IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento; Vista la nota del 20 marzo 2009, con la quale il Comitato promotore della IGP Carne di Bufalo Campana ha chiesto la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Carne di Bufalo Campana»; Visto il decreto 30 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (supplemento ordinario) n. 162 del 15 luglio 2009 con il quale e' stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Carne di Bufalo Campana». Vista la nota della Commissione europea del 9 dicembre 2009, con la quale i competenti servizi della Commissione comunicano che la richiesta di registrazione della «Carne di Bufalo Campana» cosi' come presentata non soddisfa appieno i requisiti del regolamento (CE) n. 510/2006; Vista la nota del 21 gennaio 2010, con la quale il Comitato promotore della IGP Carne di Bufalo Campana ha comunicato la propria intenzione di ritirare la richiesta di registrazione della denominazione «Carne di Bufalo Campana»; Vista la nota ministeriale protocollo n. 3152 del 1° marzo 2010 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di ritiro della richiesta di registrazione della denominazione «Carne di Bufalo Campana»; Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento della protezione transitoria accordata a livello nazionale citata in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;
Decreta: Articolo unico
La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto 30 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (supplemento ordinario) n. 162 del 15 luglio 2009 alla denominazione «Carne di Bufalo Campana», e' revocata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale nella Repubblica italiana. Roma, 24 marzo 2010
Il capo Dipartimento: Nezzo |