Gazzetta n. 85 del 13 aprile 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 2010, n. 54
Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 6 della legge 6 giugno 2006, n. 69.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
Visti gli articoli 6, comma 1 e 29, comma 1, della legge 6 giugno 2009, n. 69;
Visto l'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15;
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del 27 agosto 2009;
Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 6 giugno 2009, n. 69;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) uffici all'estero: rappresentanze diplomatiche e uffici consolari di I categoria;
b) titolare dell'ufficio all'estero: il capo di rappresentanza diplomatica e il capo di ufficio consolare di I categoria;
c) esperto amministrativo capo: dirigente amministrativo di prima fascia;
d) esperto amministrativo: dirigente amministrativo di seconda fascia;
e) commissario amministrativo: direttore amministrativo, consolare e sociale degli uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari;
f) commissario amministrativo aggiunto: funzionario amministrativo, consolare e sociale degli uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari;
g) vice commissario amministrativo: funzionario aggiunto amministrativo-contabile;
h) CCVT: Conto corrente valuta tesoro.



Avvertenza:
II testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al preambolo
- L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta l'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto
1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».
- Si riporta l'art. 18, comma 2-bis del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222 recante «Interventi urgenti
in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
ottobre 2007, n. 229:
«2-bis. Per il perseguimento delle finalita'
istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, in
coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui
all'art. 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, ed ai fini della razionalizzazione della
spesa, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari di 1ª categoria sono dotati di autonomia
gestionale e finanziaria, secondo modalita' disciplinate
con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400».
- Si riporta l'art. 6 comma 1 e l'art. 29 comma 1 della
legge 6 giugno 2009, n. 69 recante «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'
nonche' in materia di processo civile», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, S.O.:
«Art. 6 (Misure per la semplificazione della gestione
amministrativa e finanziaria delle rappresentanze
diplomatiche e degli uffici consolari). - 1. Con
regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la
semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti
in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I
categoria, di cui all'art. 18, comma 2-bis, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
nell'osservanza dei principi di cui all'art. 20, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, nonche' dei seguenti criteri:
a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti
relativi ai trasferimenti finanziari all'estero e alla loro
gestione;
b) semplificazione e razionalizzazione della
struttura e della gestione del bilancio delle sedi
all'estero, ai fini della razionalizzazione della spesa;
c) garanzia di opportune procedure di verifica e
controllo delle attivita' svolte nell'ambito dell'autonomia
gestionale e finanziaria di cui al presente comma, con
particolare riferimento alla gestione contabile e delle
risorse umane.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:
a) il comma 15 dell'art. 1 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80;
b) gli articoli 1, 3, 4, 8 e 9 del decreto
legislativo 15 dicembre 2006, n. 307;
c) l'art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni;
d) i commi 1318, 1320 e 1321 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296;
e) il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120».
«Art. 29 (Disposizioni relative alle sedi diplomatiche
e consolari). - 1. All'art. 60 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma: «15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma
15, il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse
al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze
diplomatiche e consolari nonche' agli interventi di
emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero,
puo' assumere impegni superiori a quanto previsto dal
predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite
complessivo annuo anche a valere sulle altre unita'
previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero».
- Si riporta l'art. 20, comma 4 della legge 15 marzo
1997, n. 59 e successive modificazioni recante «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63,
S.O.:
«4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture
tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre
pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi
ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18 recante «Ordinamento dell'amministrazione degli
affari esteri e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
febbraio 1967, n. 44, S.O.
- La legge 6 febbraio 1985, n. 15 recante «Disciplina
delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli
affari esteri», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
febbraio 1985, n. 39.
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 recante «Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
febbraio 1987, n. 49, S.O.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1987,
n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1999, n. 193.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. S.O.



 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari di I categoria, costituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, di seguito denominati: «uffici all'estero».
2. Gli istituti italiani di cultura sono disciplinati dalla normativa specifica.
3. La gestione dei fondi per attivita' di cooperazione allo sviluppo trasferiti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e' disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 25.



