Gazzetta n. 87 del 15 aprile 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 febbraio 2010
Criteri di assegnazione dei contributi ai sensi della legge n. 133/2008 per il settore apistico.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313 recante disciplina in materia di apicoltura;
Visto il decreto ministeriale n. 20026 del 10 gennaio 2007 con il quale e' stato approvato e reso operativo il «Documento programmatico per il settore apistico» (DPA) di cui all'art. 5, comma 1, della predetta legge n. 313/2004.
Visto l'art. 63 comma 13-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge n. 112/2008, con il quale si autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale ed occupazionale;
Visto lo stanziamento di 2 milioni di euro a valere sul cap. 2289 per l'anno 2008, in attuazione del predetto art. 63 comma 13-bis della legge n. 133/2008;
Visto il Reg. (CE) n. 1857 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato agli Aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, ed in particolare l'art. 14, relativo agli aiuti di Stato intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualita', l'art. 15, riguardante le prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo, e l'art. 16, relativo al sostegno al settore zootecnico;
Visto il Reg. (CE) n. 800 del 6 agosto 2008 relativo ad alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), ed in particolare l'art. 34, riguardante aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca;
Considerato che nel settore apistico, l'erogazione di servizi di assistenza tecnica e lo svolgimento di lavori di ricerca fondamentale risultano di estrema importanza per acquisire nuove conoscenze sul fenomeno, non solo italiano, della moria delle api e del conseguente spopolamento degli alveari;
Vista la partecipazione al procedimento da parte di tutte le organizzazioni nazionali apistiche, che hanno formulato osservazioni puntualmente valutate;

Decreta:

Art. 1
Iniziative finanziabili

Sono concessi contributi per la realizzazione delle seguenti iniziative:
A) Aiuti alle forme associative di livello nazionale nell'ambito delle seguenti linee di azione:
A.1. Problematiche ambientali e nutrizionali.
Nell'ambito della presente linea, sono previste azioni di assistenza tecnica e/o formazione per gli operatori del settore apistico, nel campo degli inquinanti, che si riscontrano come residui nel miele e nei prodotti apistici, e loro limiti, utilizzati in apicoltura per la lotta alle patologie e conseguenti a contaminazioni ambientali e/o a problematiche nutrizionali, azioni di assistenza tecnica nel campo del nutrimento nettarifero per le api, azioni di promozione della produzione di prodotti agricoli di qualita', quali ricerche di mercato volte alla individuazione di limiti e divieti nel campo degli inquinanti.
A.2. Lotta alle patologie apistiche.
Nell'ambito della presente linea, sono previste azioni di assistenza tecnica e/o formazione per gli operatori del settore apistico, nel campo delle patologie apistiche e della gestione sanitaria.
A.3. Dinamiche di mercato e produttive.
Nell'ambito della presente linea, sono previste azioni di formazione ed assistenza tecnica specialistica relative alla diffusione delle buone pratiche apistiche (BPA), azioni di promozione della qualita', quali l'introduzione di norme di assicurazione della qualita' e ricerche di mercato.
A.4. Salvaguardia dell'Apis mellifera ligustica e sicula.
Nell'ambito della presente linea, sono previste azioni di assistenza tecnica apistica e formazione di tecnici ed apicoltori sulle problematiche inerenti la salvaguardia dell'Apis mellifera ligustica e sicula, e azioni di sostegno al settore zootecnico, come l'effettuazione di test per la determinazione della qualita' genetica delle razze di Apis mellifera allevate in Italia.
B) Aiuti alla ricerca e sviluppo nel settore dell'agricoltura, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 800/2006:
Ricerca nel campo dell'ampliamento della rete di monitoraggio nazionale nel settore apistico ed approfondimenti tecnico-scientifici.
 
