Gazzetta n. 92 del 21 aprile 2010 (vai al sommario)
LEGGE 8 aprile 2010, n. 55
Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Etichettatura dei prodotti
e «Made in Italy»

1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 6, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e' istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che sono destinati alla vendita, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilita' dei prodotti stessi.
2. Ai fini della presente legge, per «prodotto tessile» si intende ogni tessuto o filato, naturale, sintetico o artificiale, che costituisca parte del prodotto finito o intermedio destinato all'abbigliamento, oppure all'utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all'impiego quale materiale componente di prodotti destinati all'arredo della casa e all'arredamento, intesi nelle loro piu' vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero.
3. Nell'etichetta dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l'impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformita' dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.
4. L'impiego dell'indicazione «Made in Italy» e' permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi e' verificabile la tracciabilita'.
5. Nel settore tessile, per fasi di lavorazione si intendono: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione.
6. Nel settore della pelletteria, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, il taglio, la preparazione, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
7. Nel settore calzaturiero, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione della tomaia, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
8. Ai fini della presente legge, per «prodotto conciario» si intende il prodotto come definito all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1966, n. 1112, che costituisca parte del prodotto finito o intermedio destinato all'abbigliamento, oppure all'utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all'impiego quale materiale componente di prodotti destinati all'arredo della casa e all'arredamento, intesi nelle loro piu' vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero. Le fasi di lavorazione del prodotto conciario si concretizzano in riviera, concia, riconcia, tintura - ingrasso - rifinizione.
9. Nel settore dei divani, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione del poliuretano, l'assemblaggio dei fusti, il taglio della pelle e del tessuto, il cucito della pelle e del tessuto, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
10. Per ciascun prodotto di cui al comma 1, che non abbia i requisiti per l'impiego dell'indicazione «Made in Italy», resta salvo l'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.



Avvertenza:
II testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma
dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e' il
seguente:
«Art. 2 (Diritti dei consumatori). - 1. Sono
riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi
individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne
e' promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in
forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative
rivolte a perseguire tali finalita', anche attraverso la
disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori
e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come
fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei
servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta
pubblicita';
c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo
principi di buona fede, correttezza e lealta';
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equita'
nei rapporti contrattuali;
f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo
libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli
utenti;
g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard
di qualita' e di efficienza.».
- Il testo dell'art. 6, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e' il seguente:
«Art. 6 (Contenuto minimo delle informazioni). - 1. I
prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al
consumatore, commercializzati sul territorio nazionale,
riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le
indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del
prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede
legale del produttore o di un importatore stabilito
nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione
europea;
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che
possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione
ove questi siano determinanti per la qualita' o le
caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla
destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e
sicurezza del prodotto.».
- Il testo dell'art. 1 della legge 16 dicembre 1966, n.
1112 (Disciplina dell'uso dei nomi «cuoio», «pelle» e
«pelliccia» e dei termini che ne derivano), e' il seguente:
«Art. 1. - 1. I nomi "cuoio", "pelle", i termini che ne
derivano o loro sinonimi sono riservati esclusivamente ai
prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali
sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo
tale da conservare inalterata la struttura naturale delle
fibre, nonche' agli articoli con esse fabbricati.».



