IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante disposizioni in materia di «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 52 dello stesso; Vista, in particolare,la Sezione VI, Capo II, Titolo III, della legge 22 aprile 1941, n. 633 cosi' come modificata dal decreto legislativo 13 febbraio 2006 n. 118, emanato in attuazione della Direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale; Visto il regio decreto 18 maggio 1942 n. 1369, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ed in particolare il Capo IV dello stesso regolamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 275, regolamento recante disposizioni modificative del Capo IV del regio decreto 18 maggio 1942 n. 1369, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633; Visto l'art. 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 118 del 2006, in base al quale la misura della provvigione, comprensiva delle spese, spettante alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) per le attivita' di riscossione e ripartizione del compenso agli aventi diritto, e' determinata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita la SIAE medesima. Visto il decreto del Ministro peri beni e le attivita' culturali del 23 aprile 2008, con il quale e' stata riconosciuta alla SIAE, a decorrere dal 9 aprile 2006 e fino all'8 aprile 2009, una provvigione, comprensiva di spese, pari al 22% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione, per l'attivita' di accertamento, riscossione e ripartizione dei diritti d'autore sulle vendite di opere d'arte e di manoscritti, di cui alla Sezione VI, Capo II, Titolo III della legge n. 633/1941 e s.m.i.; Considerato che, ai sensi dell'art. 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633, la misura della provvigione stabilita con il decreto ministeriale 23 aprile 2008 sopracitato, deve essere sottoposta ad aggiornamento triennale a far data dal 9 aprile 2009; Considerato che, al fine di determinare la misura della provvigione spettante alla SIAE per le attivita' di gestione del diritto di seguito, e' stato costituito, in data 7 aprile 2009 con decreto del Direttore generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, un apposito Gruppo di lavoro, coordinato dal dirigente dell'Ufficio per il Diritto d'autore della citata Direzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, composto, oltre che da altri rappresentanti dello stesso Ufficio, anche dal dirigente del servizio vigilanza SIAE della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal dirigente della Sezione Olaf della SIAE e da un esperto espresso dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore; Vista la proposta formulata, all'esito delle riunioni del sopracitato Gruppo di lavoro, dal Direttore generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore del Ministero per i beni e le attivita' culturali con nota del 12 giugno 2009, prot. n. 17083; Considerato, quanto rappresentato dalla SIAE nel corso delle suddette riunioni, e condiviso all'unanimita' dal sopracitato Gruppo di lavoro, circa la necessita' per l'Ente di stabilizzare la gestione del diritto di seguito, alla luce di una normativa che ha spiegato pienamente i propri effetti solo a partire dall'anno 2008, attraverso il completamento del censimento degli operatori del mercato dell'arte e l'attivita' relativa al reperimento degli artisti e/o aventi causa dagli stessi; Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, ai sensi dell'art. 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633, all'aggiornamento triennale del decreto ministeriale di determinazione della misura della provvigione spettante alla SIAE per la gestione del diritto di seguito, per il periodo che va dal 9 aprile 2009 all'8 aprile 2012; Sentita la societa' italiana degli autori ed editori (SIAE);
Decreta:
Art. 1
1. Per le attivita' di accertamento, riscossione e ripartizione dei diritti dell'autore sulle vendite di opere d'arte e di manoscritti, di cui alla Sezione VI, Capo II Titolo III della legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modificazioni e integrazioni, e' riconosciuta alla SIAE, a decorrere dal 9 aprile 2009 e fino all'8 aprile 2011, una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 22% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione. A decorrere dal 9 aprile 2011 e fino all'8 aprile 2012 e' riconosciuta alla SIAE per le medesime attivita' una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 20% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione. 2. Il presente decreto e' sottoposto ad aggiornamento triennale a decorrere dal 9 aprile 2012. Il presente decreto sara' trasmesso ai componenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 novembre 2009
Il Ministro: Bondi Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 221 |