Art. 2
Tipologie di spesa e intensita' degli aiuti

1. Nell'ambito delle linee di azione indicate all'art. 1, lettera A), sono previste le seguenti tipologie di aiuti:
Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualita', ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 1857 del 15 dicembre 2006:
le spese ammissibili sono le seguenti:
costi per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificita' in conformita' della normativa comunitaria pertinente;
costi di introduzione di norme di assicurazione della qualita', quali le norme delle serie ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilita', di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticita' e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;
costi di formazione del personale chiamato a applicare i regimi e i sistemi di cui al punto precedente;
costi dei contributi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualita' e di sistemi analoghi;
costi delle misure obbligatorie di controllo adottate a norma della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorita' competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese.
L'intensita' massima del contributo e' pari al 99% delle spese ammesse.
Assistenza tecnica ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (CE) n. 1857 del 15 dicembre 2006:
le spese ammissibili sono le seguenti:
spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione;
spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti;
costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'apicoltore o del suo collaboratore;
diffusione di conoscenze scientifiche, informazioni sui sistemi di qualita';
pubblicazioni, quali cataloghi e siti WEB;
costi per i servizi di consulenza che non rivestono carattere continuativo;
organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere.
L'intensita' massima del contributo e' pari al 99% delle spese ammesse.
Sostegno al settore zootecnico ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 1857 del 15 dicembre 2006) nell'ambito delle linee di azione previste al precedente punto A.4.
Sono ammesse le spese per la realizzazione di test di determinazione del valore genetico delle api.
Il contributo non sara' superiore al 70% delle spese ammissibili.
2. Nell'ambito delle linee di azione indicate all'art., lettera B), sono ammissibili le seguenti spese:
spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca);
costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l' utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
costi di fabbricati e terreni, utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, cosi' come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivita' di ricerca;
spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attivita' di ricerca.
L'intensita' massima del contributo sara' pari al 99% delle spese ammesse.
3. Le azioni previste nell'ambito degli aiuti indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo, le spese ammissibili, le intensita' dell'aiuto, con i relativi stanziamenti di risorse sono riportati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi previsti per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente art. 1, lettera A), le organizzazioni nazionali degli apicoltori e le organizzazioni di produttori apistici riconosciute, che si avvarranno dei propri centri di referenza tecnica. I soggetti interessati devono risultare operativi, nel settore apistico, in piu' di cinque regioni, almeno dall'anno precedente a quello per il quale la legge del 6 agosto 2008, n. 133, ha autorizzato la spesa per l'attuazione degli interventi e rappresentare, in termini di alveari regolarmente denunciati, almeno il 13 % del patrimonio apistico nazionale (annualita' 2008/2009) o, per le sole organizzazioni di produttori apistici, un volume di prodotto conferito superiore a 10.000 quintali/anno.
2. Puo' beneficiare dei contributi previsti per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente art. 1, lettera B), il CRA - Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura.
 
Art. 4
Modalita' di presentazione dei programmi

1. Per poter beneficiarie degli aiuti previsti dal presente decreto, i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare, esclusivamente con raccomandata con ricevuta di ritorno, uno specifico programma di attivita' per l'attuazione degli interventi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' - ex Direzione generale sviluppo rurale, infrastrutture e servizi - Ufficio SVIRIS X, via XX Settembre n. 20, 00187 Roma, entro il quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I programmi devono illustrare in modo particolareggiato la/le azione/i di cui al precedente art. 1, punti A) e B), per la/e quale/i si richiede il relativo contributo, secondo lo schema contenuto nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. I programmi devono indicare, per ciascuna azione, le modalita' di realizzazione e le articolazioni di spesa ritenute necessarie per l'attuazione delle singole iniziative.
4. I programmi devono essere accompagnati dalla seguente documentazione:
schede di programma, redatte secondo lo schema riportato nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto;
schede operative per singola azione, redatte secondo lo schema riportato nell'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto;
schede finanziarie, redatte secondo lo schema riportato nell'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto;
documentazione atta a dimostrare l'appartenenza a una delle categorie di beneficiari indicate all'art. 2 (atto costitutivo, consistenza associativa, ultimo bilancio consuntivo approvato, organizzazione operativa, relazione sulle attivita' svolte). La consistenza associativa deve essere calcolata, anche per le organizzazioni di secondo grado, sulla base dei soli apicoltori singoli soci delle organizzazioni di primo grado aderenti (dato elementare), e corrispondere ai dati del libro dei soci per l'anno 2009. L'amministrazione si riserva la facolta' di effettuare delle verifiche sulla consistenza associativa dichiarata.
 