Note all'art. 2:
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967 e della legge n. 49 del 1987 si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 3
Funzioni amministrative e contabili
presso gli uffici all'estero

1. Il titolare dell'ufficio all'estero, sulla base delle linee di indirizzo annuali, individua e coordina le attivita' dell'ufficio. Tenuto conto delle risultanze della gestione contabile, presenta al Ministero il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisposti dal commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, ove presente. Il bilancio preventivo e' accompagnato dalla relazione programmatica annuale, che indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie per il loro conseguimento.
2. Il commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto preposto al settore amministrativo-contabile, ne coordina le attivita'; predispone ipotesi di programmazione per il reperimento e l'impiego delle risorse finanziarie dell'ufficio; e' responsabile delle procedure attinenti alla gestione amministrativo-contabile dell'ufficio, in particolare per quanto riguarda le fasi della spesa escluso il pagamento, nell'ambito delle linee di azione individuate dal titolare dell'ufficio nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza.
3. In caso di assenza o impedimento del commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, le relative responsabilita' sono attribuite al titolare dell'ufficio all'estero.
4. Il vice commissario amministrativo contabile e' agente contabile.
5. Nel caso in cui non siano in servizio presso l'ufficio all'estero, tenuto conto della particolare situazione degli organici in alcuni paesi, almeno due dipendenti cui attribuire separatamente le funzioni di cassiere e di consegnatario, dette funzioni possono essere affidate al medesimo dipendente di ruolo, in deroga all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.
6. Il collaboratore contabile partecipa a tutte le attivita' amministrativo-contabili ed assicura, in via temporanea gli adempimenti inerenti a tali attivita' ove nella sede non sia presente il vice commissario amministrativo-contabile.
7. In caso di assenza o impedimento dell'agente contabile o del consegnatario le relative funzioni possono essere temporaneamente affidate, mediante provvedimento del titolare dell'ufficio, ad altro dipendente di ruolo che assume con l'incarico le responsabilita' relative.
8. Le denominazioni e le specifiche professionali riferite ai profili del personale destinatario del CCNL sono individuati, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi della normativa vigente in materia, in sede di contrattazione integrativa di Ministero.
 
Art. 4
Modalita' della gestione finanziaria

l. La gestione finanziaria degli uffici all'estero avviene secondo i principi della gestione di cassa.
2. L'elaborazione, la trasmissione, l'archiviazione e la conservazione dei documenti e delle comunicazioni relative alla gestione avvengono, di regola, in coerenza con i principi dell'amministrazione digitale stabiliti dalla legislazione vigente, secondo le modalita' ed i criteri per la gestione elettronica dei flussi documentali e per la dematerializzazione degli atti amministrativi e contabili del Ministero degli affari esteri.
 
Art. 5
Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario degli uffici all'estero ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione si svolge in base al bilancio annuale di previsione. Esso e' trasmesso dagli uffici all'estero al Ministero degli affari esteri entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio, dandone comunicazione mediante evidenze informatiche all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri. Salvo diverse comunicazioni del Ministero degli affari esteri, che pervengano entro il 20 ottobre, il bilancio deve essere redatto prevedendo una dotazione finanziaria non superiore a quella concessa nell'anno precedente quello al quale si riferisce il bilancio.
3. Il bilancio preventivo e' corredato dalla relazione programmatica annuale di cui all'articolo 6, comma 8.
4. Il Ministero degli affari esteri comunica l'approvazione del bilancio preventivo entro il 31 dicembre, comunicando contestualmente l'ammontare della dotazione finanziaria assegnata. Nel caso in cui, per eccezionali circostanze, l'approvazione non pervenga entro detto termine, l'ufficio, che abbia comunque inviato entro i termini prescritti il bilancio preventivo, e' autorizzato all'erogazione delle spese fisse e continuative di natura obbligatoria.
5. La gestione finanziaria e' unica come unico e' il relativo bilancio di previsione.
6. I bilanci di previsione degli uffici consolari di I categoria, che ai sensi del decreto del Presidente 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dipendono da altro ufficio all'estero, devono essere allegati al bilancio di questi ultimi, che a loro volta sono tenuti a redigere un bilancio di previsione consolidato, riassuntivo delle diverse gestioni.
 