 
Art. 2
Norme di attuazione

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa notifica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione «Made in Italy», di cui all'articolo 1, nonche' le modalita' per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante disposizioni volte a garantire elevati livelli di qualita' dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, con cui provvede, in particolare:
a) all'individuazione delle autorita' sanitarie competenti per i controlli e per la vigilanza sulla qualita' dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche attraverso l'effettuazione di analisi chimiche, al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze vietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la salute umana;
b) al riconoscimento, attraverso l'introduzione di disposizioni specifiche, delle peculiari esigenze di tutela della qualita' e dell'affidabilita' dei prodotti per i consumatori, anche al fine della tutela della produzione nazionale, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero;
c) all'individuazione dei soggetti preposti all'esecuzione dei controlli e delle relative modalita' di esecuzione;
d) a stabilire l'obbligo della rintracciabilita' dei prodotti tessili e degli accessori destinati al consumo in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
3. Il regolamento di cui al comma 2 e' aggiornato ogni due anni sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanita'.
4. All'attuazione dei controlli di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 8 della direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e'
il seguente:
«Art. 8. - 1. Fatto salvo l'art. 10, gli Stati membri
comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di
regola tecnica, salvo che si tratti del semplice
recepimento integrale di una norma internazionale e
europea, nel qual caso e' sufficiente una semplice
informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano
brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare
tale regola tecnica a meno che non risultino gia' dal
progetto.
All'occorrenza, e a meno che non sia gia' stato
trasmesso in relazione con una comunicazione precedente,
gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo
delle disposizioni legislative e regolamentari
fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione,
qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per
valutare la portata del progetto di regola tecnica.
Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione
secondo le modalita' summenzionate qualora essi apportino
al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne
alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il
calendario di applicazione inizialmente previsto,
aggiungano o rendano piu' rigorosi le specificazioni o i
requisiti.
Quando il progetto di regola tecnica mira in
particolare a limitare la commercializzazione o
l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un
prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute
pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli
Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli
estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al
preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi
ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se
tali informazioni sono disponibili, nonche' le conseguenze
previste delle misure per quanto riguarda la salute
pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con
un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i
principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti
chimici di cui all'art. 10, paragrafo 4, del regolamento
(CEE) n. 793/93 ove si tratti d'una sostanza gia'
esistente, o di cui all'art. 3, paragrafo 2, della
direttiva 67/548/CEE nel caso di una nuova sostanza.
La commissione comunica senza indugio agli altri Stati
membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti
che le sono stati trasmessi. Essa puo' anche sottoporre il
progetto al parere del comitato di cui all'art. 5 e, se del
caso, del comitato competente del settore in questione.
Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri
requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'art.
1, punto 11), secondo comma, terzo trattino, le
osservazioni o i pareri circostanziati della commissione o
degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti
che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per
le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei
servizi o alla liberta' di stabilimento dell'operatore di
servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della
misura.
2. La commissione e gli Stati membri possono inviare
allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola
tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terra' conto,
per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola
tecnica.
3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla
commissione il testo definitivo della regola tecnica.
4. Le informazioni fornite ai sensi del presente
articolo non sono considerate riservate, a meno che lo
Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta
esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere
motivata.
In caso di simile richiesta, il comitato di cui
all'art. 5 e le amministrazioni nazionali, prese le debite
precauzioni, hanno la facolta' di consultare, ai fini di
una perizia, persone fisiche o giuridiche che possono
appartenere al settore privato.
5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una
misura la cui comunicazione in fase di progetto e' prevista
da un altro atto comunitario, gli Stati membri possono
effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza
di quest'altro atto, a condizione di indicare formalmente
che essa vale anche ai fini della presente direttiva.
La mancanza di reazione della Commissione nel quadro
della presente direttiva in merito ad un progetto di regola
tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere
presa nel quadro di altri atti comunitari.».



 
Art. 3
Misure sanzionatorie

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di maggiore gravita' la sanzione e' aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravita' la sanzione e' diminuita fino a due terzi. Si applicano il sequestro e la confisca delle merci.
2. L'impresa che violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 70.000 euro. Nei casi di maggiore gravita' la sanzione e' aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravita' la sanzione e' diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della violazione e' disposta la sospensione dell'attivita' per un periodo da un mese a un anno.
3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse reiteratamente si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. Qualora le violazioni siano commesse attraverso attivita' organizzate, si applica la pena della reclusione da tre a sette anni.
 
Art. 4
Efficacia delle disposizioni degli articoli 1 e 3

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 acquistano efficacia dal 1° ottobre 2010.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 aprile 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2624):
Presentato dall'on. Marco Giovanni Reguzzoni ed altri il 20 luglio 2009.
Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 30 luglio 2009 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, XI, XII e XIV.
Esaminato dalla X commissione il 6, 15 e 20 ottobre 2009; il 10, 24 e 26 novembre 2009.
Esaminato aula il 9 dicembre 2009 ed approvato il 10 dicembre 2009. Senato della Repubblica (atto n. 1930):
Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio e turismo), in sede referente, il 16 dicembre 2009 con pareri delle commissioni lª, 2ª, 5ª, 11ª, 12ª 13ª, 14ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 19, 20 e 26 gennaio 2010; il 3 e 25 febbraio 2010; il 2, 3 e 4 marzo 2010.
Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 4 marzo 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 11ª, 12ª 13ª, 14ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, il 9 marzo 2010 ed approvato, con modificazioni, il 10 marzo 2010. Camera dei deputati (atto n. 2624-B):
Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive, commercio e turismo), in sede legislativa, il 17 marzo 2010 con pareri delle commissioni I, II, V, XII e XIV.
Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, ed approvato il 17 marzo 2010.
 
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