Art. 5
Procedura per la valutazione ed approvazione dei programmi

1. La valutazione dei programmi presentati, delle relative rendicontazioni e dei rapporti finali e' effettuata da un'apposita commissione ministeriale, da nominarsi con successivo provvedimento, sulla base dei seguenti criteri e modalita' operative, riportati nella scheda di valutazione di cui all'allegato 5, che costituisce parte integrante del presente decreto.
a. Esame delle istanze presentate e della documentazione allegata;
b. Richiesta dell'eventuale documentazione integrativa.
c. Esame della documentazione integrativa ed eventuale convocazione del soggetto proponente per l'illustrazione delle attivita' proposte.
d. Predisposizione di un quadro sinottico: azioni e soggetti attuatori.
e. Analisi delle azioni proposte e delle relative spese ammissibili, indicate nelle schede di programma, finanziarie ed operative, attraverso:
la verifica della coerenza delle attivita' proposte rispetto alle azioni stabilite;
la verifica della pertinenza e congruita' delle spese;
l'esame delle azioni per le quali esiste una sovrapposizione (piu' soggetti proponenti richiedono contributi per la stessa azione) utilizzando la scheda di valutazione ponderata, secondo lo schema indicato dall'allegato 5, che costituisce parte integrante del presente decreto;
l'idoneita' tecnica ed economica delle attivita' proposte da ogni soggetto attuatore proponente.
f. Predisposizione della documentazione/tabella finale riepilogativa.
2. L'articolazione del programma per voci di spesa ammessa, la percentuale di contributo concedibile, il termine entro cui devono essere realizzate le iniziative, le modalita' di presentazione dei risultati e di rendicontazione delle spese sono definiti con successivo decreto ministeriale di approvazione del programma e di concessione del contributo.
 
Art. 6
Ulteriori criteri

1. Qualora piu' soggetti proponenti richiedano contributi per la stessa azione, l'esame da parte della Commissione e' effettuato utilizzando i seguenti criteri:
a. Rappresentativita' (1) associativa e delle tipologie di organismo (incidenza 40%), con le seguenti ponderazioni:
1. numero di soci apicoltori aderenti, cosi' come definiti dalla L.313/04 (2) : peso 40;
2. numero di alveari rappresentati e regolarmente denunciati: peso 50;
3. esperienza maturata dal soggetto attuatore, ovvero numero anni riferiti ad attivita' simili ed affini a quelle previste dal presente D.M.: peso 10.
b. Valutazione funzionale e tecnico-organizzativa delle iniziative proposte (incidenza 60%), con le seguenti ponderazioni:
1) Livello descrittivo delle iniziative da svolgere (in termini di chiarezza e dettaglio): peso 10.
2) Coerenza con gli obiettivi specifici dell'azione riportata nel presente decreto: peso 30.
3) Pertinenza delle spese proposte rispetto alle spese ammissibili previste dal bando: peso 40.
4) Misura del livello di rilevanza e ricaduta generale dell'intervento proposto (sia in termini di ricaduta generale per il comparto, sia in termini di diffusione nazionale dell'attivita') in relazione alle seguenti attivita': assistenza tecnica/formative/studio/comunicative/divulgative/promozionali/analis i e/o ricerca /prove comparate/sistemi di rintracciabilita': peso 10. ______
Plus/casi particolari/note:
ATI (associazione temporanea d'impresa) come soggetto proponente (ATI tra soggetti beneficiari, di cui all'art. 3): + 10 % sulla valutazione della rappresentativita'.
Apicoltori imprenditori:
+ 10% sulla valutazione della rappresentativita' (se almeno il 20 % dei soci apicoltori dichiarati e' in possesso di partita IVA)
+ 30% sulla valutazione della rappresentativita' (se almeno il 40 % dei soci apicoltori dichiarati e' in possesso di partita IVA)
+ 60% sulla valutazione della rappresentativita' (se almeno il 60 % dei soci apicoltori dichiarati e' in possesso di partita IVA)
Soggetto proponente O.P. (Organizzazione di produttori): + 60 % sul valore della rappresentativita' (se il quantitativo medio di miele conferito dai soci, nel triennio 2006-2008, non e' inferiore 10.000 quintali/anno).
5) Misura del livello quanti-qualitativo (delle strutture, attrezzature e risorse umane impiegate) in relazione alle seguenti attivita': assistenza tecnica/formative/studio/comunicative/divulgative/promozionali/analis i e/o ricerca /prove comparate/sistemi di rintracciabilita': peso 10.