Art. 6
Criteri di formazione del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione e' formulato in termini finanziari di cassa, secondo il modello di cui all'allegato A. Esso e' articolato in titoli ed in conti ed e' redatto in euro utilizzando, nel caso di necessita' di conversione da altre valute delle poste di bilancio, il cambio vigente il giorno della redazione del bilancio stesso, quale risulta dal sito web della Banca d'Italia.
2. Il conto comprende un solo oggetto ovvero piu' oggetti strettamente collegati e deve comunque essere omogeneo e chiaramente definito.
3. Per ciascun conto di entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e l'ammontare delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio.
4. Nel bilancio di previsione e' iscritto come prima posta dell'entrata o della spesa l'avanzo o il disavanzo di cassa presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio di previsione si riferisce.
5. Le poste iscritte in bilancio devono essere suffragate da programmi e dall'analisi delle concrete capacita' operative degli uffici all'estero illustrate nella relazione di cui al comma 8.
6. Il bilancio di previsione e' predisposto dal commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, nel rispetto degli obiettivi individuati dal titolare dell'ufficio e tenuto conto delle risultanze della gestione contabile. In caso di assenza nella sede del predetto funzionario, il bilancio e' predisposto dal titolare che si avvale del personale addetto al settore amministrativo-contabile.
7. Il bilancio di previsione predisposto con le procedure di cui al comma 6 e' firmato dal titolare dell'ufficio unitamente al commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, ove presente.
8. Il bilancio e' accompagnato da apposita relazione programmatica del titolare dell'ufficio all'estero che evidenzi in particolare gli obiettivi dell'azione da svolgere mediante l'impiego degli stanziamenti di bilancio e i motivi delle variazioni proposte rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente.



Note all'art. 6:
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967, si vede nelle note alle
premesse.



 
Art. 7
Integrita' ed universalita' del bilancio

1. Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.
2. E' vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.
3. Le norme del presente regolamento non si applicano alle entrate di pertinenza dello Stato di cui all'articolo 46 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, cui continua ad applicarsi la normativa vigente. Tali entrate sono pertanto iscritte in bilancio, in entrata ed in uscita, come una specifica voce delle partite di giro.



Note all'art. 7:
- Si riporta l'art. 46 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440 recante «Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 novembre 1923, n. 275:
«Art. 46. - Le somme di spettanza dello Stato
introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della
riscossione debbono essere integralmente versate nelle
casse dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai
regolamenti».



 
Art. 8
Classificazione delle entrate e delle spese

1. Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli:
Titolo I: Entrate di parte corrente derivanti da trasferimenti dello Stato italiano.
Titolo II: Entrate derivanti da trasferimenti da enti, da istituzioni e da privati.
Titolo III: Entrate diverse.
Titolo IV: Entrate in conto capitale.
Titolo V: Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato italiano e destinate al trattamento economico del personale.
Titolo VI: Partite di giro.
Titolo VII: Anticipazioni.
Le spese sono ripartite nei seguenti Titoli:
Titolo I: Spese di funzionamento.
Titolo II: Spese per attivita' d'istituto.
Titolo III: Spese in conto capitale.
Titolo IV: Spese per il trattamento economico del personale.
Titolo V: Partite di giro.
Titolo VI: Anticipazioni.
2. Il modello di bilancio di cui all'allegato A del presente regolamento e' basato sulla classificazione di cui al comma 1.
3. Tale modello e' vincolante, agli effetti della redazione del bilancio di previsione e dell'autorizzazione di spesa, per la ripartizione in Titoli, mentre ha valore indicativo per la specificazione in conti, che possono essere modificati in relazione ad esigenze sopravvenute, con provvedimento del Direttore generale per gli affari amministrativi, il bilancio ed il patrimonio del Ministero degli affari esteri, in coerenza con il piano dei conti.
4. Le entrate in conto capitale di cui al Titolo IV sono destinate esclusivamente al finanziamento delle spese in conto capitale di cui al corrispondente Titolo III delle spese.
 
Art. 9
Pareggio del bilancio di previsione

1. Le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio.
 
Art. 10
Dotazione finanziaria ministeriale di parte corrente

1. La dotazione finanziaria assegnata di parte corrente degli uffici all'estero non puo' essere superiore a quella indicata nello stesso bilancio.
2. La dotazione finanziaria di parte corrente assegnata per ogni singolo anno non puo' comunque essere inferiore all'ottanta per cento di quella assegnata nell'anno precedente al netto di eventuali dotazioni aggiuntive per particolari esigenze, a meno che:
a) l'ufficio all'estero abbia indicato nel proprio bilancio preventivo una cifra inferiore a tale limite;
b) sia stato emanato un provvedimento di soppressione o ristrutturazione dell'ufficio all'estero interessato con decorrenza nell'anno cui la dotazione finanziaria si riferisce;
c) siano intervenute riduzioni degli stanziamenti sui capitoli di bilancio interessati.
 
