Gazzetta n. 84 del 12 aprile 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
PROVVEDIMENTO 15 marzo 2010 |
Modifica del PDG 21 luglio 2009, di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione «Istituto superiore per la conciliazione ARD» in sigla «ISCO ADR», in Atripalda. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222; Visto il P.DG. 21 luglio 2009 con il quale l'associazione «Istituto superiore per la conciliazione ADR» - in sigla «ISCO ADR» con sede legale in Atripalda (Avellino), via Vincenzo Belli n. 47, C.F. 92071810649 e' stata iscritta al n. 52 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; Vista l'istanza 30 novembre 2009, prot. m. dg DAG 11 dicembre 2009, n. 154638.E, con la quale la dott.ssa Luciano Mariarosaria, nata a Montoro Superiore (Avellino) il 5 novembre 1969, in qualita' di legale rappresentante dell'associazione «Istituto superiore per la conciliazione ADR» - in sigla «ISCO ADR», chiede l'inserimento di cinque ulteriori conciliatori (1 in via non esclusiva e 4 in via esclusiva); Considerato: che ai sensi dell'art. 1, lettera e), del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore e' la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione; che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f), del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro; che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio; Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere a) e b) del citato D.M. n. 222/2004 per i conciliatori: avv. Bruno Maria Rita nata ad Avellino il 19 maggio 1971; avv. Citarella Nausica nata ad Ottaviano (Napoli) il 12 dicembre 1971; avv. Di Carluccio Maria nata a Siano (Salerno) il 30 gennaio 1975; avv. Pellino Carmelina nata a Sant'Angelo a Scala (Avellino) il 5 ottobre 1964; dott. Pezone Alessandro nato a Napoli il 9 agosto 1973;
Dispone la modifica del P.DG. 21 luglio 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione «Istituto superiore per la conciliazione ADR» - in sigla «ISCO ADR» con sede legale in Atripalda (Avellino), via Vincenzo Belli n. 47, C.F. n. 92071810649, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori. Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere a) i e b) i del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ampliato di cinque ulteriore unita': avv. Bruno Maria Rita nata ad Avellino il 19 maggio 1971, avv. Citarella Nausica nata ad Ottaviano (Napoli) il 12 dicembre 1971, avv. Di Carluccio Maria nata a Siano (Salerno) il 30 gennaio 1975, avv. Pellino Carmelina nata a Sant'Angelo a Scala (Avellino) il 5 ottobre 1964, dott. Pezone Alessandro nato a Napoli il 9 agosto 1973. Resta ferma l'iscrizione al n. 52 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti. Roma, 15 marzo 2010
Il direttore generale: Saragnano |
|
|
|