Gazzetta n. 86 del 14 aprile 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 marzo 2010
Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2009 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 77-bis, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 9-bis, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2009, prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita' definiti con apposito decreto dello stesso Ministero;
Visto l'art. 77-bis, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008 che dispone altresi' che la mancata comunicazione della certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010, costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno;
Visto l'ultimo periodo del predetto comma 15 dell'art. 77-bis, come modificato dall'art. 9-bis, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell'art. 76 del decreto-legge n. 112 del 2008;
Considerato che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2009-2011, si applicano le sanzioni previste dall'art. 61, comma 10, dall'art. 76, comma 4, e dall'art. 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 2, comma 41, lettera e), della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
Tenuto conto che, nell'anno 2009, non si e' concluso il procedimento diretto alla formalizzazione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui all'art. 7-quater, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, concernente alcune esclusioni di pagamenti dal saldo del patto di stabilita' interno 2009 e che, pertanto, non possono essere individuati - per l'anno 2009 - gli enti beneficiari delle predette esclusioni e determinati i relativi importi esclusi;
Considerata la necessita' di reperire, in sede di certificazione e verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2009, le informazioni contabili di bilancio finalizzate a valutare, nell'anno 2010, la virtuosita' degli enti adempienti al patto 2009 per consentire l'attuazione del meccanismo di premialita', sulla base degli indicatori economico-strutturali relativi al grado di autonomia finanziaria e al grado di rigidita' strutturale del bilancio, ai sensi dei commi da 23 a 26 dell'art. 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008;
Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalita' attuative;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 4 marzo 2010;

Decreta:

Art. 1
Certificazione

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilita' interno trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGEPA - via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2009, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato A al presente decreto. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.
2. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare detta certificazione nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi dell'art. 77-bis, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 9-bis, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, inadempienti al patto di stabilita' interno 2009.
 
Art. 2
Acquisizione dati per indicatori economico-strutturali

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che hanno rispettato il patto di stabilita' interno del 2009, in sede di certificazione, forniscono le informazioni contabili di bilancio, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato B al presente decreto, utili per la costruzione degli indicatori economico/strutturali, funzionali alla attuazione, nel 2010, del meccanismo di premialita', ai sensi dei commi 23 e successivi del citato art. 77-bis.
2. La premialita' e' riconosciuta esclusivamente nei confronti degli enti che trasmettono le informazioni richieste secondo le modalita' e nei tempi previsti dal comma 1 dell'art. 1 al presente decreto.
 
Art. 3
Disposizioni finali

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2010

Il ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
Allegati
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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