Art. 11
Dotazione finanziaria ministeriale in conto capitale

1. La dotazione finanziaria in conto capitale degli uffici all'estero non puo' essere superiore a quella indicata nello stesso bilancio.
2. L'ammontare della dotazione finanziaria in conto capitale e' stabilita per ogni esercizio sulla base del bilancio di previsione dell'ufficio all'estero e compatibilmente con gli stanziamenti dei capitoli di bilancio interessati.
 
Art. 12
Variazioni e storni di bilancio

1. Le variazioni di bilancio di carattere compensativo, che comportino storni da un titolo all'altro, sono disposte dal titolare dell'ufficio all'estero con proprio decreto e comunicate al Ministero per l'autorizzazione. Trascorsi comunque quindici giorni dall'invio della comunicazione senza che siano pervenute indicazioni contrarie dal Ministero la compensazione si intende autorizzata.
2. Le variazioni di bilancio di carattere compensativo, che comportino storni da un conto all'altro dello stesso titolo, sono disposte dal titolare dell'ufficio all'estero con proprio decreto e non sono soggette ad alcuna autorizzazione.
3. La disciplina di cui al comma 1 si applica ai Titoli I e II delle spese. Per quanto riguarda le spese in conto capitale di cui al Titolo III, le variazioni di bilancio di natura compensativa tra titoli di cui al comma 1 sono ammesse esclusivamente in aumento con corrispondente diminuzione delle poste iscritte ai Titoli I e II.
4. La disciplina di cui al comma 2 si applica esclusivamente ai Titoli I, II e III delle spese.
 
Art. 13
Riscossione delle dotazioni finanziarie ministeriali

1. Il Ministero, a seguito dell'approvazione del bilancio, dispone l'erogazione delle dotazioni finanziarie ministeriali assegnate, separatamente per parte corrente e conto capitale, di regola in euro, ed in due soluzioni:
a) un'anticipazione fino al settanta per cento della dotazione complessiva annuale finanziata mediante ordinativo diretto entro venti giorni dalla data di assegnazione delle risorse al competente ufficio ministeriale;
b) un finanziamento a saldo, comprensivo, ove possibile, delle eventuali integrazioni di cui al comma 4, disposto con ordinativo diretto, di regola entro il 30 settembre dell'esercizio di riferimento.
2. Il finanziamento del saldo della dotazione e' comunque subordinato all'invio al Ministero da parte dell'ufficio all'estero del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente di cui all'articolo 21.
3. In caso di variazioni in diminuzione del fabbisogno dell'ufficio all'estero determinate da circostanze eccezionali, il Ministero puo' disporre il trasferimento della somma eccedente ad altro ufficio all'estero, anche di nuova istituzione.
4. Ulteriori assegnazioni, per spese correnti o in conto capitale, possono essere disposte nel corso dell'anno sulla base del bilancio di previsione o di ulteriori motivate richieste di integrazione inviate successivamente dall'ufficio all'estero.
5. Nella determinazione delle dotazioni finanziarie complessive annuali il Ministero tiene conto delle risultanze di gestione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente.
6. Il finanziamento delle dotazioni puo' essere effettuato mediante autorizzazione all'utilizzo delle disponibilita' dei CCVT, ai sensi della normativa vigente. Inoltre, nelle more dell'accreditamento delle dotazioni finanziarie, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il prelievo a titolo di anticipazione per l'intero importo o parte di esso dal CCVT. L'ufficio all'estero provvedera' al reintegro entro otto giorni dall'accreditamento della dotazione sul conto corrente di gestione.
7. Le dotazioni possono essere finanziate in valuta diversa dall'euro su motivata richiesta del titolare dell'ufficio all'estero anche sulla base dell'esistenza di giacenze di valute intrasferibili e/o inconvertibili nei CCVT. In mancanza di tassi di cambio fissi, si applichera' il cambio del giorno dell'operazione.
 
Art. 14
Riscossione delle entrate proprie

1. Le entrate di cui ai Titoli II e III sono riscosse dall'ufficio all'estero di norma mediante accreditamento sul conto corrente di gestione, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, ed in via residuale ed eccezionale, direttamente dall'ufficio amministrativo e contabile in contanti, che, in questo caso, rilascia quietanza liberatoria al terzo debitore.
2. Tutte le somme introitate sono iscritte integralmente negli appositi registri.
 
