Gazzetta n. 85 del 13 aprile 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 17 marzo 2010 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori della societa' Industrie Pica S.p.a. (Decreto n. 50853). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni Marche (23 aprile 2009) e Toscana (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR; Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 2 novembre 2009, relativo alla societa' Industrie Pica S.p.a., unita' di Pesaro ed Asciano (Siena), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; Vista la nota del 3 novembre 2009 con la quale la Regione Marche si e' assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Industrie Pica S.p.a., in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Industrie Pica S.p.a. in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Pesaro e Asciano (Siena), per il periodo dal 15 dicembre 2009 al 14 dicembre 2010; Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 2 novembre 2009, in favore di un numero massimo di 282 lavoratori della societa' Industrie Pica S.p.a., per le unita' di Pesaro (250 lavoratori) e di Asciano (Siena) (32 lavoratori), per il periodo dal 15 dicembre 2009 al 14 dicembre 2010. Le unita' lavorative sopraindicate sono da riferirsi ad alcuni periodi di punta massima che si verificheranno nell'arco dell'anno di CIGS in conseguenza di particolari momenti di preventivate contrazioni della domanda di mercato. Ai fini dell'accantonamento delle risorse finanziarie, con accordo governativo del 2 novembre 2009, e' stato concordato che il numero medio mensile dei lavoratori sospesi non superera' le 190 unita'. A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di € 3.337.496,30. Matricola I.N.P.S.: 5905481406. Pagamento diretto: no. |
| Art. 2
L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad € 3.337.496,30, gravera' sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. |
| Art. 3
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 marzo 2010
p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Il Sottosegretario delegato Viespoli Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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