Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2010 (vai al sommario) |
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LEGGE 22 aprile 2010, n. 60 |
Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non convertito in legge. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1
1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29. 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 aprile 2010
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3394): Presentato dall'on. Donato Bruno e on. Luciano Dussin il 13 aprile 2010. Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 aprile 2010 con pareri delle commissioni II e Questioni regionali. Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 14 aprile 2010. Esaminato dall'aula il 15 aprile 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2111): Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 aprile 2010 con pareri delle commissioni 2ª e Questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 20 aprile 2010. Esaminato dall'aula ed approvato il 20 aprile 2010. |
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