Gazzetta n. 92 del 21 aprile 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2010, n. 56
Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2006», ed in particolare l'articolo 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, recante «Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva 92/42/CEE»;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazione, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, recante «Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia»;
Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003;
Visto quanto disposto, in materia di incremento dell'efficienza energetica, di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, dai provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Visto il primo Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica trasmesso dal Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea a luglio 2007, in attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2006/32/CE;
Ritenuto opportuno apportare al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, modifiche e integrazioni necessarie per rendere maggiormente efficaci le politiche di promozione dell'efficienza energetica e dei servizi energetici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha reso il parere nei termini;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 2
del decreto legislativo n. 115 del 2008

1. All'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 115 del 2008» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «potenza non superiore a 10 MWe» sono sostituite dalle seguenti: «potenza nominale non superiore a 20 MWe»;
b) le parole: «alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento» sono sostituite dalle seguenti: «alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento»;
c) dopo le parole: «un collegamento privato» sono inserite le seguenti: «senza obbligo di connessione di terzi».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2006/32/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
27 aprile 2006, n. L 114.
- La direttiva 93/76/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
22 settembre 1993, n. 237.
- L'art. 1, comma 5, della legge 6 febbraio 2007, n.
13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007,
n. 40, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - (Omissis).
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.».
- Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008, n. 154.
- La legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13, supplemento
ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
ottobre 1993, n. 242, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n.
279, supplemento ordinario.
- La legge 14 novembre 1995, n. 481, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75.
- Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142.
- La legge 1° giugno 2002, n. 120, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2002, n. 142, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25,
supplemento ordinario.
- La legge 23 agosto 2004, n. 239, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n.
222, supplemento ordinario.
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2007, n. 54.
- Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2007, n. 139,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,
n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2007,
n. 188.
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n.
261, supplemento ordinario.
- La legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300,
supplemento ordinario.
- La legge 23 luglio 2009, n. 99, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, supplemento
ordinario.
- L'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo
1999, n. 75, cosi' recita:
«Art. 9 (L'attivita' di distribuzione). - 1. Le imprese
distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie
reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza
compromettere la continuita' del servizio e purche' siano
rispettate le regole tecniche nonche' le deliberazioni
emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese
distributrici operanti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai
propri soci, le societa' cooperative di produzione e
distribuzione di cui all'art. 4, numero 8, della legge 6
dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio
di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro
il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030.
Con gli stessi provvedimenti sono individuati i
responsabili della gestione, della manutenzione e, se
necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e
dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono
mantenere il segreto sulle informazioni commerciali
riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di
incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di
energia secondo obiettivi quantitativi determinati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.».
- L'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno
2000, n. 142, cosi' recita:
«Art. 16 (Obblighi delle imprese di distribuzione). -
(Omissis).
4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio
energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Gli
obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza con
gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i principi
di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono
individuati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalita' di
raggiungimento, utilizzando anche lo strumento della
remunerazione delle iniziative di I di pianificazione
energetica regionale, sentiti gli organismi di raccordo
regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata
e' verificata annualmente la coerenza degli obiettivi
regionali con quelli nazionali.».
- L'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n.
202, cosi' recita:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Esclusivamente ai fini del
presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) "energia": qualsiasi forma di energia
commercialmente disponibile, inclusi elettricita', gas
naturale, compreso il gas naturale liquefatto, gas di
petrolio liquefatto, qualsiasi combustibile da
riscaldamento o raffreddamento, compresi il
teleriscaldamento e il teleraffreddamento, carbone e
lignite, torba, carburante per autotrazione, ad esclusione
del carburante per l'aviazione e di quello per uso marino,
e la biomassa quale definita nella direttiva 2001/77/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001,
recepita con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita';
b) "efficienza energetica": il rapporto tra i
risultati in termini di rendimento, servizi, merci o
energia, da intendersi come prestazione fornita, e
l'immissione di energia;
c) "miglioramento dell'efficienza energetica": un
incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia,
risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o
economici;
d) "risparmio energetico": la quantita' di energia
risparmiata, determinata mediante una misurazione o una
stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o piu'
misure di miglioramento dell'efficienza energetica,
assicurando nel contempo la normalizzazione delle
condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
e)"servizio energetico": la prestazione materiale,
l'utilita' o il vantaggio derivante dalla combinazione di
energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano
efficacemente l'energia, che possono includere le attivita'
di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla
prestazione del servizio, la cui fornitura e' effettuata
sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha
dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza
energetica e a risparmi energetici primari verificabili e
misurabili o stimabili;
f) "meccanismo di efficienza energetica": strumento
generale adottato dallo Stato o da autorita' pubbliche per
creare un regime di sostegno o di incentivazione agli
operatori del mercato ai fini della fornitura e
dell'acquisto di servizi energetici e altre misure di
miglioramento dell'efficienza energetica;
g) "programma di miglioramento dell'efficienza
energetica": attivita' incentrate su gruppi di clienti
finali e che di norma si traducono in miglioramenti
dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o
stimabili;
h) "misura di miglioramento dell'efficienza
energetica": qualsiasi azione che di norma si traduce in
miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e
misurabili o stimabili;
i) "ESCO": persona fisica o giuridica che fornisce
servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento
dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali
dell'utente e, cio' facendo, accetta un certo margine di
rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si
basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento
dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento
degli altri criteri di rendimento stabiliti;
l) "contratto di rendimento energetico": accordo
contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante
una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in
cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta
misura sono effettuati in funzione del livello di
miglioramento dell'efficienza energetica stabilito
contrattualmente;
m) "finanziamento tramite terzi": accordo
contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di
energia e al beneficiario della misura di miglioramento
dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per
tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una
parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della
misura stessa. Il terzo puo' essere una ESCO;
n) "diagnosi energetica": procedura sistematica volta
a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo
energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una
attivita' o impianto industriale o di servizi pubblici o
privati, ad individuare e quantificare le opportunita' di
risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e
riferire in merito ai risultati;
o) "strumento finanziario per i risparmi energetici":
qualsiasi strumento finanziario, reso disponibile sul
mercato da organismi pubblici o privati per coprire
parzialmente o integralmente i costi del progetto iniziale
per l'attuazione delle misure di miglioramento
dell'efficienza energetica;
p) "cliente finale": persona fisica o giuridica che
acquista energia per proprio uso finale;
q) "distributore di energia", ovvero "distributore di
forme di energia diverse dall'elettricita' e dal gas":
persona fisica o giuridica responsabile del trasporto di
energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a
stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti
finali. Da questa definizione sono esclusi i gestori dei
sistemi di distribuzione del gas e dell'elettricita', i
quali rientrano nella definizione di cui alla lettera r);
r) "gestore del sistema di distribuzione" ovvero
"impresa di distribuzione": persona fisica o giuridica
responsabile della gestione, della manutenzione e, se
necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione
dell'energia elettrica o del gas naturale in una data zona
e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri
sistemi, e di assicurare la capacita' a lungo termine del
sistema di soddisfare richieste ragionevoli di
distribuzione di energia elettrica o gas naturale;
s) "societa' di vendita di energia al dettaglio":
persona fisica o giuridica che vende energia a clienti
finali;
t) "sistema efficiente di utenza": sistema in cui un
impianto di produzione di energia elettrica, con potenza
nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente
installata sullo stesso sito, alimentato da fonti
rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto
rendimento, anche nella titolarita' di un soggetto diverso
dal cliente finale, e' direttamente connesso, per il
tramite di un collegamento privato, senza obbligo di
connessione di terzi all'impianto per il consumo di un solo
cliente finale ed e' realizzato all'interno dell'area di
proprieta' o nella piena disponibilita' del medesimo
cliente;
u) "certificato bianco": titolo di efficienza
energetica attestante il conseguimento di risparmi di
energia grazie a misure di miglioramento dell'efficienza
energetica e utilizzabile ai fini dell'adempimento agli
obblighi di cui all'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive
modificazioni, e all'art. 16, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
v) "sistema di gestione dell'energia": la parte del
sistema di gestione aziendale che ricomprende la struttura
organizzativa, la pianificazione, la responsabilita', le
procedure, i processi e le risorse per sviluppare,
implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la
politica energetica aziendale;
z) "esperto in gestione dell'energia": soggetto che
ha le conoscenze, l'esperienza e la capacita' necessarie
per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente;
aa) "ESPCO": soggetto fisico o giuridico, ivi incluse
le imprese artigiane e le loro forme consortili, che ha
come scopo l'offerta di servizi energetici atti al
miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia;
bb) "fornitore di servizi energetici": soggetto che
fornisce servizi energetici, che puo' essere uno dei
soggetti di cui alle lettere i), q), r), s), z) ed aa);
cc) "Agenzia": e' la struttura dell'ENEA di cui
all'art. 4, che svolge le funzioni previste dall'art. 4,
paragrafo 4, della direttiva 2006/32/CE.
2. Continuano a valere, ove applicabili, le definizioni
di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e al
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.".



