Gazzetta n. 93 del 22 aprile 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 30 marzo 2010 |
Riconoscimento, al sig. Chilom Iulian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Chilom Iulian, nato il 17 luglio 1974 a Resita (Romania), cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer diplomat - profilul Mecanic, specializarea Tehnologia constructiilor de masini» conseguito presso la «Universitatea Eftimie Murgu» di Resita nel giugno 2000, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione; Considerato che secondo la attestazione della Autorita' competente rumena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera e) della direttiva n. 2005/36/CE; Considerato che ha conseguito il titolo «Diploma de Doctor Inginer» nel dicembre 1997 presso la «Universitatea Politehnica» di Bucarest; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 marzo 2010; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Art. 1
Al sig. Chilom Iulian, nato il 17 luglio 1974 a Resita (Romania), cittadino romeno, e' riconosciuto il titolo professionale di Inginer diplomat - profilul Mecanic, specializarea Tehnologia constructiilor de masini» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi diciotto; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie scritte e orali: 1) impianti elettrici, 2) impianti industriali, 3) impianti chimici. Roma, 30 marzo 2010
Il direttore generale: Saragnano |
| Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale. b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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