Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 31 marzo 2010
Riconoscimento, al sig. Passalacqua Edgardo Mario, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Passalacqua Edgardo Mario, nato a Cordoba (Argentina) il 19 febbraio 1960, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16, del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero Civil», rilasciato dal «Colegio de Ingenieros civiles de la Provincia de Cordoba», presso cui e' iscritto dal 1987, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore civile ambientale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Considerato che, ha conseguito il titolo accademico di «Ingeniero civil» presso la «Universidad Nacional de Cordoba» nel 1985;
Considerato, altresi', che ha conseguito l'omologazione della laurea argentina in Spagna e si e' iscritto al «Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos»;
Considerato, altresi', che ha documentato di possedere esperienza professionale;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 29 gennaio 2010;
Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
Rilevato che, sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1

Al sig. Passalacqua Edgardo Mario, nato a Cordoba (Argentina) il 19 febbraio 1960, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Ingeniero Civil» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «ingegneri» - Sezione A settore civile ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2

Il riconoscimento di cui al precedente articolo, e' subordinato al superamento di una prova attitudinale le cui modalita' di svolgimento sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

La prova attitudinale vertera' sulla seguente materia (scritta e orale): a) Tecnica delle costruzioni - Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni.
Roma, 31 marzo 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 
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