 
Art. 2
Modifiche all'articolo 3
del decreto legislativo n. 115 del 2008

1. All'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 115 del 2008, dopo le parole: «i metodi approvati con decreti del Ministro dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto
legislativo n. 115 del 2008, citato nelle premesse, cosi'
come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Obiettivi di risparmio energetico). - 1. Gli
obiettivi nazionali indicativi di risparmio energetico sono
individuati con i Piani di azione sull'efficienza
energetica, PAEE, di cui all'art. 14 della direttiva
2006/32/CE, predisposti secondo le modalita' di cui
all'art. 5, comma 2.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, ai fini
della misurazione del contributo delle diverse misure di
risparmio energetico agli obiettivi nazionali di cui al
comma 1, si applicano:
a) per la conversione delle unita' di misura, i
fattori di cui all'allegato I;
b) per la misurazione e la verifica del risparmio
energetico, i metodi approvati con decreti del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su
proposta dell'Agenzia di cui all'art. 4, secondo le
modalita' di cui all'allegato IV della direttiva
2006/32/CE. Tali metodi sono aggiornati sulla base delle
regole armonizzate che la Commissione mettera' a
disposizione.».



 
Art. 3
Modifiche all'articolo 4 e all'articolo 7
del decreto legislativo n. 115 del 2008

1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «Agenzia» e' sostituita dalle seguenti: «Unita' per l'efficienza energetica»;
b) al comma 2, le parole: «sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
c) al comma 3, dopo le parole: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
d) al comma 4, lettera c), dopo le parole: «metodologie specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi,» sono inserite le seguenti: «approvate con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 2,».
2. Conseguentemente, la parola: «Agenzia», ovunque ricorra nel decreto legislativo n. 115 del 2008, e' sostituita dalla seguente: «Unita' per l'efficienza energetica».
3. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 115 del 2008, dopo le parole: «verifica il rispetto delle regole» sono inserite le seguenti: «da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1».



