Gazzetta n. 85 del 13 aprile 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
DECRETO 21 gennaio 2010 |
Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di esercizio cinematografico per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale. |
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IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare il comma 327, lettera c), n. 1; Visto il comma 333 del citato art. 1, che prevede che con decreto ministeriale siano dettate le disposizioni applicative delle predette misure di incentivazione fiscale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»; Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»; Vista la comunicazione della Commissione europea del 26 settembre 2001 su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, «Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche»; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi da 421 a 423; Vista la comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009, come modificata dalla comunicazione, di analogo contenuto, del 25 febbraio 2009, concernente «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento delle imprese nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica»; Vista la decisione della Commissione europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277, di autorizzazione del regime di aiuti temporanei di importo limitato e compatibile a seguito della notifica della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato UE, concernente, tra le altre, le condizioni da rispettare per la concessione degli aiuti temporanei di importo limitato e compatibile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, concernente le modalita' per l'applicazione della citata comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009 ed, in particolare, l'art. 3, relativo agli aiuti temporanei di importo limitato e compatibile, nonche' l'art. 2, comma 4, concernente il rispetto dell'impegno Deggendorf relativo agli aiuti temporanei; Visto l'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 concernente il recupero degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea; Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009, recante disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007; Sentito il Ministro dello sviluppo economico;
Adotta il seguente decreto:
Art. 1 Definizioni
1. Per imprese di esercizio cinematografico, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 327, lettera c), n. 1, della legge n. 244 del 2007, d'ora in avanti: legge, si intendono quelle imprese, residenti e non residenti, soggette a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attivita' commerciale esercitata, che, al momento della presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, risultino iscritte, o abbiano presentato domanda di iscrizione, nell'elenco informatico istituito e tenuto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni, d'ora in avanti: decreto legislativo, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali. 2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 327, lettera c), n. 1, della legge, possono essere prese in considerazione quali spese sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale le seguenti: a) acquisto, anche in locazione finanziaria, di apparecchi di proiezione e riproduzione digitale; b) acquisto, anche in locazione finanziaria, di impianti e apparecchiature per la ricezione del segnale digitale via terrestre e via satellite; c) spese per la formazione del personale; d) spese connesse e strumentali per la ristrutturazione e conformazione delle cabine di proiezione, degli impianti e dei servizi e locali accessori adibiti alla proiezione mediante pellicola. |
| Art. 2 Crediti d'imposta per le spese sostenute dalle imprese di esercizio cinematografico per la digitalizzazione delle sale 1. Alle imprese di esercizio cinematografico, di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, spetta un credito d'imposta pari al 30% delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, come definite all'art. 1, comma 2, del presente decreto, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000. Il credito d'imposta spetta, comunque: a) alle monosale e multisale fino a quattro schermi ovunque ubicate; b) alle multisale fino a dieci schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. In tutti gli altri casi, il credito d'imposta spetta a condizione che l'impresa si impegni a rispettare dal semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dal semestre susseguente alla ultimazione dei lavori, un obbligo di programmazione relativo alle opere cinematografiche rientranti nelle categorie di cui all'art. 1, commi 4, 5, 6 e 8, del decreto ministeriale 7 maggio 2009, recante «Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007», d'ora in avanti: decreto ministeriale 7 maggio 2009, e a film europei che abbiano superato test di culturalita' nell'ambito di analoghi benefici fiscali gia' approvati dalla Commissione europea, riferito al complesso in cui siano stati introdotti uno o piu' impianti digitali, cosi' articolato: a) per i primi 12 mesi, 20% delle giornate di programmazione per ciascun impianto digitale introdotto; b) per i secondi 12 mesi, 30% delle giornate di programmazione per ciascun impianto digitale introdotto; c) per i terzi 12 mesi, 50% delle giornate di programmazione per ciascun impianto digitale introdotto. Le giornate di programmazione di cui all'obbligo sopra descritto possono essere realizzate nell'ambito di tutti gli schermi facenti parte del complesso. 2. Fermi restando i limiti e le percentuali di cui all'art. 1, comma 327, lettera c), n. 1, della legge, le spese di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, comma 2, del presente decreto sono ammissibili in misura non superiore al venti per cento delle spese complessivamente sostenute ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo art. 1, comma 2. 3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo spettano con riferimento agli investimenti e le spese a decorrere dal 1° giugno 2008 e fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, tenuto conto di quanto previsto all'art. 5, comma 1, del presente decreto. Il diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo matura a partire dal mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: a) le spese di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, si considerano sostenute ai sensi dell'art. 109 del T.U.I.R.; b) e' avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera a). Il credito d'imposta decade ove non venga rispettato, per i casi in cui e' previsto, l'obbligo di programmazione di cui al comma 1 del presente articolo. |
