Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 15 marzo 2010 |
Nomina del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Foggia. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia»; Visto in particolare il primo comma dell'art. 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che prevede che: «Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza di presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori»; Tenuto conto che, il primo comma, opera un rinvio al potere dell'Autorita' di vigilanza circa l'accertamento della sussistenza o della mancanza dei presupposti per il superamento dello stato di insolvenza stabilendo, pero', che in ogni caso, in mancanza della presentazione ed autorizzazione della proposta di concordato l'Autorita' di vigilanza revochera' l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa e provvedera' al rinnovo della nomina dei commissari liquidatori; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1994 del Ministro delle politiche agricole con il quale il consorzio agrario provinciale di Foggia e' stato posto in liquidazione coatta amministrativa; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. GAB 270 del 4 giugno 2007 con il quale l'avv. Gaetano Prencipe e' stato nominato Commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Foggia; Considerata la ricorrenza, per il Consorzio agrario provinciale di Foggia, in liquidazione coatta amministrativa, dei presupposti di cui al primo comma dell'art. 9 della citata legge n. 99/2009, in quanto trattasi di consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa; Considerato che con sentenza n. 263/2008 del 18 febbraio 2008, la Corte di cassazione ha cassato, con rinvio, il concordato ex art. 214 L.F. presentato dal Consorzio agrario di Foggia, ed omologato con sentenza n.1299/03 dalla Corte d'appello di Bari, con il conseguente ritorno del Consorzio allo stato di liquidazione coatta amministrativa; Tenuto conto che, il commissario liquidatore, nell'incarico dal 2007, non ha presentato una nuova proposta di concordato ma ha riassunto il giudizio dinnanzi alla Corte d'appello di Bari e che il contenuto della sentenza della Corte d'appello, non potra' che essere applicativo del principio di diritto enunciato dalla suprema Corte di cui in seguito; Considerato che, la proposta di concordato, rigettata con sentenza n. 97/2001 dal Tribunale di Foggia, pur se approvata con sentenza n. 1299 del 31 novembre 2003 dalla Corte d'appello di Bari, non tiene conto del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 7263/2008 del 18 febbraio 2008, e precisamente: «nella liquidazione coatta amministrativa, le peculiarita' della disciplina di approvazione di concordato nell'art. 214, r.d. 16 marzo 1942, n. 167, e in particolare la sottoposizione preventiva della proposta di concordato all'autorizzazione dall'autorita' di vigilanza, e la sua sottrazione all'approvazione del ceto creditorio non si traducono nell'affermazione della preminenza dell'interesse pubblico alla conservazione dell'impresa su quello dei creditori alla soddisfazione delle loro ragioni, sicche', solo qualora le prospettive di soddisfazione dei creditori, offerte dal concordato con la conservazione dell'impresa in bonis siano almeno equivalenti a quelle che sarebbero offerte dalla sua liquidazione di concordato puo' essere approvato, nonostante l'opposizione dei creditori medesimi»; Considerato che, nonostante la permanenza nell'incarico a decorrere dall'anno 2007, l'avv. Prencipe non ha ritenuto di sottoporre all'Autorita' di vigilanza soluzioni atte alla definizione della procedura ma ha semplicemente riproposto la richiesta di approvazione dello stesso concordato, non aderente al dettato della Suprema Corte; Considerato che, con la riassunzione del giudizio, alla luce della citata sentenza della Corte di cassazione con rinvio della proposta concordatizia alla Corte d'appello di Bari, il Consorzio agrario di Foggia non puo' non essere considerato rientrante nella fattispecie prevista dal quinto periodo del primo comma, dell'art. 9, della legge 23 luglio 2009, n. 99; Ritenuto che, la legge affida alle amministrazioni competenti discrezionalita' piena nell'ambito dell'accertamento della sussistenza o della mancanza dei presupposti per il superamento dello stato di insolvenza; Considerate le motivazioni di cui alla sentenza n. 55/2009 della Corte costituzionale, in virtu' delle quali all'Autorita' di vigilanza incombe l'onere di valutazione dell'opportunita' di assumere il provvedimento di sostituzione del commissario liquidatore in carica alla luce dello stato di avanzamento della