IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive, del mondo rurale e della qualita'
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento; Vista l'istanza del 19 ottobre 2007, con la quale il Consorzio Cipolla di Medicina IGP, ha chiesto la protezione transitoria a livello nazionale della denominazione «Cipolla di Medicina»; Visto il decreto 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 266 del 15 novembre 2007 con il quale alla denominazione «Cipolla di Medicina» e' stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale; Vista la note dell'8 luglio 2009 e del 9 febbraio 2010, con le quali i competenti servizi della commissione europea, nel comunicare che la domanda di modifica trasmessa non soddisfaceva le condizioni stabilite dal regolamento 510/06, hanno invitato le autorita' italiane a presentare le loro osservazioni o a ritirare la domanda di registrazione della denominazione «Cipolla di Medicina»; Vista la nota del 4 marzo 2010, con la quale il Consorzio Cipolla di Medicina IGP, ha comunicato la propria intenzione di ritirare la domanda registrazione della denominazione «Cipolla di Medicina»; Vista la nota ministeriale protocollo n. 3612 dell'8 marzo 2010, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di ritiro della domanda di registrazione della denominazione «Cipolla di Medicina»; Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento della protezione transitoria accordata a livello nazionale citata in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento.
Decreta: Articolo unico
La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 266 del 15 novembre 2007 alla denominazione «Cipolla di Medicina», e' revocata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale nella Repubblica italiana. Roma, 29 marzo 2010
Il capo dipartimento: Nezzo |