(1) I dati devono essere riferiti al 30 settembre 2009.

(2) Si specifica che la consistenza associativa deve essere riferita,
anche per le organizzazioni di secondo grado, ai soli soci
apicoltori singoli (dato elementare), e non riferita/esposta come
soci aggregati (es. cooperative, ecc), e deducibile dai libri dei
soci per l'anno 2009 (ad esempio per una cooperativa vanno
conteggiati i singoli soci aderenti; un soggetto proponente
avente 500 soci, di cui 499 singoli e una cooperativa di 20 soci,
dovra' indicare 519 soci aderenti).
 
Art. 7
Condizioni generali per la concessione dei contributi

1. Gli aiuti previsti dal presente decreto devono essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.
2. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
3. Per la fruizione dei servizi da parte dei beneficiari finali (apicoltori e/o consumatori) e' esclusa l'adesione obbligatoria alle organizzazioni di produttori (beneficiari diretti) che forniscono i servizi.
4. I servizi forniti devono essere riferiti esclusivamente alle azioni previste nel presente decreto.
5. I contributi concessi per lo svolgimento delle azioni non possono essere utilizzati per finanziare i normali costi di personale e le spese generali dei beneficiari diretti (prestatori di servizi), qualora i servizi siano forniti dal personale dipendente degli stessi. I contributi sono riferibili ai soli costi della prestazione del servizio.
6. Sono esclusi i costi dei controlli di routine effettuati dal produttore in relazione alla qualita' dei prodotti e del processo produttivo.
7. Sono esclusi i servizi di consulenza, a carattere continuativo o periodico, connessi con le spese di funzionamento del beneficiario.
8. Gli aiuti non possono eccedere la percentuale e/o gli importi massimi consentiti dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
9. Sono ammissibili ai benefici previsti dal presente decreto esclusivamente i servizi prestati successivamente alla pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione dalla notifica degli aiuti medesimi, ai sensi del regolamento n. 1857/2006 citato nelle premesse, sul sito della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea.
 
Art. 8
Esenzione dalla notifica

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 800/08 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), e ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 del regolamento n. 1857/06 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16 dicembre 2006).
2. Una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuto e' trasmessa alla Commissione europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, almeno venti giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore degli stessi.
3. Il presente decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di conferma da parte della Commissione della Comunita' europea, mediante ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione, dell'avvenuto ricevimento della sintesi.
 
Art. 9
Disposizioni finali

Il presente decreto, con tutti gli allegati che ne costituiscono parte integrante, e' inviato al competente organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, http://www.politicheagricole.it/ConcorsiGare/default, (sezione Concorsi e Gare).
Roma, 16 febbraio 2010

Il Ministro: Zaia
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 155
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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