procedura; Tenuto conto che, trattasi di consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa, con autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa che, ai sensi del quinto periodo del primo comma, dell'art. 9, della legge n. 99/2009, non ha presentato una nuova proposta di concordato in grado di far superare al Consorzio lo stato di insolvenza, atteso che la mera riassunzione della proposta precedente non potra' che incontrare il rigetto della Corte d'appello; Ritenuto che, la revoca dell'esercizio d'impresa e la sostituzione del commissario liquidatore in carica, discendono direttamente dalla legge, che fa dipendere la revoca dell'esercizio d'impresa e la sostituzione dal mero fatto oggettivo del mancato adempimento di cui sopra; Rilevato che, pertanto, la revoca dell'esercizio d'impresa e la sostituzione del commissario liquidatore si pongono come atti vincolati dalla legge e che, comunque, la mancata presentazione di una nuova proposta concordatizia non puo' non essere considerata come fatto non positivo per la gestione del Consorzio; Vista la nota n. 16372 dell'8 febbraio 2010, con la quale l'Autorita' di vigilanza ha revocato l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa del Consorzio; Considerata la necessita' di assicurare al Consorzio in questione una piu' proficua gestione della liquidazione al fine di accelerare la procedura e finalizzarla allo svolgimento degli adempimenti necessari al superamento dello stato di insolvenza; Considerato che, con nota n.1874, in data 13 gennaio 2010, e' stata data comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento per l'eventuale applicazione dell'art. 9, primo comma, della legge n. 99/2009, ai sensi degli articoli 7 e 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Preso atto delle osservazioni formulate al riguardo dall'interessato, pervenute in data 28 gennaio 2010; Preso atto in particolare che, sulla base di quanto dichiarato dall'avv. Prencipe nelle controdeduzioni formulate rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'udienza di precisazione delle conclusioni relative alla riassunzione del giudizio e' stata fissata per il 6 marzo 2012 e che la probabile definizione dell'intera controversia processuale non potra' che aver luogo entro il 2015, mentre invece l'art. 9, terzo comma, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e' finalizzato a consentire la chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari entro un termine ravvicinato; Considerato che, contrariamente a quanto dichiarato dall'avv. Prencipe nelle succitate controdeduzioni la Corte d'appello dovra' «uniformarsi al principio di diritto enunciato in motivazione» dalla Suprema Corte e non gia' semplicemente ispirarsi al medesimo; Tenuto conto che la perizia tecnico-contabile predisposta dal dott. Ferruccio Castagnazzo e con la quale l'avv. Prencipe ritiene di poter integrare, in sede di riassunzione del giudizio, la proposta di concordato gia' cassata dal Tribunale di Foggia con sentenza n. 97/2001 e dalla Suprema Corte, si rivela inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.; Preso atto, che questa Amministrazione, per ben due volte, con nota n. 76297 del 30 guigno 2009 e con nota n. 91584 del 5 agosto 2009, ha invitato l'avv. Prencipe a valutare l'opportunita' di presentare una nuova proposta di concordato, sia durante l'iter legislativo che ha condotto all'emanazione della legge n. 99/2009, sia successivamente all'entrata in vigore della medesima legge e che l'avv. Prencipe ha ritenuto di riassumere il giudizio sulla base della proposta concordatizia gia' valutata negativamente in primo grado e sulla quale la Corte di cassazione ha formulato una sentenza cassatoria con rinvio davanti alla Corte d'appello; Considerato, dunque, che le controdeduzioni prodotte dall'avv. Prencipe risultano ininfluenti ai fini della decisione; Considerata la qualificazione professionale dell'avv. Michelangelo Basta; Ritenuta la sussistenza in capo all'avv. Michelangelo Basta delle professionalita' tecniche ed amministrative necessarie allo svolgimento dell'incarico commissariale;
Decreta:
Art. 1
L'avv. Michelangelo Basta, nato a Manfredonia il 9 dicembre 1967, ed ivi residente e' nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Foggia in sostituzione del commissario in carica, avv. Gaetano Prencipe, il quale contemporaneamente, cessa dall'incarico. |
| Art. 2
Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge. Roma, 15 marzo 2010
Il Ministro dello sviluppo economico Scajola Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Zaia |
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