IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Pavia
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 342 che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento del numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773 abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi Direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse dall'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica; Vista la circolare 2 febbraio 1995 prot. n. 25157/70 del Ministero del lavoro, Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (oggi Ministero del lavoro e delle politiche sociali) nella Direzione provinciale del lavoro, attribuendo i compiti gia' svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio politiche del lavoro della predetta Direzione; Visto il precedente decreto in materia n. 11/2007, emanato dalla D.P.L. di Pavia; Sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni del movimento cooperativo; Vista la sopravvenuta normativa che determina il principio del riferimento alla contrattazione collettiva di lavoro per la determinazione dei trattamenti economici e normativi dei soci lavoratori e il progressivo aumento dei valori relativi ai salari convenzionali fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1972; Visti altresi' i seguenti indicatori economici: 1) indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile alle retribuzioni dei settore dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settore interessati per l'anno 2009; 2) definitivo superamento del c.d. salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali ed assicurativi propri della generalita' delle imprese; 3) incrementi retributivi derivanti dal CCNL di categoria;
Decreta:
La tariffa minima oraria per le operazioni di facchinaggio per l'anno 2010 nella provincia di Pavia, e' rideterminata in € 17,36, con le specifiche di cui all'allegato A al presente. Il presente decreto sara' trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pavia, 4 marzo 2010
Il direttore provinciale: Gardina |