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 4 e dell'art. 7 del
decreto legislativo n. 115 del 2008, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza
energetica). - 1. L'ENEA svolge le funzioni di cui all'art.
2, comma 1, lettera cc), tramite una struttura, di seguito
denominata: Unita' per l'efficienza energetica, senza nuovi
o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza
pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. L'Agenzia opera secondo un proprio piano di
attivita', approvato congiuntamente a quelli di cui
all'art. 16 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n.
257. L'ENEA provvede alla redazione di tale piano di
attivita' sulla base di specifiche direttive, emanate dal
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, finalizzate a dare attuazione a quanto disposto
dal presente decreto oltreche' ad ulteriori obiettivi e
provvedimenti attinenti l'efficienza energetica.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su
proposta del Consiglio di amministrazione dell'ENEA e
previo parere per i profili di rispettiva competenza del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e
del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite
le modalita' con cui si procede alla riorganizzazione delle
strutture, utilizzando il solo personale in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di
consentire l'effettivita' delle funzioni dell'Agenzia.
4. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:
a) supporta il Ministero dello sviluppo economico e
le regioni ai fini del controllo generale e della
supervisione dell'attuazione del quadro istituito ai sensi
del presente decreto;
b) provvede alla verifica e al monitoraggio dei
progetti realizzati e delle misure adottate, raccogliendo e
coordinando le informazioni necessarie ai fini delle
specifiche attivita' di cui all'art. 5;
c) predispone, in conformita' a quanto previsto dalla
direttiva 2006/32/CE, proposte tecniche per la definizione
dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio
energetico ai fini della verifica del conseguimento degli
obiettivi indicativi nazionali, da approvarsi secondo
quanto previsto dall'art. 3, comma 2. In tale ambito,
definisce altresi' metodologie specifiche per l'attuazione
del meccanismo dei certificati bianchi, approvate con le
modalita' di cui all'art. 3, comma 2, con particolare
riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che
consentano la quantificazione dei risparmi senza fare
ricorso a misurazioni dirette;
d) svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza
per lo Stato, le regioni e gli enti locali anche ai fini
della predisposizione degli strumenti attuativi necessari
al conseguimento e) assicura, anche in coerenza con i
programmi di intervento delle regioni, l'informazione a
cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione e
agli operatori economici, sugli strumenti per il risparmio
energetico, nonche' sui meccanismi e sul quadro finanziario
e giuridico predisposto per la diffusione e la promozione
dell'efficienza energetica, provvedendo inoltre a fornire
sistemi di diagnosi energetiche in conformita' a quanto
previsto dall'art. 18.».
«Art. 7 (Certificati bianchi). - 1. Fatto salvo quanto
stabilito dall'art. 6 del decreto legislativo 8 febbraio
2007, n. 20, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentito, per i
profili di competenza, il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza
unificata:
a) sono stabilite le modalita' con cui gli obblighi
in capo alle imprese di distribuzione di cui all'art. 9,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, si raccordano agli obiettivi nazionali di cui
all'art. 3, comma 1, tenuto conto di quanto stabilito dalla
lettera b);
b) sono gradualmente introdotti, tenendo conto dello
stato di sviluppo del mercato della vendita di energia, in
congruenza con gli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, e
agli obblighi di cui alla lettera a), obblighi di risparmio
energetico in capo alle societa' di vendita di energia al
dettaglio;
c) sono stabilite le modalita' con cui i soggetti di
cui alle lettere a) e b) assolvono ai rispettivi obblighi
acquistando in tutto o in parte l'equivalente quota di
certificati bianchi;
d) sono approvate le modalita' con cui l'Agenzia
provvede a quanto disposto dall'art. 4, comma 4, lettera
c);
e) sono aggiornati i requisiti dei soggetti ai quali
possono essere rilasciati i certificati bianchi, nonche',
in conformita' a quanto previsto dall'allegato III alla
direttiva 2006/32/CE, l'elenco delle tipologie di misure ed
interventi ammissibili ai fini dell'ottenimento dei
certificati bianchi.
2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al
comma 1, nonche' dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma
3, si applicano i provvedimenti normativi e regolatori
emanati in attuazione dell'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'art. 16, comma 4,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
3. Ai fini dell'applicazione del meccanismo di cui al
presente articolo, il risparmio di forme di energia diverse
dall'elettricita' e dal gas naturale non destinate
all'impiego per autotrazione e' equiparato al risparmio di
gas naturale.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede alla individuazione delle modalita' con cui i
costi sostenuti per la realizzazione dei progetti
realizzati secondo le disposizioni del presente articolo,
nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, trovano
copertura sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione
dell'energia elettrica e del gas naturale e approva le
regole di funzionamento del mercato e delle transazioni
bilaterali relative ai certificati bianchi, proposte dalla
Societa' Gestore del mercato elettrico, nonche' verifica il
rispetto delle regole da parte dei soggetti di cui alla
lettera e) del comma 1, ed il conseguimento degli obblighi
da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b),
applicando, salvo che il fatto costituisca reato, le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 2,
comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n.
481.».



 
Art. 4
Modifiche all'articolo 10
del decreto legislativo n. 115 del 2008

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Entro novanta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «Ferma restando l'attuazione dell'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 per quanto attiene i sistemi di distribuzione chiusi, entro novanta giorni»;
b) al comma 1, dopo le parole: «servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto dei principi di corretto funzionamento del mercato elettrico e assicurando che non si producano disparita' di trattamento sul territorio nazionale»;
c) al comma 2, primo periodo, le parole da: «facendo esclusivo riferimento» a: «sul punto di connessione» sono sostituite dalle seguenti: «in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonche' quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione»;
d) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «entrata in vigore del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, in particolare estendendo il regime di regolazione dell'accesso al sistema elettrico di cui al precedente periodo almeno ai sistemi il cui assetto e' conforme a tutte le seguenti condizioni:
a) sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto regime di regolazione, ovvero sono sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) hanno una configurazione conforme alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t) o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unita' di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarita' del medesimo soggetto giuridico».



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo n. 115 del 2008, citato nelle premesse, cosi'
come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Disciplina dei servizi energetici e dei
sistemi efficienti di utenza). - 1. Ferma restando
l'attuazione dell'art. 28 della direttiva 2009/72/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 per
quanto attiene i sistemi di distribuzione chiusi, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce le modalita' per la regolazione dei sistemi
efficienti di utenza, nonche' le modalita' e i tempi per la
gestione dei rapporti contrattuali ai fini dell'erogazione
dei servizi di trasmissione, distribuzione e
dispacciamento, tenendo conto dei principi di corretto
funzionamento del mercato elettrico e assicurando che non
si producano disparita' di trattamento sul territorio
nazionale. Salvo che il fatto costituisca reato,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nel caso di
inosservanza dei propri provvedimenti, applica l'art. 2,
comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede
inoltre affinche' la regolazione dell'accesso al sistema
elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi
tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonche'
quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri
generali di sistema di cui all'art. 3, comma 11, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai
sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre
2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2003, n. 368, siano applicati esclusivamente
all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione.
In tale ambito, l'Autorita' prevede meccanismi di
salvaguardia per le realizzazioni avviate in data
antecedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, in particolare estendendo il regime di regolazione
dell'accesso al sistema elettrico di cui al precedente
periodo almeno ai sistemi il cui assetto e' conforme a
tutte le seguenti condizioni:
a) sono sistemi esistenti alla data di entrata in
vigore del suddetto regime di regolazione, ovvero sono
sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i
lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le
autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) hanno una configurazione conforme alla definizione
di cui all'art. 2, comma 1, lettera t) o, in alternativa,
connettono, per il tramite di un collegamento privato senza
obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unita' di
produzione e di consumo di energia elettrica nella
titolarita' del medesimo soggetto giuridico.
3. Le disposizioni per lo svolgimento di attivita' nel
settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi
post-contatore, di cui all'art. 1, commi 34 e 34-bis, della
legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modifiche, si
applicano anche alla fornitura di servizi energetici.».