Art. 15
Servizio di cassa o di tesoreria

1. Il servizio di cassa o di tesoreria puo' essere affidato, in base ad apposita convenzione, ad un unico istituto di credito, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri.
 
Art. 16
Gestione delle spese

1. L'ufficio all'estero e' legittimato ad assumere, in ogni esercizio, impegni di spesa di importo non superiore agli stanziamenti iscritti nei conti del bilancio di previsione cui la spesa e' imputata.
2. Ogni atto che comporti un impegno di spesa deve indicare l'esistenza della relativa copertura finanziaria in termini di cassa.
3. Gli impegni di spesa sono iscritti nell'apposito registro degli impegni.
 
Art. 17
Liquidazione della spesa

1. La liquidazione della spesa e' effettuata previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e della regolarita' della fornitura di beni, servizi ed opere, nonche' sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
 
Art. 18
Ordinazione e pagamento della spesa

1. Il pagamento delle spese e' ordinato, sulla base della liquidazione, entro i limiti delle previsioni di cassa.
2. L'ordine di pagare puo' essere contestuale all'impegno.
3. Il pagamento si effettua in via ordinaria mediante ordine di accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, e solo in casi eccezionali, mediante ordine di pagare all'agente contabile dell'ufficio all'estero in contanti.
 
Art. 19
Scritture finanziarie e patrimoniali

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun conto la situazione delle somme riscosse e pagate a fronte dei relativi stanziamenti. Esse sono tenute nelle valute nelle quali avvengono le operazioni.
2. Per la tenuta dei sistemi di scrittura di cui all'articolo 20, gli uffici all'estero si avvalgono dei programmi informatici forniti dal Ministero degli affari esteri.
3. Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico dei consegnatari degli uffici all'estero, i prospetti delle variazioni nella consistenza dei beni mobili sono trasmessi annualmente dall'Amministrazione centrale all'ufficio centrale di bilancio.
 
Art. 20
Sistemi di scritture finanziarie

1. L'ufficio all'estero tiene le seguenti scritture di bilancio:
a) libro giornale;
b) registro di cassa;
c) registro conti correnti bancari;
d) registro partitario per ciascun conto di entrata e di spesa;
e) registro per la rilevazione delle entrate proprie accertate sulla base di contratti ed altri tipi di obbligazioni di terzi;
f) registro per la rilevazione degli impegni assunti verso terzi per contratti ed altri tipi di obbligazioni.
 
Art. 21
Composizione del conto consuntivo

1. Il conto consuntivo si compone di un rendiconto finanziario, redatto secondo il modello di cui all'Allegato B, per ciascuna delle valute utilizzate e di un prospetto riepilogativo del risultato di amministrazione redatto in euro secondo il modello di cui all'Allegato C. Per la conversione delle poste in valuta straniera dovra' essere utilizzato il cambio del giorno della chiusura della gestione quale risulta dal sito web della Banca d'Italia.
 
