Gazzetta n. 85 del 13 aprile 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 24 marzo 2010 |
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Recioto della Valpolicella» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Vista la domanda del Consorzio tutela vino valpolicella, presentata per il tramite della regione Veneto in data 24 giugno 2009, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Recioto della Valpolicella» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione; Visto, sulla sopra citata domanda di riconoscimento, il parere favorevole della regione Veneto; Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto il giorno 3 novembre 2009 a Verona dalla Commissione all'uopo designata per l'accertamento del «particolare pregio» dei vini «Recioto della Valpolicella»; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Ospedaletto di Pescantina (Verona), in data 10 novembre 2009, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Recioto della Valpolicella», espresso in data 25 novembre 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2010, supplemento ordinario n. 20; Considerato che e' pervenuta, nei termini e nei modi previsti, istanza riguardante contro deduzione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati, da parte dello studio legale Alessia Beghini avvocato, in nome e per conto del sig. Perin Antonio titolare dell'Azienda agricola «Le Calandrine», concernente la richiesta di prevedere all'art. 4, comma 13, del disciplinare di produzione un esplicito richiamo alle singole zone geografiche cosi' come identificate all'art. 3, comma 1-2-3; Visto il parere espresso dalla regione Veneto sulla suddetta istanza; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 10 marzo 2010, con il quale e' stata accolta la suddetta istanza; Ritenuta la necessita' di dover procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Recioto della Valpolicella» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Recioto della Valpolicella» e' riconosciuta ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La denominazione di origine controllata e garantita «Recioto della Valpolicella» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2010. |
| Art. 2
1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla vendemmia 2010, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto della Valpolicella», provenienti da vigneti non iscritti e aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato-regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Recioto della Valpolicella». 2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, dell'annesso disciplinare di produzione, i vigneti che alla data di pubblicazione del presente decreto sono iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Valpolicella», in conformita' alle disposizioni di cui al disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975 e successive modifiche, sono idonei alla produzione di vini di cui all'art. 1. |
| Art. 3
1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Recioto della Valpolicella», ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse. 2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Recioto della Valpolicella» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. |
| Art. 4
1. All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto della Valpolicella». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 marzo 2010
Il Capo Dipartimento: Nezzo |
| Annesso Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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