 
Art. 5
Modifiche all'articolo 11 e all'articolo 17
del decreto legislativo n. 115 del 2008

1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 115 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «in merito alle distanze minime tra edifici» sono inserite le seguenti parole: «alle distanze minime dai confini di proprieta'»;
b) al comma 3, dopo le parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1,» sono inserite le seguenti: «secondo periodo,»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «9 gennaio 1991, n. 10» le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali»;
d) al comma 7, le parole: «La costruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la costruzione»;
e) al comma 7, secondo periodo, le parole: «la Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione» sono sostituite dalle seguenti: «la Conferenza dei servizi e' convocata dall'amministrazione competente»;
f) al comma 8, le parole: «L'autorizzazione di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione di cui al comma 7»;
g) al comma 8, il secondo periodo e' soppresso.
2. All'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 115 del 2008, dopo le parole: «indicazioni circa l'energia reattiva assorbita dall'utente» sono inserite le seguenti: «e le misure qualitative e quantitative necessarie per evitare di incorrere in penali».



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 17 del
decreto n. 115 del 2008, citato nelle premesse, cosi' come
modificato dal presente decreto:
«Art. 11 (Semplificazione e razionalizzazione delle
procedure amministrative e regolamentari). - 1. Nel caso di
edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature
esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori
ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i
maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una
riduzione minima del 10 per cento dell'indice di
prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni,
certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto
legislativo, non sono considerati nei computi per la
determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti
di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i
30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25
centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di
15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel
rispetto dei predetti limiti e' permesso derogare,
nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei
titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto
previsto dalle normative nazionali, regionali o dai
regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze
minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di
proprieta' alle distanze minime di protezione del nastro
stradale, nonche' alle altezze massime degli edifici.
2. Nel caso di interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti che comportino maggiori
spessori delle murature esterne e degli elementi di
copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10
per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, certificata con le modalita' di cui al
medesimo decreto legislativo, e' permesso derogare,
nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei
titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto
previsto dalle normative nazionali, regionali o dai
regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze
minime tra edifici alle distanze minime dai confini di
proprieta' e alle distanze minime di protezione del nastro
stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il
maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonche'
alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di
25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di
copertura. La deroga puo' essere esercitata nella misura
massima da entrambi gli edifici confinanti.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 1,
secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in
materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria
degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di
energia, di conservazione, risparmio e uso razionale
dell'energia in edifici ed impianti industriali, gli
interventi di incremento dell'efficienza energetica che
prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con
altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro
non superiore a 1 metro, nonche' di impianti solari termici
o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici
con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della
falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli
edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione
ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, qualora la superficie
dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso.
In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'art. 3, comma
3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e successive modificazioni, e' sufficiente una
comunicazione preventiva al Comune.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano
applicazione fino all'emanazione di apposita normativa
regionale che renda operativi i principi di esenzione
minima ivi contenuti.
5. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1,
2, 3 e 4 non puo' in ogni caso derogare le prescrizioni in
materia di sicurezza stradale e antisismica.
6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui
all'art. 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, finanziabili in riferimento alle dotazioni finanziarie
stanziate dall'art. 1, comma 352, della legge n. 296 del
2006 per gli anni 2008 e 2009, la data ultima di inizio
lavori e' da intendersi fissata al 31 dicembre 2009 e
quella di fine lavori da comprendersi entro i tre anni
successivi.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 269, comma
14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la
costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione
di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonche' le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono
soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata
dall'amministrazione competente ai sensi dell'art. 8 del
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto
delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente,
di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico,
che costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi e'
convocata dall'amministrazione competente entro trenta
giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.
Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui
all'art. 63, commi 3 e 4, del testo unico delle
disposizioni legislative concernente le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni.
8. L'autorizzazione di cui al comma 7 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita'
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce
titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al
progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa
in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto
esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il
termine massimo per la conclusione del procedimento di cui
al presente comma non puo' comunque essere superiore a
centottanta giorni.».
«Art. 17 (Misurazione e fatturazione del consumo
energetico). - 1. Fatti salvi i provvedimenti normativi e
di regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, con uno o piu' provvedimenti
da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, individua le modalita' con
cui:
a) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di
vendita di energia al dettaglio provvedono, nella misura in
cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente
ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici
potenziali, affinche' i clienti finali di energia elettrica
e gas naturale, ricevano, a condizioni stabilite dalla
stessa Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
contatori individuali che riflettano con precisione il loro
consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo
effettivo d'uso;
b) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di
vendita di energia al dettaglio, al momento di sostituire
un contatore esistente, forniscono contatori individuali,
di cui alla lettera a), a condizioni stabilite dalla stessa
Autorita' per l'energia elettrica e il gas e a meno che
cio' sia tecnicamente impossibile e antieconomico in
relazione al potenziale risparmio energetico preventivato a
lungo termine o a meno che cio' sia antieconomico in
assenza di piani di sostituzione dei contatori su larga
scala. Quando si procede ad un nuovo allacciamento in un
nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni
cosi' come definite dal decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, e successive modificazioni, si forniscono sempre
contatori individuali, di cui alla lettera a), fatti salvi
i casi in cui i soggetti di cui sopra abbiano gia' avviato
o concluso piani di sostituzione dei contatori su larga
scala;
c) le imprese di distribuzione nel dare seguito alle
attivita' di cui alle lettere a) e b) e alle condizioni di
fattibilita' ivi previste, provvedono ad individuare
modalita' che permettano ai clienti finali di verificare in
modo semplice, chiaro e comprensibile le letture dei propri
contatori, sia attraverso appositi display da apporre in
posizioni facilmente raggiungibili e visibili, sia
attraverso la fruizione dei medesimi dati attraverso
ulteriori strumenti informatici o elettronici gia' presenti
presso il cliente finale;
d) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di
vendita di energia al dettaglio provvedono affinche',
laddove opportuno, le fatture emesse si basino sul consumo
effettivo di energia, e si presentino in modo chiaro e
comprensibile, e riportino, laddove sia significativo,
indicazioni circa l'energia reattiva assorbita dall'utente
e le misure qualitative e quantitative necessarie per
evitare di incorrere in penali. Insieme alla fattura devono
essere fornite adeguate informazioni per presentare al
cliente finale un resoconto globale dei costi energetici
attuali. Le fatture, basate sul consumo effettivo, sono
emesse con una frequenza tale da permettere ai clienti di
regolare il loro consumo energetico;
e) qualora possibile e vantaggioso, le imprese di
distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia al
dettaglio forniscono ai clienti finali le seguenti
informazioni in modo chiaro e comprensibile nelle loro
fatture, contratti, transazioni o ricevute emesse dalle
stazioni di distribuzione, o unitamente ai medesimi:
1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico
effettivo;
2) confronti tra il consumo attuale di energia del
cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno
precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;
3) confronti rispetto ai parametri di riferimento,
individuati dalla stessa Autorita' per l'energia elettrica
e i gas, relativi ad un utente di energia medio o di
riferimento della stessa categoria di utente tenendo conto
dei vincoli di cambio fornitore;
4) secondo specifiche fornite dalla stessa
Autorita' per l'energia elettrica e il gas, informazioni
sui punti di contatto per le organizzazioni di consumatori,
le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i
siti Internet da cui si possono ottenere informazioni sulle
misure di miglioramento dell'efficienza energetica
disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero
specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che
utilizzano energia.».



