IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive, del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che, con regolamento (CE) n. 229 della commissione del 18 marzo 2010, la denominazione «Ricciarelli di Siena» riferita alla categoria prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria, e' iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ricciarelli di Siena», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:
Provvede alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ricciarelli di Siena», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 229 del 18 marzo 2010. I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Ricciarelli di Siena», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 24 marzo 2010
Il Capo Dipartimento: Nezzo |