Gazzetta n. 83 del 10 aprile 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 22 marzo 2010 |
Decadenza della societa' LU.MA.R. S.r.l. dalla concessione n. 3553 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi. |
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IL DIRETTORE PER I GIOCHI dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; Visto il decreto ministeriale 1º marzo 2006, n. 111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa; Vista la convenzione di concessione n. 3553 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della societa' LU.MA.R. S.r.l. nei locali sui in Sbaudia (Latina), via Atleti Azzurri d'Italia; Viste le note nn. 17949 e 17950 del 1º settembre 2008 con le quali l'Ufficio regionale del Lazio ha comunicato al concessionario l'esclusione parziale della cauzione n. 255 - prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2, della citata convenzione - per omessi versamenti dovuti a titolo di imposta unica per un importo, rispettivamente, pari a € 77.317,11 e € 29.387,17; Vista la nota n. 22511 del 31 ottobre 2008 con la quale l'Ufficio regionale del Lazio ha comunicato, al concessionario l'ulteriore escussione parziale della cauzione n. 255 - prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2, della citata convenzione - per omessi versamenti dovuti a titolo di vincite/rimborsi prescritti per un importo pari a € 76.658,58; Vista la nota n. 2009/643/Giochi/SCO del 9 gennaio 2009 con la quale e stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 13, comma 8, della convenzione per il mancato reintegro fino a € 271.450,92 della cauzione prestata, a seguito della parziale escussione effettuata dall'Ufficio regionale del Lazio con le note del 1º settembre 2008, con archiviazione in caso di ottemperanza; Vista la nota n. 2009/10538/Giochi/SCO 17 marzo 2009 con la quale e' stato comunicalo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 13, comma 8, della convenzione per il mancato reintegro fino a € 271.450,92 della cauzione prestata, a seguito della ulteriore parziale escussione effettuata dall'Ufficio regionale del Lazio con la nota del 31 ottobre 2008, con archiviazione in caso di ottemperanza; Vista la nota prot. n. 2009/11769 del 25 marzo 2009 inviata al predetto concessionario con la quale e' stata comunicata la disattivazione immediata del collegamento con il totalizzatore nazionale per la raccolta del gioco a distanza, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto direttoriale 21 marzo 2006, per attivita' di raccolta irregolare di scommesse presso i propri punti di commercializzazione, con il contestuale avvio del procedimento di revoca e decadenze della concessione prevista dal citato art. 12; Considerato che il concessionario in questione, a fronte delle citate note n. 2009/643/Giochi/SCO del 9 gennaio 2009 e n. 2009/10538/Giochi/SCO del 17 marzo 2009 non ha ottemperato al reintegro della suindicata cauzione; Vista la nota n. 2009/27817/Giochi/SCO del 22 luglio 2009 con la quale e' stato comunicato il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale ai sensi dell'art. 17, comma 7, della convenzione, nelle more dell'emanazione del provvedimento di decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 13, comma 8, il cui avvio era gia' stato comunicato con le citate note n. 2009/643/Giochi/SCO del 9 gennaio 2009 e n. 2009/10538/Giochi/SCO del 17 marzo 2009;
Dispone: per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza: della convenzione di concessione n. 3533 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la societa' LU.MA.R S.r.l., con sede legale in via Isonzo n. 139 - 04100 Latina operante nel comune di Sabaudia (Latina). Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2010
Il direttore: Tagliaferri |
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