 
Art. 6
Modifiche all'articolo 27
della legge 23 luglio 2009, n. 99

1. All'articolo 27, comma 20, secondo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole: «L'installazione e l'esercizio di unita' di piccola cogenerazione, cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,» sono inserite le seguenti: «ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 MW,».



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 27, della legge 23
luglio 2009, n. 99, citata nelle premesse, cosi' come
modificato dal presente decreto:
"Art. 27 (Misure per la sicurezza e il potenziamento
del settore energetico). - 1. Per lo svolgimento dei
servizi specialistici in campo energetico, le
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle
risorse disponibili, al Gestore dei servizi elettrici Spa e
alle societa' da esso controllate. Il Gestore dei servizi
elettrici Spa e le societa' da esso controllate forniscono
tale supporto secondo modalita' stabilite con atto di
indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adeguano lo statuto societario.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si
avvale del Gestore dei servizi elettrici Spa e
dell'Acquirente unico Spa per il rafforzamento delle
attivita' di tutela dei consumatori di energia, anche con
riferimento alle attivita' relative alle funzioni di cui
all'art. 2, comma 12, lettere l) e m), della legge 14
novembre 1995, n. 481, nonche' per l'espletamento di
attivita' tecniche sottese all'accertamento e alla verifica
dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e
ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia.
Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa e
dell'Acquirente unico Spa da parte dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Al fine di consentire la razionalizzazione e
l'efficienza delle strutture di natura pubblicistica
operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas
naturale e la loro semplificazione gestionale mediante
l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale
partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole per
metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e
l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,
sono soppressi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia
elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con
popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del
servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica
prodotta, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 150,
lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli
impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a
200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza
tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di
immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata
con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di
rete.
5. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto
previsto dal comma 1 dell'art. 39, puo' usufruire per
l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del
servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica
prodotta secondo le modalita' di cui al comma 4, anche per
impianti di potenza superiore a 200 kW.
6. La gestione in regime di separazione contabile ed
amministrativa del fondo bombole per metano, di cui alla
legge 8 luglio 1950, n. 640, e le funzioni dell'Agenzia
nazionale delle scorte di riserva, di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono
attribuite alla cassa conguaglio GPL (gas di petrolio
liquefatto), di cui al provvedimento del Comitato
interministeriale dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre
1977.
7. Il soggetto indicato al comma 6 succede a titolo
universale agli enti soppressi in ogni rapporto, anche
controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale, senza oneri per la finanza
pubblica.
8. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle
finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni della
societa' Sogin Spa, prevedendo le modalita' per disporre il
conferimento di beni o rami di azienda della societa' Sogin
Spa ad una o piu' societa', partecipate dallo Stato in
misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore
energetico.
9. Ai fini dell'attuazione dell'atto di indirizzo
strategico di cui al comma 8 e fino alla sua completa
esecuzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, si provvede alla
nomina di un commissario e di due vicecommissari per la
societa' Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase
transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di
finanziamento, che saranno ridefiniti al fine di assicurare
una maggiore efficienza nel settore. Il consiglio di
amministrazione della societa' Sogin Spa in carica alla
data di entrata in vigore della presente legge decade alla
medesima data.
10. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei
programmi per l'efficienza e il risparmio energetico, nei
limiti di stanziamento a legislazione vigente, il Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, predispone un piano straordinario per
l'efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre
2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Il piano
straordinario, predisposto con l'apporto dell'Agenzia di
cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.
115, contiene in particolare:
a) misure per favorire il coordinamento e
l'armonizzazione tra le funzioni e i compiti in materia di
efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni,
dalle province autonome e dagli enti locali;
b) misure volte ad assicurare la promozione di nuova
edilizia a rilevante risparmio energetico e la
riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
c) valutazioni di efficacia dei programmi e delle
iniziative attuati e in fase di avvio, con definizione di
strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni;
d) meccanismi e incentivi per l'offerta di servizi
energetici da parte di categorie professionali, organismi
territoriali, imprese e loro associazioni, ESCO e soggetti
fornitori di servizi energetici come definiti dall'art. 2
del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e grandi
centri commerciali;
e) meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi
di microcogenerazione e di piccola cogenerazione;
f) sostegno e sviluppo della domanda di titoli di
efficienza energetica e dei certificati verdi attraverso un
ampliamento ed in sostegno della domanda;
g) misure di semplificazione amministrativa tali da
permettere lo sviluppo reale del mercato della generazione
distribuita;
h) definizione di indirizzi per l'acquisto e
l'installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di
prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta
efficienza, anche estendendo l'applicazione dei certificati
bianchi e di standarddi efficienza, anche prevedendo forme
di detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per
il finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia
per uso civile abitativo o terziario, delle infrastrutture,
dell'industria e del trasporto;
i) misure volte a favorire le piccole e medie imprese
e agevolare l'accesso delle medesime all'autoproduzione,
con particolare riferimento alla microgenerazione
distribuita, all'utilizzo delle migliori tecnologie per
l'efficienza energetica e alla cogenerazione.
11. Dall'attuazione delle lettere e) e f) del comma 10
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica ne' minori entrate per l'erario.
12. Al comma 152 dell'art. 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2009, termine non prorogabile".
13. All'attuazione della disposizione di cui al comma
12 si provvede, nel limite massimo di 300.000 euro per
l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica
economica.
14. All'art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "I
criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole
minori sono stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i
rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle
isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i
rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri
dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono
individuati gli interventi ammessi al relativo
finanziamento, previa intesa con gli enti locali
interessati".
15. All'art. 81, comma 18, secondo periodo, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dispone per
l'adozione di meccanismi volti a semplificare
sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le
imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'art.
16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n.
287".
16. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, al fine di agevolare e promuovere lo
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, con proprio decreto, definisce norme,
criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni
responsabili adottano ai fini dell'individuazione delle
risorse rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio delle diverse tipologie di
impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia,
fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici
con potenza superiore a 10 MWe. Il decreto stabilisce
criteri e meccanismi per migliorare la raccolta e lo
scambio delle informazioni. Le norme e le procedure
standardizzate sono definite nel rispetto dei principi
della semplificazione, della certezza e della trasparenza
dell'azione amministrativa e della salvaguardia della
salute dei cittadini e della tutela ambientale, nonche' nel
rispetto delle competenze delle regioni e delle
amministrazioni locali.
17. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il segno zonale
non concorre alla determinazione dei corrispettivi di
