Gazzetta n. 82 del 9 aprile 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 17 marzo 2010 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti delle societa' Air One SpA e European Avia Service SpA (EAS). (Decreto n. 50733). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160; Visto l'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»; Visto l'accordo in data 5 agosto 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti delle societa' AIR ONE SPA e EUROPEAN AVIA SERVICE SPA (EAS), nonche' delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si sono trovate le predette societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 5 agosto 2009, in favore di un numero massimo di 16 lavoratori delle societa' di cui trattasi, dipendenti presso la sede di Chieti; Visto il decreto n. 47698 del 26 ottobre 2009 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 16 lavoratori dipendenti dalle societa' AIR ONE SPA e EUROPEAN AVIA SERVICE SPA (EAS), unita' in Chieti, per il periodo dal 5 agosto 2009 al 4 febbraio 2010 (I semestre); Visto l'atto notarile dell'11 novembre 2009, repertorio n. 97588, raccolta n. 23792, con il quale e' stata stabilita la fusione per incorporazione della societa' EUROPEAN AVIA SERVICE SPA (EAS) nella societa' AIR ONE SPA; Vista l'istanza presentata in data 4 febbraio 2010, con la quale la societa' AIR ONE SPA, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 5 febbraio 2010 al 4 agosto 2010, in favore di 16 lavoratori dipendenti presso la sede di Chieti ed in cui si specifica che, a seguito della fusione per incorporazione, alle iniziali 14 unita' lavorative della AIR ONE SPA si sono aggiunti i 2 lavoratori precedentemente dipendenti dalla EUROPEAN AVIA SERVICE SPA (EAS); Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 5 febbraio 2010 al 4 agosto 2010, in favore di 16 lavoratori dipendenti dalle societa' AIR ONE SPA ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 5 agosto 2009, in favore di 16 lavoratori dipendenti dalle societa' AIR ONE SPA, unita' in Chieti, per il periodo dal 5 febbraio 2010 al 4 agosto 2010. Matricola I.N.P.S. AIR ONE SPA: 2302100732. Pagamento diretto: No. |
| Art. 2
La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati. |
| Art. 3
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. |
| Art. 4
La societa' AIR ONE SPA e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 marzo 2010
p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Il Sottosegretario delegato Viespoli |
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