| Art. 3 Procedure per la concessione dei crediti d'imposta di cui all'art. 2
1. A pena di decadenza, prima di utilizzare il credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare al Ministero per i beni e le attivita' culturali: a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999; b) la comunicazione, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero medesimo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, contenente tra l'altro, con riferimento a ciascuno schermo, il piano dei lavori con indicazione del preventivo dei costi. 2. Entro la fine del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, il Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la provvisoria non eleggibilita' delle spese indicate. I soggetti interessati possono ripresentare la comunicazione di cui al comma 1, lettera b), non piu' di una volta con riferimento al medesimo schermo. 3. A pena di decadenza, l'impresa di esercizio presenta apposita istanza al Ministero per i beni e le attivita' culturali, da redigersi su modelli predisposti entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dal Ministero medesimo, entro 90 giorni dal termine dei lavori. Nell'istanza deve essere, comunque, specificato, per ciascuno schermo: a) il costo complessivo con attestazione di effettivita' delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale; b) l'avvenuta presentazione della dichiarazione e delle comunicazioni di cui al comma 1. 4. Entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica ai soggetti interessati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l'importo del credito spettante. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, i crediti d'imposta si intendono spettanti nella misura indicata nell'istanza. 5. Il credito d'imposta decade qualora le spese non vengano riconosciute eleggibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente gia' fruito. 6. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali trasmette annualmente, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui e' stata comunicata la spettanza dei crediti d'imposta ai sensi del comma 5 del presente articolo, l'elenco dei beneficiari ammessi a fruire dei crediti d'imposta sulla base delle istanze presentate e i relativi importi a ciascuno spettanti. 7. Per i lavori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano gia' in corso d'opera, i soggetti interessati presentano le comunicazioni di cui al comma 1, lettera a) e b) entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per i lavori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino terminati, i soggetti interessati presentano l'istanza di cui al comma 3 del presente articolo entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza dovra' essere corredata dalla dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nonche' dalle comunicazioni di cui al comma 1, lettera b). Il termine di cui al comma 4 del presente articolo e' prorogato di 30 giorni. |
| Art. 4 Altre disposizioni
1. I crediti d'imposta di cui al presente decreto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del T.U.I.R., e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data in cui, ai sensi delle disposizioni precedenti, si considera maturato il diritto alla loro fruizione. 2. I crediti d'imposta di cui al presente decreto sono cumulabili con i contributi di cui all'art. 15, comma 5, del decreto legislativo e con le altre consimili misure pubbliche di sostegno nei limiti finanziari stabiliti nei provvedimenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5, comma 1, tenuto conto dei rispettivi periodi temporali di riferimento ivi previsti. 3. I crediti d'imposta spettanti sono indicati, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziando distintamente l'importo maturato da quello utilizzato. 4. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta del presente decreto per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, il Ministero ne da' comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 5. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato e' effettuato secondo le disposizioni previste dall'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito e' stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi. 6. L'Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica telematicamente al Ministero per i beni e le attivita' culturali l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo. 7. Con provvedimento dirigenziale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini, le modalita' ed il contenuto della trasmissione, mediante procedure telematiche, dei dati di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo, e di cui all'art. 3, comma 6, del presente decreto. |
| Art. 5 Decorrenza e applicazione
1. Nelle more della decisione di autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 1, comma 334, della legge n. 244 del 2007, le disposizioni del presente decreto possono essere fruite esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti: a) dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis) per i costi sostenuti dal 1° giugno 2008 fino al 17 dicembre 2008; b) dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, dalla comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009, come modificata dalla comunicazione, di analogo contenuto, del 25 febbraio 2009, dalla decisione C(2009)2477 del 28 maggio 2009 della Commissione europea, in relazione agli aiuti di importo limitato, per i costi sostenuti successivamente al 17 dicembre 2008. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 21 gennaio 2010
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali Bondi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2010, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 207 |
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