Art. 22
Redazione ed approvazione del conto consuntivo

1. Il conto consuntivo e' predisposto entro il 31 di marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. E' altresi' redatto in occasione della cessazione dalle funzioni del titolare dell'ufficio all'estero o del commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto.
2. Il conto e' predisposto sulla base delle scritture contabili dal commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, ove presente, che si avvale della collaborazione dell'agente contabile e del personale del settore amministrativo-contabile della sede.
3. Il conto consuntivo e' firmato dal titolare dell'ufficio e dal commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, ove presente.
4. Il titolare dell'ufficio all'estero, tenuto conto delle risultanze del conto consuntivo, predispone una relazione che illustra l'andamento della gestione finanziaria, i fatti economicamente rilevanti e le risultanze di amministrazione, evidenziando le eventuali differenze di cambio. La relazione fa stato altresi' degli obiettivi raggiunti in relazione agli obiettivi fissati nella relazione programmatica di cui all'articolo 6, comma 8.
5. Entro il 31 marzo l'ufficio all'estero trasmette il conto consuntivo, corredato dalla relazione di cui al comma 4, al Ministero degli affari esteri, dandone comunicazione, mediante evidenze informatiche all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri.
6. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione del conto consuntivo il Ministero degli affari esteri comunica l'approvazione ovvero le proprie osservazioni che devono essere riscontrate dall'ufficio all'estero entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse.
7. Il controllo di cui al comma 6 e' esercitato con la collaborazione dell'esperto amministrativo o esperto amministrativo capo competente per area geografica o che sia preposto al Centro interservizi amministrativi, laddove presente.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, il titolare della gestione che non osservi i termini stabiliti dal presente regolamento per la presentazione del conto consuntivo puo' incorrere, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, nel giudizio della Corte dei conti ai termini dell'articolo 83 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
9. Il conto consuntivo approvato dal Ministero e' trasmesso all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, per i successivi riscontri ai sensi dell'articolo 35 del presente regolamento.
10. La documentazione giustificativa in originale delle entrate e delle spese e' conservata, anche con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 2, agli atti della sede per un periodo di cinque anni. La stessa e' trasmessa entro tale termine a richiesta del Ministero, dell'ufficio centrale del bilancio o della Corte dei conti.
11. Gli uffici all'estero inclusi nei programmi di controllo del Ministero degli affari esteri, dell'ufficio centrale del bilancio e della Corte dei conti inoltrano i conti consuntivi ai predetti destinatari corredati dalla documentazione giustificativa in originale entro i termini indicati dai programmi stessi.
12. Nell'ambito della attivita' di controllo sulla gestione degli uffici all'estero, possono essere disposte verifiche ispettive amministrativo-contabili del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze.



Note all'art. 22:
- Si riporta l'art. 83 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440 recante «Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 novembre 1923, n. 275:
«Art. 83. - I funzionari di cui ai precedenti articoli
81 e 82 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei
conti la quale, valutate le singole responsabilita', puo'
porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno
accertato o del valore perduto.
I direttori generali e i capi di servizio i quali,
nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di
un fatto, che possa dar luogo a responsabilita', a norma
dei precedenti articoli 81 e 82, debbono farne denunzia al
procuratore generale presso la Corte dei conti.
Quando nel giudizio di responsabilita' la Corte dei
conti accerti che fu omessa denunzia a carico di personale
dipendente, per dolo o colpa grave, puo' condannare al
risarcimento, oltre che gli autori del danno, anche coloro
che omisero la denunzia».



 
Art. 23
Rendiconto finanziario

1. Il rendiconto finanziario, redatto secondo il modello di cui all'Allegato B, comprende i risultati della gestione finanziaria per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli e conti.
 
Art. 24
Risultato di amministrazione

l. Il risultato di amministrazione, redatto secondo il modello dell'Allegato C, comprende oltre ai risultati della gestione del rendiconto finanziario di cui all'articolo 23, la situazione creditoria e la situazione debitoria dell'ufficio all'estero desunte dalle scritture contabili alla data di chiusura del conto consuntivo.
 
Art. 25
Erogazione di spese su aperture di credito per attivita'
di cooperazione allo sviluppo

1. Le somme assegnate da parte del Ministero o da altre Amministrazioni dello Stato al titolare dell'ufficio all'estero mediante aperture di credito per attivita' di cooperazione allo sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono gestite e rendicontate secondo la normativa vigente in materia di contabilita' generale dello Stato.
2. Le entrate e le uscite ad esse relative sono iscritte nel bilancio degli uffici all'estero in una voce specifica delle partite di giro.
3. Le somme di cui al comma 1 sono giustificate mediante rendiconti, predisposti sulla base degli appositi registri e da trasmettersi entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo da rendicontare ai competenti uffici del Ministero, dandone comunicazione, anche mediante evidenze informatiche all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri ed alla Corte dei conti. In caso di ritardo nella presentazione dei rendiconti imputabile al funzionario delegato, quest'ultimo e' passibile delle penalita' previste dall'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
4. I rendiconti di cui al comma 3 sono resi dal titolare dell'ufficio all'estero, nella veste di funzionario delegato, che si avvale per la loro predisposizione del personale del settore amministrativo-contabile. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 10, 11 e 12.



