Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 26 marzo 2010 |
Autorizzazione di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva 1,3-dicloropropene, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4, della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Visto l'art. 1, paragrafo 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, paragrafi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 3, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto dirigenziale 5 marzo 2008, di attuazione della decisione della Commissione 2007/619/CE del 20 settembre 2007, di non iscrizione della sostanza attiva 1,3-dicloropropene nell'allegato I, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva; Considerato che, il suddetto decreto dirigenziale ha stabilito che la vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1,3-dicloropropene, fosse possibile fino al 20 marzo 2009; Considerato che, l'utilizzo dell'1,3-dicloropropene rappresenta, ai fini del trattamento di disinfestazione dei terreni agricoli destinati alla produzione ortofloricola, una valida alternativa del bromuro di metile, che e' sottoposto a rigide limitazioni di utilizzo a norma del protocollo di Montreal, relativo alle sostanze lesive per la fascia di ozono stratosferico, ratificato dall'Italia il 16 dicembre 1988; Visto in particolare l'art. 8, paragrafo 3, del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, concernente «la possibilita' di autorizzare in circostanze eccezionali l'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario per un periodo massimo di centoventi giorni»; Viste le richieste inoltrate da alcune associazioni di agricoltori e fumigatori con le quali e' stata segnalata la necessita' di poter disporre, successivamente al termine del periodo dello smaltimento scorte, di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1,3-dicloropropene ritenuta efficace per il trattamento di disinfestazione dei terreni agricoli destinati alla produzione ortofrutticola e floricola; Considerato che, il problema e' stato sottoposto all'attenzione della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari del 7 aprile 2009, che ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione eccezionale della sostanza attiva 1,3-dicloropropene e dei relativi prodotti che la contengono, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto dirigenziale 5 maggio 2009, con il quale i prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva 1,3-dicloropropene, sono stati autorizzati per un periodo di centoventi giorni, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la composizione e alle condizioni di utilizzo, riportate nelle rispettive etichette; Viste le domande presentate successivamente dalle associazioni di agricoltori e fumigatori e dalle imprese interessate, dirette ad ottenere la proroga delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva 1,3-dicloropropene, rilasciata ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con il decreto dirigenziale 5 maggio 2009; Considerato, altresi', che nella stessa riunione, la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari, tenuto conto dell'ampio periodo di utilizzo dell'1,3-dicloropropene sui terreni in assenza di coltura, in base al periodo di reimpianti delle diverse colture, aveva espresso il parere favorevole affinche' i prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva potessero essere utilizzati per un ulteriore periodo di centoventi giorni, in relazione alle eventuali necessita' rappresentate dal mondo agricolo; Visto il decreto dirigenziale 1° settembre 2009, con il quale e' stata prorogata l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva 1,3-dicloropropene, rilasciata ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con decreto dirigenziale 5 maggio 2009; Considerato che, a livello comunitario il Notificante della citata sostanza attiva ha presentato successivamente alla decisione della Commissione di non inclusione 2007/619/CE, una nuova domanda ai fini della sua eventuale iscrizione nell'allegato I, della direttiva 91/414/CE, secondo quanto previsto dalla procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione; Tenuto conto che, la Spagna, in qualita' di Stato membro relatore, ha effettuato una valutazione dei dati aggiuntivi presentati dal Notificante a supporto della suddetta domanda d'inclusione, prendendo in considerazione in modo particolare gli aspetti critici della valutazione iniziale della sostanza attiva 1,3-dicloropropene che avevano portato alla decisione di non inclusione della sostanza attiva nell'allegato I, della direttiva 91/414/CE; Considerato che, detta valutazione supplementare e' stata successivamente esaminata dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e presentata alla Commissione UE sotto forma di rapporto scientifico; Considerato che, il suddetto rapporto scientifico e' in corso di esame da parte della Commissione UE e degli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali; Viste le nuove richieste inoltrate da alcune associazioni di agricoltori e fumigatori con le quali e' stata segnalata la necessita' di poter disporre, di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1,3-dicloropropene; Viste le istanze inoltrate dalle imprese interessate, dirette ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del decreto legislativo n. 194/1995; Considerato che, il problema e' stato sottoposto all'attenzione della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari del 5 marzo 2010, che ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, del decreto legislativo n. 194/1995 della sostanza attiva e dei relativi prodotti fitosanitari che la contengono; Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto, i prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva 1,3-dicloropropene, riportati nell'allegato al presente decreto, sono autorizzati, per un periodo di centoventi giorni, con la composizione e alle condizioni di utilizzo, indicate nelle etichette. Sono approvate, quale parte integrante del presente decreto, le etichette allegate, con le quali i prodotti fitosanitari di seguito riportati devono essere posti in commercio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it e sara' notificato, in via amministrativa, alle Imprese interessate. Roma, 26 marzo 2010
Il direttore generale: Borrello |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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