conguaglio e di rettifiche, gia' effettuate in corso
d'anno, degli oneri di dispacciamento dovuti al gestore
della rete elettrica nazionale.
18. Allo scopo di rendere piu' efficiente il sistema di
incentivazione delle fonti rinnovabili, l'obbligo, di cui
all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e' trasferito ai soggetti che concludono con
la societa' Terna Spa uno o piu' contratti di
dispacciamento di energia elettrica in prelievo ai sensi
della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06.
19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definite le modalita' con cui, a
decorrere dall'anno 2012 e sulla base dell'energia
elettrica prelevata nell'anno precedente, si procede
all'attuazione di quanto stabilito dal comma 18. Con il
medesimo decreto sono rimodulati gli incrementi della quota
minima di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, sulla base degli effetti del
trasferimento di cui al comma 18 e coerentemente con gli
impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a
livello nazionale e comunitario.
20. L'installazione e l'esercizio di unita' di
microcogenerazione cosi' come definite dall'art. 2, comma
1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.
20, sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare
alla autorita' competente ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380. L'installazione e l'esercizio di
unita' di piccola cogenerazione, cosi' come definite
dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20, ovvero di potenza termica nominale
inferiore a 3 MW, sono assoggettati alla disciplina della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
21. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti
rinnovabili per la produzione di energia e di incentivare
la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, e delle relative disposizioni di attuazione, i comuni
possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio
disponibile alla realizzazione degli impianti per
l'erogazione in "conto energia" e dei servizi di "scambio
sul posto" dell'energia elettrica prodotta, da cedere a
privati Cittadini che intendono accedere agli incentivi in
"conto energia" e sottoscrivere contratti di scambio
energetico con il gestore della rete.
22. Al comma 2 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, come sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo
29 dicembre 2006, n. 311, dopo le parole: "maggioranza
semplice delle quote millesimali" sono aggiunte le
seguenti: "rappresentate dagli intervenuti in assemblea".
23. Il termine previsto dall'art. 14 del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in
esercizio degli impianti di cogenerazione e' prorogato di
un anno, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai
sensi dell'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n.
239.
24. All'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003,
n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sono
soggetti a un'autorizzazione unica" sono inserite le
seguenti: "comprendente tutte le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi",
dopo le parole: "la quale sostituisce autorizzazioni,
concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque
denominati previsti dalle norme vigenti" sono inserite le
seguenti: "e comprende ogni opera o intervento necessari
alla risoluzione delle interferenze con altre
infrastrutture esistenti" e dopo le parole: "costituendo
titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture" sono
inserite le seguenti: ", opere o interventi,";
b) al comma 3, dopo il secondo periodo sono inseriti
i seguenti: "Dalla data della comunicazione dell'avviso
dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, e'
sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande
di permesso di costruire nell'ambito delle aree
potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del
procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di
salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data
della comunicazione dell'avvio del procedimento";
c) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
"4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con
la regione o le regioni interessate per il rilascio
dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al
termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della
stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato
interistituzionale, i cui componenti sono designati, in
modo da assicurare una composizione paritaria,
rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o
dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla
definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi
al termine di cui al primo periodo, si provvede
all'autorizzazione con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, integrato con la partecipazione del presidente
della regione o delle regioni interessate, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
regole di funzionamento del comitato di cui al presente
comma. Ai componenti del comitato interistituzionale non
spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
d) dopo il comma 4-quater sono inseriti i seguenti:
"4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli
interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti,
consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella
sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo
esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia,
catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione,
impianti di terra, con elementi di caratteristiche
analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.
4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita' gli interventi sugli elettrodotti che comportino
varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 e
che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne
discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti
di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni,
conduttori, funi di guardia, catene, isolatori,
morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di
terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione
delle evoluzioni tecnologiche. Sono altresi' realizzabili
mediante denuncia di inizio attivita' varianti all'interno
delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della
cubatura degli edifici. Tali interventi sono realizzabili
mediante denuncia di inizio attivita' a condizione che non
siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e
rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di
progettazione, costruzione ed esercizio di linee
elettriche, nonche' le norme tecniche per le costruzioni.
4-septies. La denuncia di inizio attivita' costituisce
parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio dell'opera principale.
4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al
Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai comuni
interessati la denuncia di inizio attivita', accompagnata
da una dettagliata relazione, sottoscritta da un
progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che
assevera la conformita' delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con
quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche'
il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo
e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee
elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.
4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte
ad un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla
data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
4-decies. La sussistenza del titolo e' provata con la
copia della denuncia di inizio attivita' da cui risultino
la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei
documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione
del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso
eventualmente necessari.
4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine
indicato al comma 4-octies riscontri l'assenza di una o
piu' delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello
sviluppo economico e notifica all'interessato l'ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento.
4-duodecies. E' fatta salva la facolta' di ripresentare
la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia.
4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto
incaricato del collaudo rilascia un certificato di collaudo
finale, da presentare al Ministero dello sviluppo
economico, con il quale attesta la conformita' dell'opera
al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto
definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto
esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non
assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono
sottoposte al regime di inizio attivita' gia' previsto al
comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le
varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio
individuato in sede di approvazione del progetto ai fini
urbanistici. In mancanza di diversa individuazione
costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici
le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di
elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo,
inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche
che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le
eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse
alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo
sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica
utilita' dall'autorita' espropriante ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo
localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il consenso dei presidenti delle regioni e province
autonome interessate. Sono fatte salve le norme in tema di