Note all'art. 25:
- Si riporta l'art. 60 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440 recante «Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 novembre 1923, n. 275:
«Art. 60. - Ogni semestre, o in quegli altri periodi
che fossero stabiliti da speciali regolamenti e, in ogni
caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati
devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con
i documenti giustificativi, alla competente amministrazione
centrale per i riscontri che ritenga necessari.
Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici
provinciali e compartimentali di controllo, mediante
decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro
delle finanze, e nel quale saranno stabiliti i limiti e le
modalita' dei riscontri medesimi.
La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha
facolta' di limitarli a determinati rendiconti.
I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di
quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono
presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.
I funzionari che non osservino i termini stabiliti per
la presentazione dei conti sono passibili,
indipendentemente dagli eventuali provvedimenti
disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con la
modalita' da determinarsi dal regolamento, fermo restando
l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del
successivo art. 83».
- Si riporta l'art. 337 del regio decreto 23 maggio
1924, n. 827 recante «Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130,
S.O.:
«Art. 337. - Quando i rendiconti non siano presentati
nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e cio'
non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a
presentarli puo' applicarsi, indipendentemente dagli
eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della
Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge una
pena pecuniaria non maggiore di lire 1.000.000.
La pena e' inflitta con decreto emesso dal capo
dell'amministrazione centrale.
Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti
ed seguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle
competenze dei funzionari.
Dei decreti emessi per dette penalita' le
amministrazioni centrali danno comunicazione alla Direzione
generale del tesoro».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367 «Regolamento recante semplificazione e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1994, n. 136,
n. S.O.



 
Art. 26
Erogazione di spese su finanziamenti
dell'Unione europea o di Stati membri

1. Le somme diverse dalle dotazioni finanziarie di cui agli articoli 10 ed 11 del presente regolamento, finanziate da parte dell'Unione europea o da Stati membri dell'Unione agli uffici all'estero, sono gestite e rendicontate secondo le istruzioni fornite dal soggetto finanziatore.
2. Il titolare dell'ufficio all'estero dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto mediante ordini di pagamento a valere sui finanziamenti.
3. Le entrate e le uscite relative sono imputate sul bilancio degli uffici all'estero in una voce specifica delle partite di giro.
 
Art. 27
Attivita' di assistenza alle imprese

1. Gli uffici all'estero possono essere autorizzati dal Ministero ad offrire servizi a pagamento alle imprese.
 
Art. 28
Attivita' di promozione della lingua
e della cultura italiana

1. Gli uffici all'estero con sede in un Paese nel quale non operi alcun istituto italiano di cultura, possono essere autorizzati dal Ministero a promuovere ed organizzare nell'ambito dell'attivita' di promozione della lingua e della cultura italiana, corsi di lingua e cultura, compatibilmente con l'ordinamento locale e le norme di diritto internazionale.
2. Tale attivita' puo' essere svolta anche mediante la stipula di apposite convenzioni, soggette ad approvazione ministeriale, con altri soggetti pubblici e privati che operano nel campo della promozione della lingua e della cultura italiana.
 
Art. 29
Contratti di sponsorizzazione

1. Gli uffici all'estero possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, imprese, associazioni, fondazioni, cittadini ed in generale con qualsiasi soggetto, italiano o straniero, che non svolga attivita' in conflitto con l'interesse pubblico. Tali contratti devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attivita' pubblica e quella privata.
2. I contratti di sponsorizzazione sono disciplinati dalla normativa vigente in materia.
 
Art. 30
Donazioni

1. Gli uffici all'estero possono ricevere donazioni e liberalita' da soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri.
2. L'accettazione delle donazioni avviene con atto formale, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti per la legittimita' degli atti.
 
Art. 31
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli uffici di prima categoria che, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dipendono da altro ufficio all'estero.



Note all'art. 31:
- Si riporta l'art. 42, secondo comma del citato
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18:
«I Vice consolati e le Agenzie consolari di I categoria
dipendono da un Consolato generale o da un Consolato di
pari categoria; i Vice consolati e le Agenzie consolari di
II categoria da un Consolato generale o da un Consolato. Le
Agenzie consolari possono, ove le esigenze del servizio lo
richiedano, essere poste alle dipendenze di Vice consolati
di I categoria. I Vice consolati e le Agenzie consolari non
dipendenti da altro ufficio consolare dipendono
direttamente dalla Missione diplomatica».



