Gazzetta n. 82 del 9 aprile 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 21 ottobre 2009
Istituzione dell'area marina protetta denominata «Santa Maria di Castellabate».


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
d'intesa con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 36, comma 1 con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e tra esse, alla lettera q), «Santa Maria di Castellabate»;
Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;
Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e' stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;
Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, e' stata istituita, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente, la segreteria tecnica per le aree protette marine;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto l'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento) di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonche' in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;
Vista l'istruttoria preliminare per l'istituzione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate» svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione dell'11 luglio 2003;
Visti il parere sull'istituzione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», espresso dal comune di Castellabate con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 30 marzo 2004 e il successivo parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento dell'area marina protetta espresso dal medesimo comune con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 28 aprile 2007;
Visti il parere sull'istituzione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», espresso dalla Regione Campania con nota prot. n. 1409/SP del 6 aprile 2004, e il successivo parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento dell'area marina protetta, espresso dalla medesima regione con nota 2785/SP del 15 ottobre 2007;
Visti il parere sull'istituzione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», espresso dalla Provincia di Salerno con nota prot. n. 03/Ass del 20 febbraio 2004, e il successivo parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento dell'area marina protetta, poi confermato dalla medesima provincia in sede di Conferenza unificata;
Visto il parere sull'istituzione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», espresso dall'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano con deliberazione del consiglio direttivo n. 052 del 22 dicembre 2003;
Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;
Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Visto che il Collegio della sezione centrale di controllo di legittimita' su atti della Corte dei conti, convocata per l'esercizio del controllo preventivo ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nell'adunanza del 18 maggio 2006, ha deliberato di ricusare il visto e la conseguente registrazione dello schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio istitutivo dell'area marina protetta «S. Maria di Castellabate», ritenendo che, in sede di istituzione delle aree marine protette, le deroghe ai divieti di cui all'art. 19, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, debbano essere inserite nell'apposito Regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo di legge;
Considerato opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione, procedere alla predisposizione di uno schema di decreto istitutivo e di uno schema di regolamento dell'area marina protetta «S. Maria di Castellabate», da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto degli accordi intercorsi in sede istruttoria con le Amministrazioni territoriali interessate;
Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento, dell'area marinaprotetta «Santa Maria di Castellabate», espresso dalla Conferenza unificata, ai sensi del citato art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella seduta del 18 ottobre 2007;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'istituzione dell'area marina protetta denominata «Santa Maria di Castellabate»;

Decreta:

Art. 1
Denominazione

E' istituita l'area marina protetta denominata: «Santa Maria di Castellabate».
 
Art. 2
Definzioni

Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
c) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
d) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
e) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
f) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;
g) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
h) «ripopolamento attivo», l'attivita' di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio;
i) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
 
Art. 3
Finalita'

L'istituzione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate» persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finalita':
a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversita' marina e costiera, anche attraverso interventi di recupero ambientale;
b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;
c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attivita' tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.
 
Art. 4
Delimitazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, e' delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica della carta n. 10 dell'Istituto Idrografico della Marina allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:

Parte di provvedimento in formato grafico


2. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.
 
Art. 5
Attivita' non consentite

Nell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate» non sono consentite le attivita' che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalita' istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e salvo quanto stabilito nel regolamento adottato a norma dell'art. 19, comma 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, di cui al successivo art. 6, non e' consentita:
a. qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
b. qualunque attivita' di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;
c. qualunque attivita' di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
d. qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
e. l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche o inquinanti;
f. l'uso di fuochi all'aperto.
 
Art. 6

Regolamento di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse
zone

La suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», delimitata ai sensi del precedente art. 4, e le attivita' consentite in ciascuna zona, anche in deroga ai divieti espressi di cui al precedente art. 5, sono determinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il regolamento di disciplina delle attivita' consentite, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 5 della legge n. 394 del 1991.
 
Art. 7
Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate» e' affidata all'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, come integrata dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nel rispetto di quanto previsto nella convenzione che verra' stipulata tra il suddetto Ente parco e il Comune di Castellabate, per quanto concerne le attivita' ed i servizi connessi alla gestione area marina protetta.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore provvede all'attivazione delle procedure per l'acquisto e l'installazione dei segnalamenti marittimi e di quanto necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua zonazione prevista dal regolamento di cui al precedente art. 6, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalita' per lo svolgimento delle attivita' di gestione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate» a cui si deve attenere il soggetto gestore.
4. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:
a. il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
b. il rispetto del termine per la predisposizione del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta di cui al successivo art. 8;
c. il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, potra' revocare in ogni momento con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal presente decreto, dal Regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui al precedente art. 6, dalla convenzione di cui al precedente comma 3, dal regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al successivo art. 8, e dalla normativa vigente in materia.
 
Art. 8
Regolamento di esecuzione e di organizzazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui al precedente articolo 6, su proposta dell'Ente gestore, previo parere della commissione di riserva; il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 979 del 1982.
2. Il regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonche' la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attivita' consentite nell'area marina protetta.
 
Art. 9
Commissione di riserva

La commissione di riserva, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso il soggetto gestore dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate» entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:
a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo e del regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui all'art. 11, comma 2;
b. la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'Area marina protetta di cui al precedente art. 8, e le successive proposte di aggiornamento;
c. il programma annuale relativo alle spese di gestione;
d. le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'Area marina protetta;
e. gli atti e le procedure comunque incidenti sull'Area marina protetta.
 
Art. 10
Demanio marittimo

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel regolamento di cui al precedente art. 6, con le seguenti modalita':
a. in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;
b. in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive;
c. in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive.
2. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore richiede all'Amministrazione competente la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonche' delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.
3. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformita' o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del soggetto gestore, in conformita' alla loro natura giuridica e alla loro destinazione. Il soggetto gestore predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Gli interventi di manutenzione, messa in sicurezza, realizzazione e completamento delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta, previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalita' istitutive.
5. Eventuali interventi di restauro ambientale, installazione di barriere sommerse, strutture antistrascico e a fini di ripopolamento, ripristino delle condizioni naturali e ripascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalita' istitutive, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 
Art. 11
Monitoraggio e aggiornamento

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attivita' in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del presente decreto concernenti la delimitazione e le finalita' istitutive dell'area marina protetta, nonche' la zonazione e i regimi di tutela previsti dal Regolamento di cui all'art. 6, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo e/o al Regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui all'art. 6.
 
Art. 12
Finanziamenti

1. All'onere derivante dalle spese per l'istituzione, la regolamentazione e l'avviamento dell'area marina protetta denominata «Santa Maria di Castellabate», nonche' all'installazione dei segnalamenti e alle iniziative occorrenti a dare precisa conoscenza della delimitazione, della zonazione e della disciplina dell'area marina protetta oltre che all'individuazione delle strutture e dei mezzi sia terrestri che marini, si provvede per un importo pari ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), con le disponibilita' del capitolo 7351 dell'unita' previsionale di base 21.5.4.1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2009.
2. A decorrere dall'anno 2009, si provvedera' ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario, una somma non inferiore ad € 100.000,00 (Centomila/00), per il
funzionamento dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate, compatibilmente con le disponibilita' iscritte sulla Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'Ambiente» - Programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'» nell'ambito dell'unita', previsionale di base 1.5.2 «Interventi», capitolo 1646 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 
Art. 13
Sorveglianza

La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata dalla Capitaneria di porto competente, nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.
 
Art. 14
Sanzioni

Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento di disciplina delle attivita' consentite cui al precedente art. 6 dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate», si applica quanto previsto dalla vigente normativa.
Roma, 21 ottobre 2009

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Prestigiacomo Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 337
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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