pubblicita'".
25. All'art. 1, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo le
parole: "la costruzione e l'esercizio degli impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici,
gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonche' le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili
all'esercizio degli stessi" sono inserite le seguenti: ",
ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della
rete elettrica di trasmissione nazionale necessari
all'immissione in rete dell'energia prodotta".
26. All'art. 179, comma 6, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Le predette funzioni
comprendono anche quelle relative all'esercizio dei poteri
espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e quelle relative
alle autorizzazioni delle varianti da apportare al progetto
definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del
progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle
opere, che non assumono rilievo sotto l'aspetto
localizzativo ai sensi dell'art. 169, comma 3, quarto
periodo, del presente codice e non comportano altre
sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato".
27. Agli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati con carbon fossile di nuova generazione, se
allocati in impianti industriali dismessi, nonche' agli
impianti di produzione di energia elettrica a carbon
fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della
capacita' produttiva, si applicano, alle condizioni ivi
previste, le disposizioni di cui all'art. 5-bis del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
28. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno
o piu' decreti legislativi al fine di determinare un nuovo
assetto della normativa in materia di ricerca e
coltivazione delle risorse geotermiche che garantisca, in
un contesto di sviluppo sostenibile del settore e
assicurando la protezione ambientale, un regime
concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche ad
alta temperatura e che semplifichi i procedimenti
amministrativi per l'utilizzo delle risorse geotermiche a
bassa e media temperatura. La delega e' esercitata, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e con le
risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) garantire, in coerenza con quanto gia' previsto
all'art. 10, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896,
l'allineamento delle scadenze delle concessioni in essere
facendo salvi gli accordi intercorsi tra regioni ed
operatori, gli investimenti programmati e i diritti
acquisiti;
b) stabilire i requisiti organizzativi e finanziari
da prendere a riferimento per lo svolgimento, da parte
delle regioni, delle procedure concorrenziali ad evidenza
pubblica per l'assegnazione di nuovi permessi di ricerca e
per il rilascio di nuove concessioni per la coltivazione di
risorse geotermiche ad alta temperatura;
c) individuare i criteri per determinare, senza oneri
ne' diretti ne' indiretti per la finanza pubblica,
l'indennizzo del concessionario uscente relativamente alla
valorizzazione dei beni e degli investimenti funzionali
all'esercizio delle attivita' oggetto di permesso o
concessione, nel caso di subentro di un nuovo soggetto
imprenditoriale;
d) definire procedure semplificate per lo
sfruttamento del gradiente geotermico o di fluidi
geotermici a bassa e media temperatura;
e) abrogare regolamenti e norme statali in materia di
ricerca e coltivazione di risorse geotermiche incompatibili
con la nuova normativa.
29. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 28, sono abrogati gli
articoli 3, commi 3 e 6, e 10, comma 2, secondo periodo,
della legge 9 dicembre 1986, n. 896.
30. All'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente:
"L'eventuale rifiuto regionale dell'intesa deve essere
espresso con provvedimento motivato, che deve
specificatamente tenere conto delle risultanze
dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le
ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di
intesa".
31. L'art. 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e' sostituito dal seguente:
"Art. 46 (Procedure di autorizzazione per la
costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione
di gasnaturale liquefatto). - 1. Gli atti amministrativi
relativi alla costruzione e all'esercizio di terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere
connesse, ovvero all'aumento della capacita' dei terminali
esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione
di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione si
conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data
di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione,
ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, sostituisce ogni
autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque
denominato, ivi compresi la concessione demaniale e il
permesso di costruire, fatti salvi la successiva adozione e
l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e
tecnico-operative da parte dei competenti organi del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce,
anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli
adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra
autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla
osta comunque denominati necessari alla realizzazione e
all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento
della capacita' dei terminali esistenti. L'intesa con la
regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici
vigenti o degli strumenti di pianificazione e di
coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla
strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio
della autorizzazione, ai fini della verifica della
conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di
richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
territorio ricadono le opere da realizzare.
3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano
ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa
contigua e la loro realizzazione comporti modifiche
sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento
unico di cui al comma 1 considera contestualmente il
progetto di variante del piano regolatore portuale e il
progetto di terminale di rigassificazione e il relativo
complessivo provvedimento e' reso anche in mancanza del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui
all'art. 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 e'
rilasciata di concerto anche con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche
approvazione della variante del piano regolatore portuale".
32. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
su richiesta del proponente, da presentare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai procedimenti amministrativi in corso alla
medesima data.
33. L'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e'
abrogato, fatta salva la sua applicazione ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge per i quali non e' esercitata l'opzione di cui al
comma 32 del presente articolo.
34. I commi da 77 a 82 dell'art. 1 della legge 23
agosto 2004, n. 239, sono sostituiti dai seguenti:
"77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e
gassosi in terraferma, di cui all'art. 6 della legge 9
gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e'
rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale
partecipano le amministrazioni statali e regionali
interessate, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di
attivita' di prospezione consistente in rilievi geologici,
geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o
mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di
giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.
Del rilascio del permesso di ricerca e' data comunicazione
ai comuni interessati.
78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo
esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere
necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili all'attivita' di perforazione, che sono
dichiarati di pubblica utilita', e' concessa, previa
valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare
del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale
minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la
regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e
gassosi in mare, di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio
1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciato a
seguito di un procedimento unico al quale partecipano le
amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo
svolgimento di attivita' di prospezione consistente in
rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con
qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al
rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei
pozzi esplorativi.
80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo
esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere
necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili all'attivita' di perforazione e' concessa,
previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del
titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da
parte dell'ufficio territoriale minerario per gli
idrocarburi e la geotermia competente.
81. Nel caso in cui l'attivita' di prospezione di cui
al comma 79 non debba essere effettuata all'interno di aree
marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela
ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di
tutela archeologica, in virtu' di leggi nazionali o in
attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa e'
sottoposta a verifica di assoggettabilita' alla valutazione
di impatto ambientale, di cui all'art. 20 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.
