusconi
 
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