 
Art. 32
Titolare dell'ufficio dipendente

1. Il titolare dell'ufficio dipendente risponde al titolare dell'ufficio all'estero dal quale dipende, della gestione amministrativo e contabile dell'ufficio del quale e' responsabile.
2. Il titolare dell'ufficio dipendente predispone ed inoltra all'ufficio dal quale dipende entro il 20 ottobre il bilancio di previsione, entro il 15 marzo il conto consuntivo, corredati da una relazione illustrativa del bilancio o del conto e dell'attivita' dell'ufficio.
3. Il titolare dell'ufficio dipendente provvede agli atti di gestione amministrativo-contabili necessari per il funzionamento dell'ufficio stesso.
 
Art. 33
Riscossione delle entrate

1. Gli uffici dipendenti non possono ricevere finanziamenti a titolo di dotazione finanziaria ovvero riscuotere le entrate proprie, di cui ai Titoli II e III, se non per il tramite dell'ufficio dal quale dipendono.
2. L'ufficio principale trasferisce tempestivamente i fondi di spettanza dell'ufficio dipendente dandone a questo contestuale comunicazione.
 
Art. 34
Sistema dei controlli

1. Il sistema dei controlli sugli uffici all'estero e' articolato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.



Note all'art. 34:
- Si riporta l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286 recante «Riordino e potenziamento
dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1987, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193;
«2. La progettazione d'insieme dei controlli interni
rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i
Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della
propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili
da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando
il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":
a) l'attivita' di valutazione e controllo strategico
supporta l'attivita' di programmazione strategica e di
indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3,
comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa e'
pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente
agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le
strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attivita' di
valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle
direttive emanate dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai
sensi del successivo art. 8;
b) il controllo di gestione e l'attivita' di
valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto
alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che
rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unita'
organizzativa interessata;
c) l'attivita' di valutazione dei dirigenti utilizza
anche i risultati del controllo di gestione, ma e' svolta
da strutture o soggetti diverse da quelle cui e' demandato
il controllo di gestione medesimo;
d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono
esercitate in modo integrato;
e) e' fatto divieto di affidare verifiche di
regolarita' amministrativa e contabile a strutture addette
al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti,
al controllo strategico».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
2000, n. 120 concernente «Regolamento recante norme per la
semplificazione del procedimento per l'erogazione e la
rendicontazione della spesa da parte dei funzionari
delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a
norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2000,
n. 112.



 
Art. 35
Controllo di regolarita' amministrativa e contabile

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di rendicontazione delle aperture di credito disposte a favore dei funzionari delegati di cui all'articolo 25 del presente regolamento, il controllo di regolarita' amministrativa e contabile e' esercitato dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, anche avvalendosi di adeguati strumenti informatici.
 
Art. 36
Controllo strategico, di gestione
e valutazione dei dirigenti

1. Il controllo strategico, il controllo di gestione e l'attivita' di valutazione dei dirigenti sono svolti, in coerenza con i sistemi in essere presso l'Amministrazione centrale, secondo modalita' da definirsi specificatamente per gli uffici all'estero.
 
Art. 37
Norme transitorie

1. I Fondi speciali istituiti presso gli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 1318, 1320 e 1321, sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Alla contabilizzazione ed alla rendicontazione fino alla data della chiusura dei Fondi si provvede ai sensi del decreto del Ministro degli affari esteri 5 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008. Gli eventuali saldi attivi risultanti all'atto della chiusura sono iscritti nel bilancio dell'ufficio all'estero di pertinenza quali avanzi di gestione che si riportano dall'esercizio precedente.
2. Alle somme assegnate da parte del Ministero mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, di cui l'articolo 39 ne dispone l'abrogazione, si applica la predetta normativa fino alla resa del conto.
 
Art. 38
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 39
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37 del presente regolamento, sono abrogati:
a) il comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
b) gli articoli 1, 3, 4, 8 e 9, del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307;
c) l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
d) i commi 1318, 1320 e 1321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120.
 
Art. 40
Interventi correttivi

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si provvede agli interventi correttivi del presente provvedimento che si rendessero necessari, incluso l'adeguamento in caso di variazione delle denominazioni e delle specifiche professionali di cui all'articolo 3, comma 8.



Note all'art. 40:
- Per il riferimento all'art. 17, comma 2 della legge
23 agosto 1988, n. 400 si vedano le note al preambolo.



 
Art. 41
Entrata in vigore e decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.
2. La disciplina prevista dal presente regolamento ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2011.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° febbraio 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli
affari esteri

Tremonti, Ministro dell'economia
e delle finanze

Brunetta, Ministro per la
pubblica amministrazione
e l'innovazione

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 02
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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