Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 31 marzo 2010
Riconoscimento, al sig. Modena Vittorio Israel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Modena Vittorio Israel, nato a Milano il 5 giugno 1968, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16, del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale rilasciato nell'agosto 2006 dall'«Albo degli ingegneri e architetti» di Israele, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Considerato che, ha conseguito nel 1992 il titolo accademico quadriennale di «Bachelor of Science» in ingegneria elettronica presso il «Technion» - Istituto israeliano di tecnologia di Haifa (Israele);
Considerato, inoltre, che ha conseguito il «Master of Science - in Urban and Regional Planning» presso lo stesso Istituto nel gennaio 1998;
Tenuto conto, altresi', che ha maturato esperienza professionale in laboratorio presso l'Istituto Technion;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 6 marzo 2009, in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, e' stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore industriale, in quanto la formazione accademico-professionale documentata dal sig. Modena non e' stata ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le lacune cosi' emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;
Preso atto che, nel corso della medesima conferenza e' stata considerata la possibilita' di valutare una eventuale richiesta di iscrizione nella sezione A settore dell'informazione;
Vista l'istanza del sig. Modena volta ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore dell'informazione» e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 9 marzo 2010;
Visto il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
Rilevato che, vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore dell'informazione e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1

Al sig. Modena Vittorio Israel, nato a Milano il 5 giugno 1968, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - Sezione A settore dell'informazione - e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2

Il riconoscimento di cui al precedente articolo, e' subordinato al superamento di una prova attitudinale le cui modalita' di svolgimento sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

La prova attitudinale vertera' sulle seguenti materie scritte e orali: a) Impianti per telecomunicazioni, b) Ingegneria gestionale.
 
Art. 4

L'istanza relativa all'iscrizione all'albo ingegneri sezione A - settore industriale e' respinta.
Roma, 31 marzo 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 
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