Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 16 aprile 2010 |
Modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco». |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Vista la richiesta presentata dal Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco»; Visto il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte in merito alla proposta del Consorzio sopra indicato di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco»; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2010; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni in merito alla citata proposta di disciplinare; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco», in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco», gia' denominazione di origine controllata con DPR 23 aprile 1966 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010. |
| Art. 2
2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2010, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, con una delle menzioni geografiche aggiuntive - riportate all'art. 7 del disciplinare di produzione annesso al presente decreto - alle quali puo' essere aggiunta la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo alle condizioni stabilite al predetto art. 7, comma 5, sono tenuti ad aggiornare l'iscrizione dei rispettivi terreni vitati ai competenti organi territoriali, secondo le modalita' prescritte dall'art. 15 della legge n. 164 del 10 febbraio 1992, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Province autonome 25 luglio 2002, le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Barbaresco». |
| Art. 3
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 aprile 2010
Il capo Dipartimento: Nezzo |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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