Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 16 aprile 2010 |
Modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio». |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Vista la richiesta presentata dal Consorzio tutela vini Collio intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio»; Visto il parere favorevole formulato dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia in merito alla modifica proposta dal predetto Consorzio di tutela, al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio»; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 32 del 9 febbraio 2010; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010. |
| Art. 2
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2010, i vini della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Province autonome 25 luglio 2002, le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Collio Goriziano» o «Collio». |
| Art. 3
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 aprile 2010
Il capo Dipartimento: Nezzo |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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