82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano
le disposizioni dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino
variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio
dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto
di variante urbanistica.
82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi, di cui all'art. 9 della legge 9 gennaio
1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico al quale partecipano le
amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera
n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi
di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello
sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
individuate le attivita' preliminari che non comportano
effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in
attesa della determinazione conclusiva della conferenza di
servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi
e la geotermia e' competente ad autorizzare.
82-quater. La concessione di coltivazione di
idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la
costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli
interventi di modifica, delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono
considerati di pubblica utilita' ai sensi della
legislazione vigente.
82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma
82-quater comportino variazioni degli strumenti
urbanistici, il rilascio della concessione di cui al
medesimo comma 82-quater ha effetto di variante
urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a
82-ter, e' indetta la conferenza di servizi ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si
considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
convocata se questa non partecipa o se il suo
rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente
la volonta'.
82-sexies. Le attivita' finalizzate a migliorare le
prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi,
compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere
esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed
emissione dei programmi di lavoro gia' approvati, sono
soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia".
35. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82-sexies
dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, come
sostituiti dal comma 34 del presente articolo, si applicano
anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonche' ai procedimenti
relativi ai titoli minerari vigenti, eccetto quelli per i
quali sia completata la procedura per il rilascio
dell'intesa da parte della regione competente.
36. Il Comitato centrale metrico istituito dall'art. 7
del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive
modificazioni, e' soppresso.
37. Laddove per disposizione di legge o di regolamento
e' previsto che debba essere acquisito il parere tecnico
del Comitato centrale metrico, il Ministero dello sviluppo
economico puo' chiedere un parere facoltativo agli istituti
metrologici primari, di cui all'art. 2 della legge 11
agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i
quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato.
38. Lo svolgimento di attivita' di analisi e
statistiche nel settore dell'energia, previste dalla
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio COM(2006)850 def., nonche' l'avvio e il
monitoraggio, con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, dell'attuazione della strategia
energetica nazionale di cui all'art. 7 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuati dal Ministero
dello sviluppo economico entro il limite massimo di 3
milioni di euro per il 2009. Al relativo onere si provvede,
per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica
economica.
39. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, emana un decreto volto a definire le
prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti di
produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde
geotermiche, destinati al riscaldamento e alla
climatizzazione di edifici, per cui e' necessaria la sola
dichiarazione di inizio attivita'.
40. Il comma 1 dell'art. 9 della legge 9 dicembre 1986,
n. 896, e' sostituito dal seguente:
"1. L'esecuzione dei pozzi di profondita' fino a 400
metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acque
calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, per potenza
termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt
termici, anche per eventuale produzione di energia
elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla,
e' autorizzata dalla regione territorialmente competente
con le modalita' previste dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di
cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".
41. All'art. 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "25 gradi centigradi" sono
sostituite dalle seguenti: "15 gradi centigradi";
b) al comma 5, le parole: "25 gradi centigradi" sono
sostituite dalle seguenti: "15 gradi centigradi".
42. All'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a
biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la
pubblica utilita' e le procedure conseguenti per le opere
connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del
procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la
disponibilita' del suolo su cui realizzare l'impianto".
43. All'allegato IV alla Parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2, lettera c), dopo le parole: "energia,
vapore ed acqua calda" sono aggiunte le seguenti: "con
potenza complessiva superiore a 1 MW";
b) al numero 2, lettera e), dopo le parole:
"sfruttamento del vento" sono aggiunte le seguenti: "con
potenza complessiva superiore a 1 MW".
44. Il secondo periodo del comma 4 dell'art. 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive
modificazioni, e' soppresso.
45. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, e' sostituito dal seguente:
"2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1,
l'energia elettrica prodotta puo' essere remunerata a
condizioni economiche di mercato per la parte immessa in
rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto
per il consumo dell'energia".
46. Ai fini del miglior perseguimento delle finalita'
di incremento della produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili sull'intero territorio nazionale nel
rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni,
l'art. 9-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 210, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9-ter (Coordinamento dei piani regionali degli
impianti di incenerimento dei rifiuti urbani). - 1. Ai fini
di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei
rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi
derivanti dal Protocollo di Kyoto e di incrementare la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel
rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa
europea sulla gestione dei rifiuti, e' istituita la Cabina
di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali
degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla
raccolta differenziata, la cui organizzazione e il cui
funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, utilizzando
allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente".
47. Al fine di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e per il
miglior perseguimento delle finalita' di incremento della
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
all'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione
della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione
delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, come
definite dall'art. 3. Il Comitato ha sede presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e
organizzativo";
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
"1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la
funzione di Autorita' nazionale competente";
c) al comma 2, la lettera t-quater) e' sostituita
dalla seguente:
"t-quater) svolgere attivita' di supporto al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
attraverso la partecipazione, con propri componenti
all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui
all'art. 23 della direttiva 2003/87/CE e alle riunioni in
sede comunitaria o internazionale concernenti
l'applicazione del Protocollo di Kyoto";
d) al comma 2-bis, alinea, le parole: "svolge,
altresi', attivita' di indirizzo al fine di coordinare"
sono sostituite dalle seguenti: "propone al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";
e) il comma 5-ter e' abrogato.".



 
Art. 7
Modifiche all'allegato C
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

1. All'allegato C al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, paragrafo 4, tabella 4.b, terza colonna, le parole: «dal 1° gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2010».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 marzo 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche
europee

Scajola, Ministro dello sviluppo
economico

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare

Alfano, Ministro della giustizia

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Zaia, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Alfano




Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'allegato C, paragrafo 4 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«4. Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti.
Tabella 4.a Valori limite della trasparenza termica U delle
chiusure trasparenti comprensive degli infissi espressa in
W/m²K


Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 4.b Valori limite della trasmittenza centrale
termica U dei vetri espressa in W/m²K


Parte di provvedimento in formato grafico



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone